Il Commercialista Veneto n.233 (SET/OTT 2016) - page 8

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NUMERO 233 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2016
IL COMMERCIALISTA VENETO
ELISANADALINI
Ordine di Udine
Socio amministratore, il grande enigma:
gestione separata e/o gestione
commercianti-artigiani INPS?
NORME E TRIBUTI
R
ecentemente la Cassazione, con la sen-
tenza n. 17365 del 26.08.2016 della Se-
zione Lavoro, è ritornata sulla discussa
questione riguardante la doppia
contribuzione a cui è tenuto il socio/amministra-
tore di una società commerciale o artigiana
1
a re-
sponsabilità limitata, che vi svolga la propria atti-
vità lavorativa principale, per la quale ha già aper-
to una posizione assicurativa INPS o viceversa.
La Cassazione ha ribadito che l’esercizio di un’at-
tività di lavoro autonomo con iscrizione alla ge-
stione separata INPS, e il contemporaneo eserci-
zio di un’attività d’impresa commerciale o arti-
giana, che comporti l’obbligo di iscrizione alla
relativa gestione assicurativa presso l’Inps, non
fa scattare il criterio dell’attività prevalente e porta
ad un doppio obbligo contributivo.
Ma rivediamo assieme i principi cardine che han-
no portato la Cassazione a confermare nel con-
creto una doppia contribuzione per il socio lavo-
ratore e amministratore di S.r.l. esercenti attività
commerciale o artigiana.
Innanzitutto, bisogna ricordare che l’imprendi-
tore commerciale deve essere iscritto alla gestio-
ne previdenziale per l’attività di commercio
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se è
titolare di imprese o se partecipa al lavoro
aziendale con assiduità e prevalenza. Lo stesso
vale per gli artigiani, il cui obbligo di iscrizione
all’INPS è sorto con la L. 463/1959 che, all’artico-
lo 3, ha previsto l’istituzione di una gestione spe-
ciale per l’assicurazione obbligatoria invalidità,
vecchiaia e superstiti degli artigiani.
Ma allora il soggetto che esercita sia attività com-
merciale che artigiana, deve aprire una gestione
previdenziale INPS per entrambe le attività?
Almeno in questo caso no!
La L. 662/1996
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ha infatti introdotto il criterio del-
l’attività prevalente stabilendo che, qualora com-
mercianti, artigiani e coltivatori diretti esercitino
contemporaneamente, anche in un’unica impre-
sa, varie attività autonome assoggettabili a di-
verse forme di assicurazione obbligatoria per l’in-
validità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti
nell’assicurazione prevista per l’attività alla qua-
le gli stessi dedicano personalmente la loro ope-
ra professionale in misura prevalente e spetta
all’INPS valutare l’iscrizione nell’assicurazione
corrispondente all’attività prevalente.
Ma allora il soggetto socio-lavoratore in una Srl
commerciale o artigiana, e quindi già iscritto al-
Oltre all’iscrizione alla Gestione
Separata INPS,
per l’amministratore di una
società di capitali di natura
commerciale o artigiana,
è decisiva l’abitualità del lavoro
svolto in azienda per un secondo
assoggettamento a contributo
previdenziale: la Gestione
commercianti o artigiani Inps
l’INPS gestione commercianti o artigiani, nel caso
rivesta nel contempo la carica di amministratore
nella stessa Srl, deve ulteriormente aprire una
gestione separata all’INPS e viceversa? O anche
in questo caso possiamo appellarci al criterio
dell’attività prevalente? Ahimè no!
