Il Commercialista Veneto n.233 (SET/OTT 2016) - page 21

NUMERO 233 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2016
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IL COMMERCIALISTA VENETO
Alessandro Solidoro
PAOLO CAGLIARI
Avvocato inVerona
Assegno privo di data e postdatato:
tra prassi e giurisprudenza
NORME E TRIBUTI
SEGUE A PAGINA 22
C
apita di frequente che le parti, nell’ambito delle contrattazioni, si scam-
bino assegni privi dell’indicazione della data di emissione o con data
successiva a quella in cui sono stati effettivamente staccati, con lo scopo
di munire il beneficiario ivi indicato di uno strumento di garanzia del-
l’adempimento dell’obbligazione di pagamento gravante sull’emittente
1
.
L’assegno bancario incompleto e, in particolare, quello privo di data o con data
incompleta rappresenta, tuttavia, un titolo nullo, in quanto mancante di un requisi-
to formale prescritto a pena di invalidità e, secondo quanto ritenuto dalla giurispru-
denza, vale solo quale promessa di pagamento
2
. Per quanto riguarda, invece, la
postdatazione dell’assegno, essa non comporta, di per sé, la nullità del titolo, ma
una mera irregolarità, ai sensi dell’art. 31, comma 2, r.d. 1736/1933, attribuendo al
possessore il diritto di esigere immediatamente la prestazione, a fronte della pre-
sentazione dell’assegno per l’incasso.
I requisiti di validità dell’assegno
L’assegno è un titolo di credito avente funzione di mezzo di pagamento, in ciò
distinguendosi, sotto il profilo funzionale, dalla cambiale, alla quale è tradizional-
mente riconnessa la natura di strumento di credito.
Cambiale e assegno trovano la loro disciplina fondamentale in due distinti corpi
normativi (a conferma del fatto che, anche secondo il legislatore, si tratta di titoli di
credito caratterizzati da sostanziali differenze quanto a natura e scopo, tali da
imporre regolamentazioni specifiche per l’uno e per l’altro).
Il R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (cosiddetta legge assegni) prevede, all’art. 1, i
requisiti dell’assegno, la mancanza anche di uno solo dei quali ne determina, ai sensi
del successivo art. 2, l’invalidità.
Essi sono rappresentati:
-
dalla denominazione di assegno bancario (chèque) inserita nel contesto del
titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
-
dall’ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
-
dal nome di chi è designato a pagare (trattario), il quale, ai sensi dell’art. 3,
deve essere un banchiere (salva l’ipotesi in cui il titolo sia emesso o pagabile fuori
del territorio dello Stato);
-
dall’indicazione del luogo di pagamento;
-
dall’indicazione della data di emissione;
-
dall’indicazione del luogo ove l’assegno bancario è emesso (rilevante sotto
il duplice profilo dei termini di presentazione dell’assegno e dell’individuazione del
luogo del pagamento, ove non espressamente indicato sul titolo, ai sensi degli artt.
32 e 2, comma 3, legge assegni);
-
dalla sottoscrizione di colui che emette l’assegno bancario (traente).
Per quanto, come detto, l’assegno privo anche di uno soltanto dei requisiti prescrit-
ti dall’art. 1 sia da reputarsi invalido in virtù di quanto espressamente previsto dal
comma 1 dell’art. 2, i successivi commi 2, 3 e 4 del medesimo art. 2 dettano alcune
regole suppletive, volte a preservare la validità dell’assegno nel caso in cui, in
particolare, difetti l’indicazione del luogo di pagamento o di emissione. Nello spe-
cifico, il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa quello in cui deve
essere effettuato il pagamento, in assenza di diversa indicazione speciale, mentre,
qualora accanto al nome del trattario siano indicati più luoghi, la preferenza viene
accordata a quello indicato per primo; laddove, invece, manchi qualsiasi indicazione
in ordine al luogo di pagamento, l’assegno è pagabile in quello in cui è stato emesso
e, se in esso non vi è uno stabilimento del trattario, nel luogo dove questi ha lo
stabilimento principale; infine, l’assegno bancario in cui non è indicato il luogo di
emissione si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome del traente
3
.
