Il Commercialista Veneto n.231 (MAG/GIU 2016) - page 18

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NUMERO 231 - MAGGIO / GIUGNO 2016
IL COMMERCIALISTA VENETO
situazione patologica, che da quanto precede può
derivare in senso negativo, è l’inadempimento.
Tale ultimo, pertanto, dà origine alla necessità
di esecuzione della pretesa.
4.
Il titolo
Alla base di tale attività sta il titolo, quale atto
che legittima l’esecuzione per arrivare al soddi-
sfacimento del proprio diritto. Ovvio, pertanto,
che tale atto deve avere, quantomeno in linea di
principio, le caratteristiche della incontestabilità
e della determinazione del suo contenuto. In-
somma deve essere, come si dice, certo, liquido,
esigibile a fronte di un obbligo che è scaduto e
dovuto e, pertanto, richiedibile nel senso che può
essere anche coattivamente escusso.
I titoli, secondo la citazione fatta all’inizio
dell’art. 474 c.c., sono i provvedimenti giudiziali
ai quali viene attribuita l’efficacia esecutiva. Si
pensi alle sentenze, alle ordinanze, ai verbali
giudiziali di conciliazione e, oggi, di mediacon-
ciliazione, dei lodi arbitrali ….
5. Atti pubblici
Tuttavia, quelli che qui interessano ai fini della
consegna o del rilascio, sono gli atti ricevuti
dal notaio o da pubblico ufficiale autorizzati a
riceverli. Tali atti, come abbiamo già anticipato,
possono assumere la forma della scrittura privata
autenticata o dell’atto pubblico:
*
la scrittura privata autenticata è regolata
dall’art. 72 della legge notarile n. 89/13 e succ. e
dell’art. 2703 cc. In questo caso il notaio si limita
a verificare l’autenticità delle firme, ad eseguire
un controllo di legalità del contenuto dell’atto,
il quale deve comunque e sempre rispettare i
principi del buon costume e dell’ordine pubblico
e dei poteri di rappresentanza qualora l’atto sia
posto in essere da enti che agiscono a mezzo
il proprio rappresentante. Inoltre è previsto,
sempre a carico del notaio, un generale obbligo
di informazione circa la possibilità di errore, di
violenza o dolo a cui le parti possono risultare
assoggettate. Tale scrittura, attesa l’indicata
caratteristica, non fa fede pubblica nel senso
che, le dichiarazioni contenute, sono delle parti.
Il documento è redatto dalle stesse (anche se,
spesso, i notai redigono scritture, definite come
private, di proprio pugno limitandosi poi alla sola
certificazione delle firme) tant’è che non viene
neanche conservato tra gli atti del notaio, salvo il
caso debba essere registrato. Questo tipo di atto,
anche qui come anticipato, ha una funzione ese-
cutiva che, tuttavia, è limitata esclusivamente al
pagamento delle somme di denaro che dovessero
lì risultare da corrispondere;
*
l’atto pubblico, al contrario, è atto in-
tegralmente predisposto e redatto dal notaio. Lo
stesso, quindi, trasfonde, nell’atto medesimo,
quanto le parti intendono tra loro concludere e
sulla base di quanto hanno a lui detto. Pertanto,
in questo caso, vi è un vero e proprio controllo
di merito nel contenuto dell’atto che, per tale
motivo, fa fede pubblica. Tale titolo, ed è questo
l’oggetto del presente intervento, a decorrere dal
01/03/06, è divenuto idoneo al fine di ottenere
l’esecuzione degli obblighi di consegna o di
rilascio lì previsti.
6. Atto pubblico e obbligazioni
Ne consegue, ad evitare che l’atto sia privato del-
la sua importante funzione esecutiva, la necessità
si strutturare il medesimo in modo adeguato.
Dovrà, pertanto, necessariamente il contratto,
prevedere l’obbligo di consegna e rilascio che
non può essere desunto solo per l’eventuale
inadempimento. Ciò deve essere, come detto,
espressamente indicato quale dovere a carico
dell’inadempiente. Bisognerà, inoltre, ad evitare
opposizioni in sede esecutiva, che sia fissato: il
termine per l’esecuzione dell’obbligo; come ciò
debba avvenire ed ogni altra utile indicazione
per la materiale esecuzione del medesimo. Va
poi posta particolare attenzione alla descrizione
della cosa oggetto dell’obbligo in modo che
non si generino dubbi sulla sua individuazione.
Altrettanto si dovrà fare per le persone che risul-
teranno parti del processo esecutivo.
Si sottolineano con particolare rigore gli aspetti
sopra richiamati. Vi è, infatti, il rischio, qualora
non si provveda in quel senso, di vedersi opporre
l’eccezione della indeterminatezza o della ine-
sistenza dell’obbligo. Addirittura, peggio, del
fatto che le frasi usate abbiano quello che viene
considerato un esclusivo significato di “stile”,
non sufficiente a realizzare la finalità voluta.
Pertanto, l’atto pubblico di cui abbiamo detto, è
divenuto un titolo particolarmente importante.
