Il Commercialista Veneto n.231 (MAG/GIU 2016) - page 25

NUMERO 231 - MAGGIO / GIUGNO 2016
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IL COMMERCIALISTA VENETO
Alessandro Solidoro
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versamento mediante assegno bancario:
in merito a detta modalità di versamento occorre
effettuare alcune precisazioni in quanto la citata
Nota del Consiglio Nazionale del Notariato del 4
settembre 2013 considerò tale mezzo di pagamen-
to non idoneo, in quanto “
esso non darebbe cer-
tezza della copertura delle somme dovute e, per-
tanto, non sarebbe idoneo a garantire
l’effettività dei conferimenti che devono essere
eseguiti al momento della sottoscrizione del
capitale
3
; tuttavia, contrariamente a quanto
sostenuto dal Consiglio Nazionale del Notariato,
i notai milanesi ritengono l’assegno bancario un
sistema utilizzabile per costituire una Srl: infatti,
la massima 148 evidenzia che, in base all’articolo
3 del regio decreto 1736/1933, “
l’assegno banca-
rio non può essere emesso se il traente non ab-
bia fondi disponibili presso il trattario dei qua-
li abbia diritto di disporre
”; perciò, a detta della
citata massima, un assegno bancario regolarmen-
te emesso si rende in ogni caso qualificabile come
un “mezzo di pagamento” idoneo a far consegui-
re al prenditore il pagamento della somma in esso
menzionata, pur in assenza di un’azione diretta
esercitabile dal prenditore nei confronti della ban-
ca trattaria. I notai milanesi ritengono quindi su-
perati i dubbi esposti dal Consiglio Nazionale del
Notariato sull’utilizzabilità dell’assegno bancario,
dubbi che come anticipato potrebbero sorgere per
il fatto che detto strumento contiene un ordine di
pagamento da parte del traente (e cioè colui che
sottoscrive l’assegno) rivolto a una banca (in qua-
lità di trattario), la quale tuttavia non assume al-
cun obbligo nei confronti del soggetto all’ordine
del quale l’assegno è tratto (prenditore)
4
.
C
on riguardo alla seconda problematica
oggetto di discussione, concernente
l’individuazione dei soggetti destinatari
della consegna (o dell’esecuzione) dei mezzi di
pagamento utilizzati dai soci fondatori, i notai
milanesi affermano che, non essendo più neces-
sario, come anticipato, effettuare i conferimenti
in denaro mediante deposito presso una banca,
vincolato a favore della società sino alla sua iscri-
zione nel registro delle imprese, ma dovendosi
effettuare il versamento in favore dei nominati
amministratori, i diversi mezzi di pagamento
utilizzabili dai soci possano avere come
beneficiari: (
i
) la stessa società costituenda,
laddove ciò sia tecnicamente possibile, e quindi
ad esempio in caso di emissione di un assegno
circolare ma non in caso, chiaramente, di effet-
tuazione di un bonifico bancario
5
oppure (
ii
) uno
o più degli amministratori nominati nell’atto
costitutivo
6
, oppure (
iii
) una o più persone da
essi incaricate.
Con riguardo a tali aspetti la massima 148 precisa
ulteriormente che non è strettamente necessario
che gli amministratori siano presenti al perfezio-
namento dell’atto costitutivo, e tantomeno che
essi compaiano come parti dell’atto notarile di
costituzione della società, essendo compito del
notaio dar conto nell’atto costitutivo dell’avve-
nuta consegna dei mezzi di pagamento. Qualora
la consegna dei mezzi di pagamento sia stata ef-
fettuata prima della sottoscrizione dell’atto
notarile, i notai milanesi specificano che è compi-
to del notaio riportare nell’atto costitutivo la di-
chiarazione con cui si dia atto dell’avvenuta con-
segna dei mezzi di pagamento, i quali comunque
dovranno essere descritti nell’atto costitutivo,
senza, viene precisato, necessità di allegare, men-
zionare o esibire alcuna formale ricevuta della
consegna.
