Il Commercialista Veneto n.231 (MAG/GIU 2016) - page 26

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NUMERO 231 - MAGGIO / GIUGNO 2016
IL COMMERCIALISTA VENETO
ENRICO SAVIO
Ordine di Bassano del Grappa
Accertamenti fiscali eTerzoSettore:
ilgettitopassaanchepergli enti associativi
NORME E TRIBUTI
SEGUE A PAGINA 27
N
el trattare il tema dei controlli fiscali rivolti alle associazioni
senza scopo di lucro non si può trascurare un aspetto “sta
tistico” fondamentale: il Terzo Settore, fino a poco tempo fa
sostanzialmente sconosciuto agli occhi del Fisco, è diven
tato negli ultimi anni assiduo frequentatore degli uffici del-
l’Amministrazione Finanziaria. Questo crescente e improvviso interesse
dell’Erario verso il mondo non profit ha indotto gli operatori del settore a
interrogarsi sulle effettive ragioni di un così repentino cambio di atteggia-
mento (gli osservatori più critici, stigmatizzando i c.d. “controlli a strasci-
co”, sono giunti addirittura a domandarsi se gli Uffici non siano mossi
anche da mere “esigenze di gettito”, oltre che dalla condivisibile lotta al-
l’evasione). Ciò premesso, con il presente contributo si intende analizzare
brevemente alcuni aspetti degli accertamenti fiscali aventi ad oggetto le
associazioni non lucrative.
Gli indirizzi 2016
L’Agenzia delle Entrate, in data 28 aprile 2016, ha inviato agli Uffici perife-
rici i nuovi indirizzi operativi per la prevenzione e il contrasto all’evasione
aventi a oggetto anche il settore degli enti non commerciali. Attraverso la
circolare n. 16/E/2016, emessa dalla Direzione Centrale Accertamento, si
sono affrontate, tra l’altro, anche le modalità con le quali il mondo non
profit dovrebbe essere sottoposto a controllo da parte del Fisco. Nel docu-
mento di indirizzo si sottolinea la necessità di focalizzare l’attenzione verso
<<
i soggetti che apparentemente si presentano come “non profit”, ma in
realtà svolgono vere e proprie attività lucrative in settori tipicamente
commerciali, come la somministrazione di alimenti e bevande l’organiz-
zazione di viaggi, l’intrattenimento e spettacolo, ecc... Particolare atten-
zione, inoltre, dovrà essere rivolta ai soggetti che pongono in essere
transazioni immobiliari sospette o frodi mediante l’utilizzo di false fattu-
razioni
>>. Pertanto, dalla lettura della circolare, ben si comprende che
negli accertamenti verso il non profit gli organi accertatori dovranno ab-
bandonare le tecniche finora applicate (spesso adattamenti di procedure
destinate ai soggetti lucrativi) potendosi avvalere ora anche di specifici
applicativi a ciò preposti. Gli stessi Uffici dovranno, inoltre, evitare di ac-
certare enti di modeste dimensioni e/o che operano in settori aventi una
certa rilevanza sociale
1
, concentrandosi, invece, sui fruitori di particolari
regimi agevolativi, su coloro che hanno registrato atti a rilevante contenu-
to patrimoniale ovvero che abbiano effettuato movimenti di denaro da e
per l’estero così come comunicati dagli operatori finanziari.
I controlli del Fisco
Analizzando nel merito l’attività ispettiva dell’Amministrazione Finanziaria
si rileva, con una certa frequenza, che gli accertatori confondono tre con-
cetti ben distinti:
-
scopo di lucro;
-
attività commerciale;
-
attività de-commercializzata.
L’ente associativo può essere definito come un’organizzazione stabile di
individui che perseguono uno scopo condiviso di natura non lucrativa. Tale
organismo collettivo, composto dall’insieme degli associati, nasce e opera
per il perseguimento dello scopo sociale, autoregolamentandosi attraverso il
proprio statuto e dotandosi di propri organi (solitamente di matrice elettiva).