Come si può facilmente evincere, dunque, l’art. 1 legge assegni individua due cate-
gorie di requisiti di validità del titolo: alcuni di carattere relativamente essenziale, la
presenza dei quali, cioè, è necessaria, ma che, in assenza di una specifica indicazio-
ne da parte del traente, possono comunque essere individuati mediante il ricorso
alle disposizioni di carattere suppletivo dettate dal legislatore o desunti dal conte-
sto del titolo
4
; altri assolutamente essenziali
5
, ovvero non surrogabili mediante il
ricorso a elementi integrativi di carattere presuntivo o esterni al titolo
6
.
Tra questi ultimi rientra la data, in quanto la sua indicazione costituisce elemento
fondamentale a vari effetti, ossia ai fini dell’individuazione del momento a partire
dal quale decorre il termine per la sua presentazione per l’incasso (e, quindi, dei
confini che tendono a indirizzare l’utilizzo del titolo come mezzo di pagamento,
anziché come strumento di credito e, così, a differenziarlo rispetto alla cambiale),
dell’accertamento dell’esistenza della provvista e dell’accertamento della capacità
dell’emittente.
L’assegno privo di data
Secondo un orientamento consolidato
7
, l’assegno emesso senza l’indicazione della
data o con data incompleta rappresenta un titolo insanabilmente nullo, in quanto il
requisito prescritto
ad substantiam
dall’art. 1 legge assegni deve già sussistere al mo-
mento dell’emissione, comunemente identificato con il distacco del titolo dalla sfera
giuridica del traente e il suo passaggio nella disponibilità del prenditore
8
, a nulla rilevan-
do che, eventualmente per effetto degli accordi intercorsi tra il traente e il prenditore
ovvero, in ogni caso, nei rapporti tra gli stessi, la data, come di solito accade, sia invece
presente al momento della presentazione dell’assegno per l’incasso.
Le pronunce che, facendo proprio questo indirizzo (fondato anche sull’osservazio-
ne per cui, all’interno della disciplina sull’assegno, manca una norma corrisponden-
te a quella di cui all’art. 14 r.d. 1669/1933, che contempla, il successivo valido
riempimento della cambiale), hanno affermato tali principi
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muovono da un duplice
presupposto, vale a dire: da un lato, dal fatto che la legge attribuisce all’assegno
bancario la funzione di mezzo di pagamento e non quella di strumento di credito,
sicché l’accordo in virtù del quale viene emesso un assegno in bianco con fini di
garanzia è contrario alle norme imperative dettate dagli artt. 1 e 2 R.D. 1736/1933;
dall’altro lato, dal fatto che, per quanto tale condotta non sia più connotata da
rilevanza penale (a seguito dell’abrogazione, a opera dell’art. 12 l. 386/1990, della
norma incriminatrice di cui all’art. 116, n. 3), legge assegni), la ravvisata contrarietà
dà luogo a un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle
parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all’ordine pubblico
1
La consuetudine di consegnare assegni bancari postdatati o privi di data a guarentigia del futuro adempimento di obbligazioni pecuniarie è stata recentemente qualificata come
“cattiva pratica molto seguita in ambito commerciale" (Trib. Cassino, 30 gennaio 2015).
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Si sono espresse in questo senso, di recente, Cass. civ., Sez. I, 24 maggio 2016, n. 10710 e Cass. civ., Sez. III, 22 novembre 2013, n. 26232.
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Si consideri che, laddove l’assegno non presenti indicato il luogo di emissione e non risulti applicabile il criterio sussidiario di cui all’art. 2, comma 4, legge assegni, perché non
risulta indicato alcun luogo accanto al nome del traente, il titolo è nullo e può valere solo quale promessa di pagamento, con la conseguenza che il luogo di pagamento della somma
di denaro rilevante ai fini della determinazione della competenza territoriale sotto il profilo del forum
destinatae solutionis
è, ai sensi dell’art. 1182, comma 3, c.c., il domicilio
del creditore al tempo della scadenza e non quello in cui ha lo stabilimento la banca trattaria (Cass. civ., Sez. III, 31 ottobre 2006, n. 23410).
