Il Commercialista Veneto n.233 (SET/OTT 2016) - page 22

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NUMERO 233 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2016
IL COMMERCIALISTA VENETO
SEGUE DA PAGINA 21
e al buon costume enunciato dall’art. 1343 c.c.
Sebbene sia stato affermato che non incorre nel delitto di falso in titolo di credito
trasmissibile per girata, ai sensi degli artt. 485 e 491 c.p., il prenditore di un assegno
consegnatogli a titolo di garanzia che lo ponga all’incasso, apponendovi (o facendo-
vi apporre o lasciando che l’impiegato della banca cui il titolo viene presentato vi
apponga) le indicazioni del luogo e della data di emissione corrispondenti a quelle
della presentazione per il pagamento
10
, deve ritenersi, sotto il profilo civilistico,
che, attesa la nullità del patto di garanzia al quale accede quello di riempimento o di
postdatazione, il prenditore non sia comunque autorizzato a completare l’assegno
con la data di emissione mancante e, di converso, che un tale patto non possa essere
opposto al traente, di modo che la nullità prodottasi a fronte dell’emissione di un
assegno incompleto non è sanabile
11
.
Ciò a differenza del caso in cui nell’assegno non sia indicato il luogo di emissione,
dal momento che, in simile ipotesi, la nullità del titolo è evitata allorché possa
operare la regola suppletiva di cui all’art. 2, comma 4, legge assegni (in virtù della
quale l’assegno si considera sottoscritto nel luogo riportato accanto al nome del
traente). Qualora venga posto all’incasso un assegno privo di data, pertanto, il
pagamento dello stesso può essere legittimamente rifiutato
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, sebbene parte della
dottrina non abbia mancato di sostenere che nulla esclude che l’assegno rilasciato
incompleto nei suoi requisiti formali per mancanza di indicazione della data di
emissione possa comunque ritenersi valido, se successivamente completato con
l’apposizione dell’elemento mancante prima che si proceda alla sua presentazione
alla banca per il pagamento
13
. Tuttavia, un tale indirizzo, oltre a porsi in contrasto
con la teorica per cui la completezza deve sussistere già al momento dell’emissione,
pare non tenere in adeguata considerazione quanto in precedenza osservato in
ordine alla nullità del patto sottostante all’emissione di un assegno privo di data,
che, evidentemente, si estende anche all’accordo in forza del quale il prenditore del
titolo può considerarsi legittimato a completarlo (o a farlo completare da terzi) in
data successiva, laddove il traente non abbia adempiuto l’obbligazione a garanzia
della quale ha consegnato l’assegno
14
.
L’assegno postdatato
Diversamente dal caso in cui l’assegno sia privo di data, il titolo che reca una data
successiva a quella in cui è stato effettivamente emesso non è nullo.
Una tale fattispecie, infatti, è espressamente considerata:
-
dall’art. 121 legge assegni, che, sia pure sotto il profilo della disciplina
fiscale dell’assegno, consente l’indicazione di una data posteriore rispetto a quella
di emissione (purché non oltre i quattro giorni), qualora ciò sia giustificato dal
periodo di tempo necessario per la consegna del titolo al destinatario o da altra
materiale impossibilità di presentazione;
-
dall’art. 31, comma 2, legge assegni, a mente del quale l’assegno presentato
per il pagamento prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile
immediatamente.
Dalle succitate disposizioni si evince, dunque, che l’assegno postdatato non è
nullo, mentre a essere attinto da invalidità è il patto in virtù del quale le parti si sono
accordate nel senso di fare figurare una data di emissione diversa da quella effettiva
o, il che è lo stesso, il prenditore si è impegnato a non presentare il titolo all’incasso
ovvero a non agire contro il traente prima di un certo termine (coincidente con la
data indicata nell’assegno).
Anche in questi casi, infatti, viene ravvisata una contrarietà di un simile accordo alle
norme (di carattere imperativo, in quanto dettate a tutela della fiducia dei consociati
nell’idoneità astratta dell’assegno ad assolvere la sua funzione tipica di pagamento
e della aspettativa di corretta circolazione e di efficacia degli assegni bancari) che
concernono i requisiti e la pagabilità dell’assegno bancario
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, sicché il patto non
impedisce l’immediata presentabilità dell’assegno sancita dall’art. 31, comma 2,
legge assegni
16
.