Peraltro, considerato che la norma fa riferimento
espressamente ad “organo amministrativo” qua-
le soggetto cui deve essere versato il capitale
sociale, la massima 148 precisa che debba esclu-
dersi che tale riferimento normativo richieda una
formale costituzione dell’organo o una sua atti-
vità collegiale (qualora esso abbia tale natura). È
infatti sufficiente che i mezzi di pagamento siano
ricevuti da almeno un esponente dell’organo
amministrativo: il generico riferimento normativo
all’”organo amministrativo” viene ritenuto il frut-
to di una scelta semantica finalizzata ad
evidenziare il “destinatario” del versamento ma
non a caratterizzare di necessaria pluralità la con-
creta attività della custodia del denaro. Analoga-
mente la massima I.A.14
del Comitato Notarile
Triveneto ritiene che tale passaggio normativo
debba essere interpretato in senso sostanziale,
poiché altrimenti sarebbe di impossibile applica-
zione, considerato che:
a) in sede di costituzione non esiste ancora l’or-
gano amministrativo, il quale si costituirà sola-
mente con l’iscrizione della società nel registro
imprese e, comunque, dopo che i suoi membri
abbiano accettato l’incarico;
b) gli organi delle persone giuridiche non sono
dotati di una propria personalità o soggettività,
non essendo pertanto “capaci” di essere
depositari di somme né di rilasciare quietanze.
Il versamento, precisa la massima I.A.14
deve,
conseguentemente, essere fatto agli amministra-
tori quali persone (fisiche o giuridiche), che ne
divengono con ciò depositari, sorgendo a favo-
re della società unicamente un diritto di credito.
Per tale motivo viene ritenuto che il disposto
dell’art. 2464, comma 4, c.c. richieda unicamente
di attestare nell’atto costitutivo l’avvenuto de-
posito dei conferimenti in denaro, e non anche
l’intervento in atto dell’ “organo amministrati-
vo” per rilasciare quietanze.
In caso di assenza di tutti i nominati componenti
dell’organo amministrativo, la consegna del de-
naro può avvenire
prima
del perfezionamento
dell’atto costitutivo (a favore di uno degli ammi-
nistratori o di persona da essi delegata) oppure
contestualmente
all’atto costitutivo a una per-
sona delegata dagli amministratori. In entrambi i
casi, se il destinatario della consegna è persona
designata dagli amministratori, questi agirà in
qualità di procuratore degli stessi, in forza di una
procura all’uopo rilasciata anche da uno solo dei
nominandi amministratori e provvede a ritirare i
mezzi di pagamento (assegni o contanti) per con-
to dell’amministratore delegante.
Il delegato al ritiro dei mezzi di pagamento, infine,
può anche essere lo stesso notaio rogante, come
precisato sia nella massima 148 dei notai milanesi
che nella massima I.A.14
del Comitato Notarile
Triveneto: in tal caso al notaio vengono affidati,
in sede di atto costitutivo, i mezzi di pagamento
funzionali alla liberazione del capitale sociale ed
il notaio dovrà annotare nel registro Somme e
Valori sia la ricezione delle somme/titoli, sia il suc-
cessivo rilascio all’organo amministrativo. Nella
massima 148 si ritiene che tale annotazione non
sia necessaria qualora il notaio riceva le somme
prima della costituzione della società, con l’inca-
rico di ottenere l’emissione di un assegno circo-
lare intestato alla costituenda società, da conse-
gnare a uno degli amministratori, per conto dei
soci, in vista del perfezionamento dell’atto
costitutivo o contestualmente ad esso.
I
n conclusione
, si ritiene che, alla luce delle
indicazioni notarili sopra esaminate, possa
considerarsi ormai delineato con sufficiente
chiarezza il quadro generale concernente sia le
modalità di versamento dei conferimenti in dena-
ro in sede costitutiva delle s.r.l., e sul punto par-
rebbe che possano considerarsi superati – per le
ragioni sopra esposte - anche i dubbi riguardanti
la possibilità di effettuare il versamento a mezzo
assegni bancari, sia i profili soggettivi riguardanti
coloro che debbono essere individuati come
destinatari della consegna (o dell’esecuzione) dei
mezzi di pagamento utilizzati dai soci fondatori,
sicché dovrebbe ora potersi consolidare la spe-
rata semplificazione, in tema di costituzione di
s.r.l., che rappresentava l’obiettivo perseguito
dalla novella legislativa del 2013.