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Per esempio, secondo Cass. civ., Sez. I, 30 maggio 1996, n. 5039, la mancata indicazione del luogo di emissione può essere sopperita dalla presenza del timbro della società
traente (che, indicando la sede legale della stessa, consente di presumere che l’emissione dell’assegno sia avvenuta nel luogo ove essa è situata).
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La giurisprudenza ha interpretato con estremo rigore l’essenzialità dei requisiti prescritti dall’art. 1 legge assegni: in particolare, Cass. civ., Sez. trib., 18 marzo 2009, n. 6524,
ha affermato che, con riguardo ai titoli di credito, considerate le caratteristiche degli stessi (letteralità, astrattezza e destinazione alla circolazione), è da escludere che possa garantire
la funzione assegnata dal legislatore alla forma scritta l’uso di strumenti non idonei ad assicurare una sufficiente stabilità al testo scritto, ossia di tutti quei mezzi di scrittura in tutto o in
parte alterabili o cancellabili con facilità, anche involontariamente, con la conseguenza che deve ritenersi non apposta la data scritta a matita su un assegno.
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Di converso, è stato affermato che l’incompletezza del titolo attinente a elementi non qualificati dalla legge come requisiti di validità non lo rende invalido (in particolare, Trib. Brindisi,
5 aprile 2013, ha affermato che non può reputarsi invalido l’assegno che non rechi il nome del prenditore, trattandosi di requisito non prescritto dagli artt. 1 e 2 legge assegni).
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Angelotti,
L’assegno bancario irregolare
, Milano, 1954, pag. 99; Ascarelli,
Istituzioni di diritto commerciale
, Milano, 1937, pag. 342; Asquini,
Titoli di credito
, Padova, 1966,
pag. 400; Bianchi d’Espinosa,
Le leggi cambiarie nell’interpretazione della giurisprudenza
, Milano, 1968, pag. 518; Buttaro,
Assegno bancario, assegno circolare e assegni
speciali
, in Nov. Dig. It., 1958, I, 2, pag. 1075; Buttaro,
L’assegno bancario in bianco ed il mandato a completare il titolo in relazione all’art. 116, n. 3, legge assegno
, in
BBTC, 1957, pag. 445; De Semo,
Diritto cambiario
, Milano, 1953, pag. 679; Greco,
Corso di diritto bancario
, Padova, 1936, pag. 218; Gualtieri,
I titoli di credito
, Torino,
1958, pagg. 300 ss.; Laurini, I
titoli di credito
, Milano, 2009, pag. 450; Musso,
L’assegno bancario in bianco
, in BBTC, 1952, pag. 45; Navarrini-Provinciali,
Cambiale e
assegno bancario
, Roma, 1959, pag. 381; Pieri,
L’assegno
, Torino, 1998, pag. 106; Segreto-Carrato,
L’assegno
, Milano, 2012, pagg. 100 ss.; Santini,
Invalidità dell’assegno
bancario in bianco
, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1949, pag. 963. In giurisprudenza, si veda App. Venezia, 3 novembre 1981.
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In questo senso, tra le tante, Cass. civ.,Sez. III, 12 dicembre 2014, n. 26161, Cass. civ., Sez. II, 30 gennaio 2006, n. 2160 e Cass. civ., Sez. II, 25 maggio 2001, n. 7135.
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Per la giurisprudenza di merito, si vedano Trib. Cagliari, 11 aprile 1990; Trib. Alba, 26 marzo 1998; Trib. Monza, 12 aprile 2001; Trib. Roma, 15 giugno 2001; Trib. Roma,
6 maggio 2002; Trib. Napoli, 3 novembre 2004;Trib. Monza, 16 novembre 2004; Trib. Torino, 18 novembre 2005; Trib. Milano, 16 gennaio 2006;
Trib. Napoli, 4 luglio 2007; Trib. Lamezia Terme, 14 aprile 2011; Trib. Venezia, 6 agosto 2012.
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