Il Commercialista Veneto n.233 (SET/OTT 2016) - page 9

NUMERO 233 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2016
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IL COMMERCIALISTA VENETO
A l e s s a n d r o
Solidoro
cazione e di gestione per garantire l’ottenimento
dei risultati prefissati, ma è anche colui che “non
mette le mani in pasta”, ma fa mettere in pratica le
strategie da lui ideate da altri soggetti aziendali
che hanno ruoli esecutivi: i dipendenti.
La normativa in analisi attribuisce dunque ruoli
distinti all’amministratore e al lavoratore, ruoli
che nelle grandi realtà societarie difficilmente si
sovrappongono.
Ma se l’amministratore, come accade spesso nelle
piccole-medie aziende italiane, oltre a “dettare le
regole del gioco”, entra in campo per giocare la
partita, allora non è più solo un amministratore
ma diventa anche un
player
.
Nel 90% delle nostre società il socio non solo
amministra l’azienda, ma in essa svolge anche
attività lavorativa, e in questi casi è molto dubbia
la distinzione tra le due tipologie di attività: quali
sono quelle amministrative? E quali invece sono
specifiche del commerciante o dell’artigiano
Nella quasi totalità di questi casi il socio ammini-
stratore-lavoratore si vede attribuire un compen-
so per l’esercizio dell’attività amministrativa
“omnicomprensivo”, ossia che remunera anche
l’attività lavorativa svolta in azienda. In realtà
solo una parte del compenso dovrebbe essere
erogata come tale ed essere assoggettata alla
contribuzione della gestione separata INPS, men-
tre l’altra parte dovrebbe rimanere in azienda e
rientrare nella base di calcolo per i contributi alla
gestione commercianti o artigiani.
Ma attenzione: supponiamo che
nellaAlfa S.r.l., società commercia-
le, ci siano due soci persone fisi-
che, “A” e “B”, ognuno dei quali è
titolare di una partecipazione del
50%.
Supponiamo che “A” sia ammini-
stratore e lavoratore nella società,
mentre “B” sia solo socio di capi-
tale.
- “A” percepisce Euro 48.000,00
annui in qualità di amministratore
ma il compenso comprende anche
la remunerazione come lavoratore;
su questi 48.000,00 paga il 24% di
contribuzione alla gestione sepa-
rata INPS (Euro 11.520,00).
- il reddito d’impresa della società
è di Euro 100.000,00, per cui “A”
sulla quota di sua spettanza di •
50.000,00, deve pagare circa un ul-
teriore 24% in qualità di contributo
alla gestione separata commercianti
(pari ad Euro 12.000,00).
Quindi
percependo
un
compenso
omnicomprensivo di euro 48.000,00, “A” deve
versare ben Euro 23.520,00 per fini contributivi
(quasi lametà di quanto ha realmente percepito!!!).
Ma attenzione: se “A” invece di percepire il com-
penso omnicomprensivo, percepisce solo quello
relativo all’attività amministrativa, ipotizziamo pari
ad Euro 18.000,00, pagherà contributi alla gestio-
ne separata Inps per Euro 4.320,00.
Il reddito d’impresa della società non sarà più di
Euro 100.000,00 in quanto ricomprenderà anche
la quota non versata come compenso ammini-
stratore (prima invece dedotta), per cui sarà pari
a circa Euro 120.880,00.
Quindi ora il lavoratore è tenuto a versare contri-
buti per circa Euro 14.500,00 (24%della sua quota
di Euro 60.440,00 ca.), erodendo tutto il suo com-
penso ricevuto in qualità di amministratore, nulla
avendo percepito come soggetto lavoratore.
Ma ora “A” come può percepire il compenso re-
lativo all’attività prestata come lavoratore?
Con una distribuzione di utili?
Nemmeno! La distribuzione utili, per sua natura è
remunerazione del capitale, e questo deve essere
valido sia per “A” che per “B. Nel nostro caso
però distribuendo proporzionalmente gli utili, si
attribuirebbe una quota al socio “B” identica a
quella di “A”, che però ha pagato contributi,
quindi prende meno remunerazione dal suo capi-
tale. E allora come fare?
Modifichiamo lo statuto e prevediamo che le
quote di “A” e ”B” percepiscano gli utili non
proporzionalmente alla quota posseduta ricono-
scendo una maggior percentuale di partecipazio-
ne al socio “A”? Sì, potrebbe essere una soluzio-
ne, ma se poi la S.r.l. non realizza utili ma solo
perdite?Ancora una volta “A” si ritroverebbe sen-
za nessuna remunerazione per il lavoro svolto!
E se “A” cede la nuda proprietà delle partecipa-
zioni ad un altro soggetto mantenendo sulle stes-
se il diritto di usufrutto? Come usufruttuario “A”
potrebbe sia partecipare agli utili sia esercitare il
diritto di voto, seppur non rivestendo la qualità
di socio. Ma allora “A” potrebbe rivestire la cari-
ca di amministratore ed esercitare varie attività
all’interno dell’azienda, senza però essere quali-
ficato socio-lavoratore non essendo più socio?
Si ritiene che l’INPS possa in un caso del genere
o far valere il principio della sostanza sulla forma
e assoggettare comunque l’usufruttuario lavo-
ratore alla gestione commercianti INPS, oppure
possa, salvando l’inquadramento civilistico, ad-
dirittura attribuire il ruolo di lavoratore “occulto”
(…per non dire “in nero”) all’amministratore-
usufruttuario, che non ha la qualità di socio e
che opera senza “titolo” nell’azienda.
E quindi che si fa?
Pare che non ci sia soluzione: il socio lavoratore
e amministratore è tenuto al duplice obbligo con-
tributivo, che per assurdo per la gestione com-
mercianti, viene calcolato su un reddito che non
è ancora stato attribuito allo stesso socio e che
appartiene ad altro soggetto, la società, sogget-
to giuridico con propria autonomia, che per as-
surdo potrebbe anche non deliberare mai la di-
stribuzione di detti utili.
Che strano dilemma!
Ahimè lascia molto perplessi questo nostro si-
stema che, oltre a far versare al socio amministra-
tore-lavoratore “doppi” contributi, ne determina
una parte su redditi “altrui” (della società), reddi-
ti questi che il socio non ha ancora percepito e
che forse mai percepirà!
Gestione separata e/o gestione
commercianti-artigiani INPS?
SEGUE DA PAGINA 8
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