Nonostante sfugga alla sanzione della nullità, l’assegno postdatato non potrà comun-
que valere come titolo esecutivo, dovendosi considerare con bollo irregolare, senza
che abbia, a tale fine, rilievo la successiva eventuale regolarizzazione fiscale
17
.
Conclusioni
Qualora il possessore dell’assegno presenti il titolo non alla banca trattaria, ma
all’istituto di credito di cui è correntista, chiedendo che il corrispondente importo
venga accreditato sul suo conto corrente, il rapporto che viene a instaurarsi tra il
correntista e la banca incaricata dell’incasso si inquadra nello schema contrattuale
del mandato ad agire
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; in quest’ottica, sebbene la banca, con l’apposizione della
girata da parte del prenditore, non acquisti la titolarità del documento e del credito
in esso incorporato, bensì la mera legittimazione a esercitare il diritto inerente
all’assegno, si ritiene che, a fronte del mancato pagamento dell’assegno da parte
della banca trattaria per difetto di provvista, la banca che ha ricevuto il mandato
all’incasso sia tenuta, oltre che a restituire il titolo, a fare levare il protesto, al fine
di conservare integre le ragioni del proprio girante nei confronti degli obbligati di
regresso
19
.
Per quanto, a rigore, il protesto (la cui funzione è quella di rendere possibile l’azio-
ne di regresso contro il girante e gli altri obbligati) non sia necessario allorché il
prenditore dell’assegno sia la medesima persona che lo pone all’incasso (dal mo-
mento che, in questo caso, il traente non è, a sua volta, titolare di alcuna azione di
regresso nei confronti di alcuno, per cui l’azione del portatore nei riguardi del
traente rimane salvaguardata anche in mancanza del protesto), non è da escludersi
che la banca, per evitare che le possa essere contestato un difetto di diligenza,
proceda comunque a fare levare il protesto.
A fronte di ciò, il possessore di un assegno originariamente emesso senza l’indica-
zione della data, successivamente completato e posto all’incasso, può esporsi al
rischio di rivendicazioni da parte dell’emittente protestato, il quale potrebbe la-
mentare il danno derivantegli dall’iscrizione del suo nominativo nel registro dei
protesti (con conseguente lesione della sua reputazione, anche commerciale) a
fronte di un titolo nullo o, comunque, abusivamente completato (vuoi per effetto
della originaria mancanza di un accordo che lo autorizzasse in tale senso, vuoi in
conseguenza della nullità da cui sarebbe comunque affetto simile accordo) e di cui,
dunque, non poteva essere legittimamente richiesto il pagamento, ritenendosi che
anche chi ha posto in circolazione indebitamente il titolo, ossia lo abbia emesso
senza indicazione della data, ne possa eccepire l’abusivo riempimento. Oltre a ciò,
si consideri che il mancato pagamento dell’assegno per difetto di provvista espone
il traente a ulteriori conseguenze pregiudizievoli: il riferimento è alle sanzioni pecu-
niarie irrogabili dal prefetto, all’iscrizione del suo nominativo nella Centrale d’Al-
larme Interbancaria (oltre che nel registro dei protesti), cui consegue l’interdizione,
nei sei mesi successivi, dall’emissione di assegni e l’obbligo di restituire quelli non
ancora utilizzati.
Considerato, quindi, che l’assegno privo di data, pur non potendo valere come
titolo esecutivo, è assimilabile a una promessa di pagamento ai sensi dell’art. 1988
c.c. e, come tale, può fondare l’emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamen-
te esecutivo, onde procurarsi un valido titolo per esperire, in difetto di pagamento,
l’azione esecutiva, l’avvio dell’azione monitoria appare la condotta più prudente
per evitare le conseguenze pregiudizievoli che potrebbero derivare a chi, nondime-
no, lo ponga all’incasso dopo averlo completato o fatto completare.
A diverse conclusioni può giungersi con riguardo all’assegno postdatato originaria-
mente munito di data successiva a quella di effettiva emissione
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, dal momento che,
in questo caso, nulla potrà lamentare il traente, il quale ha consapevolmente messo
in circolazione un titolo che, per effetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 2,
legge assegni, può essere immediatamente posto all’incasso (assumendo, quindi, il
rischio dell’assenza di provvista e delle conseguenze a ciò riconnesse) e non potrà
opporre l’esistenza del patto in forza del quale il prenditore si è impegnato a non
presentare il titolo per il pagamento prima di un certo termine, in quanto affetto da
nullità.
