Il Commercialista Veneto n.231 (MAG/GIU 2016) - page 15

NUMERO 231 - MAGGIO / GIUGNO 2016
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IL COMMERCIALISTA VENETO
Giudizio civile e certezza del diritto:
il pagamento del compenso
del Consulente Tecnico d'Ufficio
NORME E TRIBUTI
LARA SETTANNI
Avvocato in Trento
S
e in ambito penale il dibattito relativo alla
certezza della pena è acceso ed attuale,
nel senso che spesso, come si sente, lo
stato di diritto (ovvero la condanna)
non corrisponde poi allo stato di fatto (ovvero
alla necessità che la pena venga effettivamente
scontata),
in ambito civile le cose, probabilmente,
non cambiano di molto
.
Anche i non “addetti ai lavori”, i non abituali
frequentatori della aule del Tribunale, hanno una
certezza: vinta la causa, vinte le spese. Cioè, in
ragione del principio della soccombenza ed in
linea generale, salvo diversa e motivata decisione
del giudicante, alla vittoria della causa corrispon-
de anche la condanna al pagamento delle spese
di lite, oltre alle altre eventuali spese affrontate
nel giudizio, come quelle relative al compenso
del CTU, al quale il
Giudice abbia rite-
nuto di far ricorso,
magari proprio su
impulso di parte.
Accade spesso, in-
fatti, che nel corso
del giudizio occorra
chiedere l’interven-
to di un “consulen-
te” che coadiuvi il
giudice, e fors’anche
le parti processuali,
nell’esame di fatti e
circostanze che, per
la loro particolare
tecnicità, debbano
essere corrobora-
te dal parere di un
“esperto del settore”.
Il lavoro del Con-
sulente d’Uff icio,
spesso beneficiario di un lauto compenso, proprio
in ragione delle conoscenze tecniche che egli of-
fre al processo, durante la pendenza del giudizio
è regolato da un decreto di liquidazione emesso
dal Giudice, che ne pone il pagamento a carico
solidale di tutte le parti processuali, ovvero di
una parte soltanto (normalmente, quella che ne
ha chiesto, o suggerito, l’intervento).
In questa fase, il decreto di liquidazione è
provvisorio; soltanto all’esito del giudizio, le
spese di CTU saranno regolate definitivamente
in sentenza e, in linea generale, anche dette spese
seguiranno il principio della soccombenza.
Vinta la causa, dunque, vinte, tra l’altro, anche le
spese di CTU, che dovranno essere pagate dalla
parte soccombente.
Eppure così non è, e la riflessione non può che
cadere nuovamente sul tema della certezza.
La Suprema Corte si è recentemente pronunciata
sul tema e, richiamando l’ormai consolidato
orientamento di legittimità, ha così propugnato:
se il Ctu non ha ricevuto il proprio compenso
dalle parti obbligate “a seguito dell’emissione
di decreto provvisorio di liquidazione”, avendo
inutilmente chiesto il dovuto ai soggetti indicati
nel decreto stesso, secondo le percentuali ivi
stabilite, “
le parti sono solidalmente obbligate
a corrisponderlo, a prescindere dalla diversa
ripartizione delle medesime spese stabilita nella
sentenza che ha definito la controversia
” (
Cfr.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 8
ottobre 12 novembre 2015, n. 23133 - Presidente
Piccialli Relatore Bianchini).
Infatti, continuano gli Ermellini, “
poiché la
consulenza tecnica d’ufficio rappresenta non un
mezzo di prova in senso proprio, ma un ausilio
per il giudice e, quindi, un atto necessario del
processo che l’ausiliare pone in essere nell’in-
teresse generale della giustizia e comune delle
parti in virtù di un mandato neutrale, il regime
del pagamento delle spettanze del medesimo pre-
scinde dalla ripartizione dell’onere delle spese tra
le parti contenuto in sentenza, che avviene sulla
base del principio della soccombenza e, concer-
nendo unicamente il rapporto fra dette parti, non
è opponibile all’ausiliario
”.