Lo stesso, infatti, permette di ottenere, in via
pressochè diretta ed immediata, gli obblighi
che derivano da una serie di contratti quali: la
vendita, la locazione, il comodato, l’affitto, gli
atti divisionali ecc. Si pensi che, in precedenza,
sulla base di quell’atto, si doveva ricorrere ad
un ordinario procedimento giudiziale al fine di
ottenere la sentenza di accertamento del diritto
e di condanna all’adempimento.
7. L’efficacia esecutiva dell’atto pubblico
per consegna o rilascio
Quanto sopra, tuttavia, merita un’ulteriore pre-
cisazione. Abbiamo molto sottolineato l’impor-
tanza di definire, nell’atto, i termini delle pretese
che le parti potranno far valere. Le obbligazioni
scaturenti dallo stesso, pertanto, devono avere
il carattere della certezza e devono essere deter-
minate. Vanno quindi indicati tutti gli elementi
essenziali ad evitare il sorgere di dubbi sul con-
tenuto dell’obbligo.
In questo caso, infatti, l’Ufficiale Giudiziario,
quale organo chiamato a dare esecuzione al
titolo, si troverà nelle condizioni di dover sospen-
dere la propria attività a seguito della eventuale
rilevata indeterminatezza. Tale precisazione ha
aperto, sin dall’entrata in vigore della novella, un
problema interpretativo di non facile soluzione.
L’attualità, l’efficacia e l’esecutività dell’obbligo,
infatti, potrebbero dipendere dal verificarsi di
determinate condizioni od essere assoggettate
a disposizioni normative. Ipotesi, tale ultima,
che escluderebbe l’esecutività del titolo atteso
che, lo stesso, non conterrebbe l’indicazione
dell’obbligo da eseguire. Nel primo caso, al
contrario, si può ipotizzare: l’obbligo di rilascio
dell’immobile conseguente all’inadempimento
del conduttore oppure la consegna dell’azienda
a seguito dell’inadempimento dell’affittuario.
Ma si pensi anche, per esempio, per le locazioni
ad uso abitativo, alle norme di tutela previste
dall’ordinamento quale il c.d. “
termine di grazia
previsto dal combinato disposto degli artt. 5 e
55 della L. 392/78 (equo canone) per il caso di
morosità nonché dell’obbligo di rinnovo delle
locazioni ad uso diverso ed abitativo alla prima
scadenza contrattuale.
Gli interpreti, infatti, sin dai primi momenti,
hanno considerato che, gli obblighi andavano
eseguiti
tout court
(es.: se la compravendita
immobiliare prevede il rilascio dell’immobile a
favore dell’acquirente ad una data prestabilita,
l’obbligo andrà eseguito…).
Più delicata, al contrario e come detto, l’ipotesi in
cui l’obbligo sia conseguente all’inadempimento.
Situazione, quest’ultima, quanto mai frequente
nella pratica quotidiana. Come spesso avviene,
sulla questione, non vi è stata unicità di opinioni.
Secondo un orientamento, infatti, i presupposti
che determinano il diritto a pretendere l’adem-
pimento dell’obbligo contrattualmente previsto,
andrebbero accertati. Ciò, conseguentemente,
comporterebbe il venir meno dell’immediata
efficacia esecutiva dell’atto. L’obbligo lì previsto,
infatti, risulterebbe eseguibile esclusivamente
dopo il preventivo accertamento (mancato
pagamento dei canoni, esercizio del termine
di grazia, accertamento dei gravi motivi legitti-
manti il diniego di rinnovo alla prima scadenza
contrattuale ….).
Secondo un orientamento meno rigoroso, al
contrario, la soluzione sarebbe diametralmente
opposta. Ciò nel senso che l’obbligo va eseguito
in via immediata e diretta. Gli eventuali motivi
di opposizione, infatti, sarebbero demandati ad
apposito successivo accertamento. Il principio
è stato così espresso “…
Non richiede, invece,
forma autentica l’accertamento di circostanze
estranee alla nascita del vinculum iuris, come
ad esempio l’inadempimento del debitore, poiché
è pacificamente il debitore a dover provare di
avere adempiuto all’obbligazione (prova che può
essere fornita in sede di opposizione all’esecu-
zione); di conseguenza, un contratto notarile di
finanziamento costituisce titolo esecutivo idoneo
anche in relazione alle obbligazioni scaturenti
da clausola penale, o da clausola risolutiva
espressa salva l’esigenza che l’obbligazione sia
esigibile nel momento in cui l’azione esecutiva
è promossa. …”
(G. Petrelli, Atto pubblico,
scrittura privata autenticata e titolo esecutivo,
Notariato n. 5/2005). Evidente che, tale prin-
cipio, ancorchè riferito ad un contratto notarile
di finanziamento, è parimenti riportabile anche
a diverse figure contrattuali, quali l’affitto e la
locazione, che più interessano ai fini della pre-
sente trattazione.
8. L’esecuzione
Passiamo ora all’esecuzione atteso che, sempre
I titoli esecutivi
a formazione privata
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