Il Legislatore, ai fini di chiarire l’arcano dilemma è
intervenuto con la norma di interpretazione au-
tentica contenuta nel DL 78/2010
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, il quale speci-
fica che le attività autonome, per le quali opera il
principio di assoggettamento all’assicurazione
prevista per l’attività prevalente, sono quelle eser-
citate in forma d’impresa dai commercianti, dagli
artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono
iscritti in una delle corrispondenti gestioni
dell’Inps e restano, pertanto, esclusi dall’applica-
zione i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoria-
mente prevista l’iscrizione alla gestione separata
INPS e cioè i soggetti che esercitano pure, per
professione abituale ancorché non esclusiva, atti-
vità di lavoro autonomo, nonché i titolari di rap-
porti di collaborazione coordinata e continuativa.
L’obbligo di contribuzione alle due gestioni si ve-
rifica se si realizza una coesistenza di attività ri-
conducibili al commercio/artigianato e all’ammini-
strazione societaria, tenendo conto, per la prima
delle due, ai parametri indicati dalla L. 662/96
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.
Pertanto il socio amministratore di S.r.l. commer-
ciale o artigiana, che presta la propria attività pre-
valente nella stessa, e che pertanto assume “ve-
ste previdenziale” egli stesso di commerciante o
artigiano, si ritrova a dover versare:
- in qualità di amministratore alla gestione sepa-
rata Inps, il 24%
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;
- in qualità di lavoratore nel settore commerciale
o artigiano, circa
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il 24%, del reddito d’impresa
dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali ed a lui attri-
buito in qualità di socio, in ragione della quo-
ta di partecipazione agli utili (con quote
minimali di circa • 3.500,00, da versare anche
qualora l’impresa chiuda l’esercizio in perdi-
ta), prescindendo dalla destinazione che l’as-
semblea ha riservato a detti utili e, quindi, anche
se non distribuiti ai soci.
L
a Cassazione ha ribadito con diverse sen
tenze che spetta all’Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale provare che il
socio di S.r.l. oltre ad esercitare attività
amministrativa partecipa anche al lavoro aziendale
con assiduità e prevalenza, ed è quindi passibile
di questa “doppia” tipologia di contribuzione.
Ma quale può essere la
ratio
della norma?
Scartata la “maliziosa” tentazione di interpretarlo
come modo per agevolare la “raccolta fondi” pro
Inps, non ci resta che riflettere sul vero nocciolo
della questione, ossia su che cos’è l’attività am-
ministrativa e che cosa non lo è.
In via generale la ratio della normativa dovrebbe
essere quella per cui, se svolgo attività lavorati-
va come commerciante o artigiano, sono pur sem-
pre un soggetto lavoratore, per il quale la com-
ponente “esecutiva” della propria opera ha un
peso determinante; pertanto correttamente mi
devo iscrivere nella gestione contributiva
afferente all’attività esercitata in prevalenza (com-
merciale o artigiana). La caratteristica dell’attività
amministrativa è invece l’autonomia, peculiarità
insita nel ruolo dell’amministratore, che come tale
rientra nella gestione contributiva INPS riservata
ai soggetti lavoratori/professionisti che svolgo-
no la loro attività per l’appunto in via autonoma.
L’amministratore infatti è colui che in via del tut-
to indipendente detta le linee strategiche aziendali,
colui che definisce quali sono i punti cardine del
business
, colui che assume decisioni di pianifi -
1
Anche agricole, ma nel presente contributo non ci soffermiamo su questo caso
2
Ai sensi dell’articolo 29, primo comma, della Legge 3 giugno 1975, n. 160 – così come sostituito dall’articolo 1, comma 203, Legge 23 dicembre 1996, n. 662 -,
3
L. 662/1996 art. 1 c. 208
4
Art. 12, comma 11
5
Art. 1, c. 203
6
Le aliquote per 2016 risultano come segue:
Liberi Professionisti
Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
27,72%
(27,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
24%
Collaboratori e figure assimilate
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
31,72%
(31,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
24 %
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Le aliquote per 2016 risultano come segue:
Artigiani
Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni
23,10 % 23,19 %
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni
20,10 % 20,19 %
Il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:
Artigiani
Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni
3.599,03 3.613,02
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni
3.132,59
3.146,58
SEGUE A PAGINA 9
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