Il versamento
dei conferimenti in denaro
in sede di costituzione
di S.r.l.
2
Con riguardo a tale modalità di versamento, tuttavia, A. Busani, in
Costituzione di Srl, il Notariato boccia gli assegni bancari
, Il Sole 24 Ore, 5.9.2013,
osservava che “Il problema qui è però che, non essendoci più una norma di legge “di supporto”, bisognerebbe ricorrere a un mandato specifico alla banca depositaria di istituire
un conto vincolato, intestato alla costituenda società, destinato ad essere movimentato da coloro che risulteranno essere gli amministratori della società stessa, una volta iscritta
nel Registro imprese. A questo riguardo, ci si scontra però con lo standard delle procedure bancarie che, ad oggi, non sono state ancora state predisposte per gestire queste “partite”
3
Si espresse inizialmente in senso analogo, ancorché con formula dubitativa, anche A. Busani,
Per le Srl costituzione in salita
, Il Sole 24 Ore, 4.9.2013: “per inciso, se si tratta
di conferimenti di valore superiore ai mille euro, non si possono usare i contanti (articolo 49, comma 1, D.lgs. 231/2007), e altro non resta che immaginarne un versamento
mediante assegno (evidentemente intestato alla costituenda società). È dubbio che però possa trattarsi di un assegno bancario: non essendone garantita la copertura, è difficile
pensare che sia in tal caso rispettata la norma secondo cui «alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato» almeno il 25 per cento del capitale sottoscritto, il che
è una “condizione” per poter procedere alla costituzione della società (articoli 2329, 2463 e 2464 del Codice civile)”.
4
Cfr. A. Busani,
Per costituire una Srl è idoneo anche un assegno bancario
, Il Sole 24 Ore, 2.6.2016
5
Cfr. A. Busani,
Costituzione anche con bonifici, depositi e assegni circolari
, Il Sole 24 Ore, 1.6.2016. Sul punto nella citata Nota del Consiglio Nazionale del Notariato era stato
evidenziato che “L’assegno o il versamento in contanti non potrebbero essere sostituiti da un bonifico bancario alla società per la difficoltà pratica di intestarlo o eseguirlo in
favore di un soggetto il cui procedimento costitutivo non è ancora concluso. Nonostante, infatti, l’art. 2331 c.c. legittimi implicitamente gli amministratori a compiere atti
giuridici in nome e per conto della società non ancora iscritta nel registro delle imprese, quest
’ultima acquista la personalità giuridica soltanto al momento dell’iscrizione, con conseguente impossibilità per la stessa di disporre di un conto corrente bancario già prima della
stipula dell’atto costitutivo“.
6
Sul punto tuttavia, A. Busani, in
Costituzione di Srl, il Notariato boccia gli assegni bancari,
cit., con riguardo all’intestazione di un assegno in favore di un nominando
amministratore, correttamente rilevava: “Quest’ultima modalità suscita però qualche perplessità o, meglio, pare sollecitare una precisazione: infatti, se si intesta un assegno a
“Mario Rossi”, stante la sua intrasferibiltà l’assegno non potrà che essere incassato da Mario Rossi sul suo conto personale (l’importo versato dovrà poi essere girato dal conto
dell’amministratore al conto della società, una volta costituita), il che potrebbe sollevare problemi sul punto che si possa considerare l’assegno come un versamento
effettivamente avvenuto “a favore della società” (e ciò pure senza necessariamente pensare al caso dell’amministratore che si appropri dei soldi e non li versi alla società); anche
per il bonifico ordinato a favore di un amministratore bisognerebbe ripetere un identico ragionamento.Se invece si vuole rendere l’assegno incassabile sul conto della società, si
dovrebbe in effetti intestarlo a “Mario Rossi quale nominando amministratore della costituenda Alfa Srl”. Tuttavia, questa appare una complicazione inutile (si immagina che
agli sportelli delle banche sorgerà più di un dubbio su questa operatività, sia in sede di emissione, sia in sede d’incasso dell’assegno) al cospetto della più semplice soluzione di
intestare l’assegno alla “costituenda società“.
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