La struttura dell’ente dovrà, quindi, essere tendenzialmente aperta, preve-
dendo la possibilità di ammettere come “associato” qualsiasi soggetto che,
dotato dei requisiti previsti in statuto, presenti la c.d. “domanda associati-
va”. Il carattere collettivo dell’ente e la presenza di scopi extra-economici,
spesso di pubblica utilità, comporterà necessariamente l’onere di garantire
una gestione trasparente del sodalizio, sia verso l’interno (associati) che
verso l’esterno (fornitori, finanziatori, sovventori, istituzioni, ecc.).
L’essere considerati degli enti “non profit” comporterà per il sodalizio l’im-
ROBERTODISSEGNA
Avvocato inMilano
possibilità di distribuire (anche indirettamente) ricavi, utili, riserve, capitale
o qualsiasi altra utilità tra i soggetti che ne fanno parte, ma non anche il
divieto di svolgere attività d’impresa, in
primis
per scopi di
autofinanziamento. Infatti, pur rappresentando le associazioni non lucrative
degli enti collettivi privi dello scopo di lucro non è alle stesse precluso lo
svolgimento di qualsiasi tipo di attività economica commerciale, tanto più
se tali iniziative imprenditoriali sono pure de-commercializzate per legge.
Quanto sopra ci permette di comprendere come non sussista, nel nostro
ordinamento, alcun impedimento per gli enti non commerciali di svolgere
attività lucrative, se non nei limiti di essere subordinate o comunque stru-
mentali al finanziamento dalla prevalente attività istituzionale.
L’attività istituzionale rappresenta l’insieme delle iniziative, normalmente
caratterizzate dalla partecipazione dei propri componenti, che l’ente asso-
ciativo pone in essere nel perseguimento degli scopi indicati nello statuto
e nell’atto costitutivo.
L’attività commerciale (o meglio “l’attività corrispettiva”) può essere, inve-
ce, identificata come l’attività svolta a favore dei Terzi in cambio di un
compenso, la quale, salvo casi normativamente previsti (esempio: Onlus,
Organizzazioni di volontariato, ecc.), dovrà essere sempre assoggettata a
tassazione. In posizione intermedia tra l’attività istituzionale e quella com-
merciale si colloca l’attività c.d. “de-commercializzata per legge” ex artt.
148, comma 3, TUIR e 4, comma 4, D.P.R. 633/72.
Il legislatore ha introdotto, in quest’ultima ipotesi, una specifica previsio-
ne a favore del mondo non profit garantendo la c.d. de-commercializzazione
per determinati tipi di entrate e, di conseguenza, la piena neutralità fiscale
sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini IVA.
Per effetto di tale agevolazione non sono tassate
2
,in capo all’ente che le
incassa, le somme versate a titolo di “
corrispettivo specifico
” dagli asso-
ciati dell’associazione percipiente ovvero dagli associati di altre associa-
zioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto
costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazio-
nale nonché dai semplici tesserati (pur non associati) delle rispettive orga-
nizzazioni nazionali, in cambio della partecipazione alle attività inerenti agli
scopi istituzionali. L’applicazione dell’agevolazione in oggetto risulta tut-
tavia subordinata al verificarsi di un duplice presupposto, soggettivo e
oggettivo. Sotto il primo aspetto è necessario circoscrivere la possibilità di
de-commercializzare i corrispettivi specifici esclusivamente nell’ambito delle
attività svolte da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose,
assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di
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Circolare 16/E/2016, pag. 14: <<Pertanto, occorre evitare di perseguire situazioni di minima rilevanza economica e tenere comunque conto del contesto sociale in cui operano, come nei
casi, ad esempio, in cui l’attività istituzionale sia rivolta ad anziani, a soggetti svantaggiati oppure riguardi la formazione sportiva per ragazzi (scuole calcio, tennis, pallacanestro, ecc.)>>
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