Il Commercialista Veneto n.233 (SET/OTT 2016) - page 6

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NUMERO 233 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2016
IL COMMERCIALISTA VENETO
L'INTERVISTA / Andrea e Guido Vasapolli
Branch exemption
per le stabili
organizzazioni all'estero
È
un piacere per noi dell’UGDCEC di Vicenza poter intervistare i dottori
Andrea e Guido Vasapolli in occasione dell’assemblea annuale della no-
stra Unione, tenutasi ad ottobre 2016. A loro abbiamo chiesto, in estrema
sintesi, come cambierà la pianificazione fiscale delle imprese italiane al-
l’estero con il nuovo regime di
branch exemption
. Li ringraziamo sin d’ora per la
loro disponibilità.
Partiamo dalla scelta di internazionalizzazione delle nostre imprese. Qua-
li possono essere le modalità con cui un’impresa può iniziare ad operare
all’estero?
Nel momento in cui un’impresa vuole svolgere la propria attività anche all’estero,
la scelta in genere spazia tra la costituzione di una società in loco e l’apertura di una
stabile organizzazione nel Paese estero.Nel caso in cui la scelta cada sulla costitu-
zione di una società nel Paese estero (controllata estera o subsidiary), se questa è
una società di capitali, il vantaggio è (di solito) quello di limitare i rischi imprendi-
toriali al capitale di rischio apportato nella società estera, nel senso che la società
estera, essendo un soggetto giuridicamente distinto dalla casa madre, risponderà
delle proprie obbligazioni sociali nei limiti del suo capitale proprio.Qualora, invece,
si decida di essere presenti all’estero mediante l’apertura di una stabile organizza-
zione, poiché questa non è un soggetto giuridicamente distinto rispetto alla casa
madre, delle obbligazioni sociali contratte dalla stabile organizzazione ne risponde-
rà direttamente e illimitatamente la casa madre.
Quali novità sono state introdotte dal Decreto Legislativo del 14 Settembre
2015?
Il decreto Crescita e internazionalizzazione (Decreto Lgs. 14 Settembre 2015 nr.147)
ha introdotto all’interno dell’ordinamento fiscale italiano un nuovo strumento estre-
mamente attrattivo per gli investimenti stranieri: la possibilità di interpellare l’Am-
ministrazione Finanziaria prima di investire in Italia e l’implementazione di impor-
tanti principi OCSE volti ad evitare il rischio di una doppia tassazione della stessa
componente di reddito in piu Stati. Tra le novità più importanti, l’art. 14 del citato
decreto ha introdotto la possibilità, per le imprese italiane con vocazione interna-
zionale, di esercitare una particolare opzione che consente di neutralizzare, in
Italia, gli effetti fiscali degli utili e delle perdite prodotte all’estero tramite una
propria stabile organizzazione - la cosiddetta
Branch exemption
.
In cosa consiste la
branch exemption
?
Come indicato nella Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 147/2015, «la norma intro-
duce la c.d. branch exemption, ossia la possibilità che in capo ad un’impresa resi-
dente nel territorio dello Stato non assumano rilevanza fiscale gli utili e le perdite
realizzati dalle sue stabili organizzazioni all’estero».In pratica, in alternativa alla
regola generale che vuole che i redditi e le perdite di una stabile organizzazione
all’estero concorrano a formare il reddito e le perdite dell’impresa residente in Italia
alla quale la stabile organizzazione appartiene (dato che la stabile organizzazione
non è un soggetto giuridicamente distinto rispetto all’impresa alla quale appartie-
ne), con spettanza del «credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero» di cui
all’art. 165 del D.P.R. n. 917/1986, un’impresa residente in Italia ha la possibilità di
optare, al momento dell’apertura della sua prima stabile organizzazione all’estero
e con effetto vincolante anche per tutte le altre stabili organizzazioni che dovesse
successivamente aprire all’estero, per l’esenzione degli utili e delle perdite di
queste.Nella sostanza, nel caso in cui l’impresa residente in Italia opti per il regime
di branch exemption, le sue stabili organizzazioni all’estero sono equiparate, ai fini
delle imposte sui redditi, a delle società controllate estere, con applicazione delle
Controlled Foreign Companies rules, ove applicabili, e del regime impositivo dei
dividendi con riferimento agli utili della stabile organizzazione estera eventualmen-
te trasferiti all’impresa residente in Italia. In pratica, come indicato al punto VII.Par.6
della Consultazione Assonime n. 6/2016, «l’esercizio dell’opzione comporta, per
certi aspetti, la «subsidiarizzazione» delle branch e la conseguente applicazione
dell’intera disciplina CFC».
Quali sono le condizioni e come si esercita tale opzione?