Ne consegue, secondo il Palazzaccio, “
che le
parti sono solidalmente responsabili del paga-
mento delle relative competenze anche dopo che
la controversia, durante la quale il consulente
ha espletato il suo incarico, sia stata decisa con
sentenza, sia definitiva sia non ancora passata
in giudicato, a prescindere dalla ripartizione
di dette spese nella stessa stabilita e, quindi,
altresì, ove tale ripartizione sia difforme da
quella in precedenza adottata con il decreto di
liquidazione emesso dal giudice
” salvo un’unica
eccezione, rinvenibile nell’emissione di un prov-
vedimento incidentale di revoca o modifica del
decreto prima dell’emissione della sentenza a
regolazione definitiva delle competenze del Ctu,
poiché in tal caso rimane intatto il suo diritto di
proporre opposizione.
In conclusione,
posta l’efficacia esecutiva del
decreto di liquidazione provvisorio nei confronti
della parte nello stesso indicata, l’ausiliario,
finchè la controversia non è decisa con sentenza
che statuisca pure sulle spese di lite, è tenuto
prima a proporre la sua domanda nei confronti
della parte obbligata e laddove questa resti ina-
dempiente potrà agire nei confronti delle altre.
Una volta che la controversia sia stata risolta
con sentenza che pronunci sulle spese (
ndr. e
dunque una volta che la certezza del diritto do-
vrebbe essere baluardo della giustizia
)
il perito
dell’ufficio può fare valere le sue ragioni, inve-
ce, direttamente
nei confronti di
ogni parte in
virtù della loro
responsabilità
solidale, indi-
pendentemente
dalla definiti-
va ripartizione
dell’onere delle
spese stabilita
dal giudice
”.
In siffatto modo,
anche la parte
definitivamente
vittoriosa sarà
tenuta ad ono-
rare il compenso
del CTU, magari
oltremodo sala-
to, non potendo
invocare,
quivi
,
il mancato rispetto della regola, cui prima s’è fat-
to cenno, secondo la quale la parte vittoriosa non
può essere condannata al pagamento delle spese.
Con la sentenza in esame, la Corte ha infatti
affermato che detta regola non è in specie ap-
plicabile, ben potendo la parte vittoriosa, che
abbia corrisposto l’onorario al CTU, rivalersi
nei confronti del soccombente.
E se il soccombente è incapiente o fallito o in
grave stato di indigenza economica, come oggi
sempre più spesso accade? O se ancora il soc-
combente non intenda semplicemente pagare?
In siffatta ipotesi, la parte vittoriosa, che senz’al-
tro potrà
in diritto
ritenersi tale…sarà comunque
costretta ad accollarsi oneri e spese che secondo
la regola
certa
del diritto dovrebbero essere pa-
gate dalla parte soccombente ma che, di fatto,
rimangono in carico a chi, sostanzialmente, è in
grado di pagare.
Come precisato in
incipit,
dunque, il tema della
certezza è un tema ampio, che abbraccia molti
settori del diritto, oltremodo attuale e sempre
discusso
1
.
1
Si ritiene utile segnalare alcuni precedenti sui temi trattati: in particolare, sulla non opponibilità della ripartizione delle spese contenuta in sentenza al Consulente
d’ufficio: Cass., Sez. 2, n. 23586 del 15 settembre 2008, Rv. 605201; Cass., Sez. 1, n. 22962 del 7 dicembre 2004, Rv. 578471; Cass., Sez. 1, n. 6199 dell’8 luglio 1996,
Rv. 498416; Cass., Sez. 1, n. 573 del 2 marzo 1973, Rv. 362639. Sul provvedimento incidentale di revoca o modifica del decreto prima dell’emissione della sentenza a
regolazione definitiva delle competenze del Ctu: Cass., Sez. 6 - 3, n. 25179 dell’8 novembre; 2013; Cass. Sez. 6-3 n. 23522 del 5 novembre 2014
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