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Cass. pen., Sez. V, 22 dicembre 1993.
11
Si veda anche Trib. Prato, 11 aprile 1983.
12
Va rammentato, infatti, che la giurisprudenza ritiene che la banca debba controllare la regolarità dei titoli che vengono posti
all’incasso con la diligenza propria dell’operatore qualificato, ravvisandone la responsabilità nel caso in cui venga accettato un assegno che presenti alterazioni o contraffazioni
rilevabili
ictu oculi
, che emergano a un semplice esame visivo o tattile, rivelando immediatamente l’alterazione, ovvero con strumenti tali da consentire, in ogni caso,
un’agevole rilevazione (Cass. civ., Sez. I, 2 luglio 2014, n. 15145; Cass. civ., Sez. III, 3 marzo 2014, n. 6513; Cass. civ., Sez. III, 4 ottobre 2011, n. 20292; Cass. civ., Sez. I, 15
luglio 2005, n. 15066).
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Si sono espressi, in questo senso, Angeloni,
Il patto di riempimento dell’assegno bancario in bianco
, in BBTC, 1950, II, pag. 232; Rovelli,
Sul diritto di riempimento
dell’assegno bancario in bianco
, in BBTC, 1952, I, pagg. 225 ss.; Pelizzi,
L’assegno bancario
, I, Padova, 1964, pagg. 285 ss.; Oppo,
Formazione e nullità dell’assegno
bancario
, in Riv. dir. comm., 1963, I, pagg. 153 ss.; Molle,
I titoli di credito bancari
, Milano, 1972, pagg. 147 ss.; Martorano, Lineamenti generali dei titoli di credito, Napoli,
1979, pagg. 500 ss.; Campobasso, Diritto commerciale, vol. III, Contratti. Titoli di credito.
Procedure concorsuali
, Torino, 1992, pag. 281. In giurisprudenza, si vedano Trib.
Roma, 6 maggio 2002 e Cass. civ., Sez. I, 26 aprile 1982, n. 2561 (sia pure, quanto a quest’ultima pronuncia, con riguardo all’inopponibilità dell’originaria incompletezza e
invalidità dell’assegno mancante della data e successivamente riempito nei confronti del prenditore di buona fede che abbia ricevuto il titolo completo).
14
Così, Trib. Roma, 15 giugno 2001, ha affermato che la consegna al creditore di un assegno senza data di emissione non costituisce un valido mezzo di pagamento, dal momento
che l’eventuale delega data dal traente al prenditore per il tardivo completamento del titolo è inefficace ed esclude che esso sfugga alla radicale nullità comminata dall’art. 2 legge
assegni. Nello stesso senso, in precedenza, Cass. civ., sez. II, 5 novembre 1990, n. 10617.
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Si vedano, tra le più recenti, Cass. civ., Sez. III, 3 marzo 2010, n. 5069 e Cass. civ., Sez. II, 25 maggio 2001, n. 7135.
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Manente,
A proposito di postdatazione dell’assegno bancario
, in BBTC, 2016, 3, pag. 304.
17
Si veda sempre Cass. civ., Sez. III, 3 marzo 2010, n. 5069, nonché Cass. civ., Sez. I, 30 agosto 1996, n. 7985.
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Più precisamente, il banchiere giratario non va qualificato come sostituto della banca trattaria nell’adempimento della convenzione di assegno e, perciò, in rapporto con il
traente, ma deve, piuttosto, essere considerato, in quanto investito e attivato dalla procura all’incasso, quale rappresentante del girante, in nome e per conto del quale riceve il
pagamento (così Cass. civ., Sez. I, 12 dicembre 2005, n. 27378).
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Cass. civ., Sez. I, 16 luglio 2008, n. 19587; Cass. civ., Sez. I, 25 giugno 2004, n. 11852.
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Diversamente, ovvero qualora l’assegno sia originariamente privo della data e le parti siano d’accordo nel senso che il prenditore sarà autorizzato ad apporre successivamente
una data non coincidente con quella di emissione, il titolo, infatti, sarà radicalmente nullo ab origine, per effetto dagli artt. 1 e 2 legge assegni (Manente, op. cit.).
Assegno privo di data
e postdatato
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24
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