L’art. 168 ter, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 dispone che «un’impresa residente
nel territorio dello Stato può optare per l’esenzione degli utili e delle perdite
attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero».Il successivo comma
ANDREACECCHETTO
SILVIASERRAIOTTO
Ordine di Vicenza
2 dell’art. 168-ter in commento dispone che «l’opzione è irrevocabile ed è esercita-
ta al momento di costituzione della stabile organizzazione, con effetto dal medesi-
mo periodo d’imposta».In pratica, nel momento in cui un’impresa residente in
Italia apre la sua prima stabile organizzazione all’estero, deve decidere in modo
irretrattabile se optare o meno per il regime di branch exemption. Nel caso in cui
eserciti tale opzione, la stessa vale per quella stabile organizzazione, fin dal suo
primo periodo d’imposta di esistenza, e per qualunque altra stabile organizzazione
che l’impresa dovesse decidere di aprire all’estero successivamente.La norma non
esplicita le modalità da seguire al fine di poter esercitare l’opzione «al momento di
costituzione della stabile organizzazione», né a chi tale opzione debba essere even-
tualmente comunicata e con quale tempistica.Come disposto dal comma 3 dell’art.
168 in esame, l’opzione per la branch exemption è esercitabile con riferimento a
qualunque stabile organizzazione all’estero. Tuttavia, quando la stabile organizza-
zione:- «è localizzata in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento
emanati ai sensi dell’articolo 167, comma 4», del D.P.R. n. 917/1986, o - «è localiz-
zata in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati e ricorrono congiuntamente le
condizioni di cui al comma 8-bis del medesimo articolo 167»,«l’opzione ... si
esercita, relativamente a tali stabili organizzazioni, a condizione che ricorrano le
esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8 ter del citato articolo» 167.In realtà,
per effetto del disposto dell’art. 1, commi 143 e 144, della Legge 28 dicembre 2015,
n. 208, il riferimento di cui sopra alla stabile organizzazione «localizzata in Stati o
territori inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell’articolo 167,
comma 4», del D.P.R. n. 917/1986 deve intendersi alla stabile organizzazione «lo-
calizzata in Stati o territori individuati in base ai criteri di cui all’articolo 167,
comma 4», del D.P.R. n. 917/1986.
Come sono tassati gli utili che la stabile organizzazione estera trasferisce
all’impresa residente in caso di opzione alla BEX?
Il comma 5 dell’art. 168 ter in esame dispone che, «nel caso di esercizio dell’opzio-
ne di cui al comma 1», «con riferimento alle stabili organizzazioni per le quali sono
state disapplicate le disposizioni di cui all’articolo 167, si applicano, sussistendo-
ne le condizioni, le disposizioni degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3».In
pratica, nel caso in cui l’impresa residente in Italia abbia optato per il regime di
branch exemption, per gli utili ad essa trasferiti da sue stabili organizzazioni al-
l’estero, per le quali viga la regola dell’esenzione degli utili e delle perdite (non
trovando quindi applicazione le CFC rules), trovano applicazione le regole
impositive, di cui agli artt. 47, comma 4, e 89, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986,
ordinariamente previste per i dividendi provenienti da società non residenti, tra cui
la regola dell’imposizione secondo il criterio di cassa e quella della parziale imposi-
zione dei dividendi, ovvero, in caso di imposizione per intero degli utili trasferiti, la
regola del riconoscimento di un credito per le imposte assolte all’estero.In altre
parole, nel momento in cui utili della stabile organizzazione estera, per la quale viga
il regime di esenzione degli utili e delle perdite, vengano trasferiti (criterio di cassa)
all’impresa residente in Italia (alla casa madre italiana), in capo all’impresa residen-
te viene a sorgere materia imponibile da regolarsi secondo le disposizioni dettate
dagli artt. 47, comma 4, e 89, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986. In questo modo, la
detenzione della stabile organizzazione all’estero viene equiparata, a tutti gli effet-
ti, al possesso di una partecipazione in una società estera.In merito si osserva,
tuttavia, che il comma 5 di tale art. 168 ter non richiama l’applicabilità del comma
3 bis, inserito nel citato art. 89 ad opera dal comma 1 dell’art. 26 della Legge 7 luglio
2016, n. 122, il quale dispone le regole impositive da seguire, al verificarsi di
determinate condizioni, nel caso in cui gli utili provengano da società fiscalmente
residenti in uno Stato membro dell’Unione europea. In proposito si ritiene che si
tratti di un mero mancato coordinamento normativo, in quanto tale superabile a
livello interpretativo.
Quali sono le problematiche connesse alla determinazione del Reddito del-
la stabile organizzazione all’estero e le operazioni con le altre imprese del
gruppo?
In caso di esercizio dell’opzione per la branch exemption, l’art. 168-ter, comma 10,
del D.P.R. n. 917/1986 impone che «il reddito della stabile organizzazione» sia
«separatamente indicato nella dichiarazione dei redditi dell’impresa» residente nel
territorio dello Stato che la possiede.Nonostante il dettato letterale della norma, che
fa riferimento al solo «reddito», si ritiene che l’indicazione debba avere ad oggetto
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Membri della Commissione Formazione UGDCEC di Vicenza
per la quale l’intervista è stata realizzata.
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