Il Commercialista Veneto n.231 (MAG/GIU 2016) - page 17

NUMERO 231 - MAGGIO / GIUGNO 2016
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IL COMMERCIALISTA VENETO
I titoli esecutivi
a formazione privata
NORME E TRIBUTI
LADISLAO KOWALSKI
Avvocato in Pordenone
1. Premesse
Nel complesso ed articolato orizzonte della giu-
stizia e del fisco, succede che, a volte, vi siano
disposizioni particolarmente convenienti che,
tuttavia, non sono né conosciute né utilizzate.
Una di queste è, certamente, la novella proce-
durale introdotta dal D.L. 35/05 e successive
modifiche. Nell’occasione venne interessato
l’art. 474 c.p.c. che indica quali siano i titoli
esecutivi secondo il seguente articolato:
“art. 474 - Titolo esecu-
tivo. [I]. L’esecuzione
forzata non può avere
luogo che in virtù di un
titolo esecutivo per un
diritto certo, liquido ed
esigibile.
Sono titoli esecutivi:
1) le sentenze, i provve-
dimenti e gli altri atti ai
quali la legge attribuisce
espressamente efficacia
esecutiva;
2) le scritture private au-
tenticate, relativamen-
te alle obbligazioni di
somme di denaro in esse
contenute, le cambiali,
nonché gli altri titoli di
credito ai quali la legge
attribuisce espressamente
la stessa efficacia;
3)
gli atti ricevuti da
notaio o da altro pubbli-
co ufficiale autorizzato
dalla legge a riceverli.
[III].
L’esecuzione for-
zata per consegna o
rilascio non può aver
luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai
numeri 1) e 3) del secondo comma
. Il precetto
deve contenere trascrizione integrale, ai sensi
dell’articolo 480, secondo comma, delle scrit-
ture private autenticate di cui al numero 2) del
secondo comma.”
La parte della disposizione che si è evidenziata,
ha introdotto un’importante novità in tema di ese-
cuzione forzata per gli obblighi di “
consegna di
beni mobili o rilascio di beni immobili
” secondo
la distinzione di cui all’art. 605 c.p.c.
In pratica, volendo qui anticipare e riassumere
quanto si dirà di seguito, per gli obblighi con-
tenuti nei contratti redatti nella forma pubblica
- esclusa, quindi, la scrittura privata a firme
autenticate - è possibile accedere alla materiale
esecuzione, diretta ad ottenere la restituzione
dei beni. Ciò sulla base del contratto medesi-
Strumenti esecutivi per la consegna di mobili ed il rilascio di immobili
mo evitando, in toto, la fase giudiziale diretta
all’ottenimento del provvedimento che legittima
la pretesa. Evidente, in questo caso, l’ampia
economia di costi e tempi.
Precisiamo subito, ad evitare il primo equivoco,
che per il recupero delle somme di denaro era già
prevista la possibilità di agire in via esecutiva,
per il caso di mancato adempimento, sulla base
dei contratti che contenevano l’obbligo di paga-
mento a carico del debitore. Ciò poteva avvenire
ed è questa l’importante differenza, sulla base di
sole scritture private a firme autenticate ex art.
2703 cc. Oggi, anzi dal 01/03/06, al contrario, si
può anche procedere con la pretesa di consegna
e rilascio purchè, come detto, quegli obblighi
siano contenuti in contratti redatti nella forma
pubblica ex art. 2699 c.c.
2. La tutela dei diritti quale principale fun-
zione dell’ordinamento giuridico
Molti utenti della giustizia lamentano la lentezza
di questa importante funzione pubblica. Senza
qui avere la pretesa di affrontare compiutamente
l’argomento, è tuttavia opportuno dare degli
elementi di base che aiutino a comprendere l’
iter
necessario per addivenire alla tutela dei propri
diritti. L’ordinamento, infatti, è particolarmente
garantista e valuta sempre, con diligente attenzio-
ne, la posizione di tutte le parti del procedimento
compresa quella del debitore.
La tutela dei diritti, infatti, passa, secondo un
concetto di civiltà giuridica maturato nei secoli,
attraverso tre distinte fasi:
- il diritto, che è l’aspetto sostanziale;
- il titolo, che è l’aspetto
formale;
- l’esecuzione, che è
l’aspetto operativo.
Ogniqualvolta, pertanto,
il creditore insoddisfatto
perché non ha ricevuto la
prestazione, debba pro-
cedere per un recupero
coattivo della medesima
(sia un pagamento in de-
naro, sia l’esecuzione di
un obbligo, sia la conse-
gna di un bene ….), deve
necessariamente accertare
il proprio diritto. Ciò
facendo avrà individuato
l’obbligazione che è a suo
favore ed a debito di altri.
3. Le obbligazioni
Ricordiamoci che le obbli-
gazioni comportano deter-
minate caratteristiche:
- devono avere una valu-
tazione economica e cor-
rispondere ad un interesse
ex art. 1174 c.c.;
- rispetto alle stesse sia
il debitore ma anche il creditore, sono tenuti
a comportamenti di correttezza secondo l’art.
1175 c.c.;
- possono riguardare anche interessi non patri-
moniali, i c.d. danni morali che, tuttavia, sono
ammissibili solo nei casi previsti
ex lege
. Un
tempo ciò era previsto per solo i reati. Oggi
anche per la violazione dei diritti di derivazione
costituzionale.
Le obbligazioni, inoltre, trovano la loro fonte in
una pluralità di ipotesi: il contratto di qualsiasi
tipo e natura (preliminare, vendita, locazione,
mutuo, affitto, comodato …..), il fatto illecito
e, pertanto, comportamenti che siano di carat-
tere colposo o addirittura doloso nonché altre
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