Il Commercialista Veneto n.231 (MAG/GIU 2016) - page 11

NUMERO 231 - MAGGIO / GIUGNO 2016
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IL COMMERCIALISTA VENETO
Alessandro Solidoro
Il credito artigiano alla luce delle evoluzioni
normative e giurisprudenziali intervenute
NORME E TRIBUTI
SEGUE A PAGINA 12
ROBERTO BORTOLIN
1
Ordine di Pordenone
L
’art. 36, comma 1, D.L. n. 5 del 09.02.2012
convertito in L. n. 35 del 04.04.2012 ha
modificato l’art. 2751 bis n. 5 del Codice
Civile
2
, relativo ai soggetti ammessi al privilegio
artigiano; detta modifica, insieme con quella
apportata dall’art. 1, comma 1 del D.lgs. n. 169
del 12.09.2007 (limiti di non fallibilità) ha cre-
ato ulteriore confusione di fronte ai dubbi già
esistenti. La nuova formulazione dell’art. 2751
bis, c. 1 n. 5 c.c. non ha natura interpretativa
autentica per cui non trova applicazione per i
crediti dell’artigiano sorti prima della sua en-
trata in vigore (9.02.2012). Necessita pertanto
analizzare il trattamento del credito artigiano ai
fini del riconoscimento della sua ammissione in
privilegio, in termini distinti tra quanto previsto
prima e dopo la riforma.
A. Precedente formulazione
dell’art. 2751 bis n. 5 c.c. (ante 09.02.2012)
Nella precedente formulazione l’iscrizione
all’Albo delle Imprese Artigiane non ha avuto
alcuna influenza sull’ammissione in privilegio
del credito artigiano, dovendosi previamente far
riferimento al criterio generale dell’art. 2083 c.c.
in tema di identificazione del “
piccolo imprendi-
tore
”, al quale si indirizza anche la Sentenza delle
SS.UU. della Cassazione n. 5685 del 20.03.2015,
di cui si parlerà in seguito. La ratio della norma
prelatizia previgente si è concentrata sulla tute-
la del credito da lavoro dell’artigiano rispetto
al credito di aziende dichiaratesi artigiane ma
esprimenti con la loro organizzazione un’attività
aziendale più propriamente tesa al conseguimen-
to di un profitto.
La Legge quadro n. 443 dell’08.08.1985 e succes-
sive modifiche (in seguito L.Q.) è intervenuta al
fine di poter inquadrare i parametri identificativi
dell’Impresa Artigiana in termini prettamente
operativi e al fine di ammettere l’impresa al
riconoscimento delle agevolazioni finanziarie e
contributive, ma nulla ha inteso definire in merito
al riconoscimento del Privilegio di cui all’art. 2751
bis n. 5 c.c..
Il pregio della L.Q. che principalmente si è
soffermata sull’entità delle unità lavorative im-
piegate nel ciclo di produzione, è stato di aver
individuato nell’attività artigianale due nuovi ele-
menti soggettivi ed un terzo elemento oggettivo:
- l’istituzione dell’iscrizione all’Albo delle
ImpreseArtigiane presso le Camere di Commer-
cio (art. 5): tale requisito è stato nel prosieguo
ritenuto anche dalla Giurisprudenza di merito
un presupposto necessario, ma non sufficiente,
- l’individuazione di specifici settori dell’attività
di produzione (art. 4): tale differenziazione attie-
ne alla diversità della tipologia di attività propria
svolta dall’imprenditore artigiano, elemento non
presente nella definizione di cui all’art. 2083
c.c., che può richiedere un impiego di fattori di
produzione e di manodopera diversi per attività
a tutti gli effetti artigiane;
- l’estensione della qualifica di imprenditore
artigiano anche alle società commerciali, quali le
S.a.s., le S.r.l., le S.r.l. Unipersonali e le Società
Cooperative, con esclusione delle S.p.A. e delle
S.a.p.A., purché la maggioranza dei soci, con
esclusione di uno in caso di società con due soci,
abbiano la qualifica di imprenditore artigiano.
Gli elementi distintivi dettati dalla L.Q., seppur
considerati necessari non hanno soddisfatto le
analisi intervenute e le decisioni dettate dalla
Giurisprudenza di merito, la quale in una prima
fase si è espressa individuando per il riconosci-
mento del privilegio, tre distinti requisiti:
- la preminenza del fattore lavoro sul capitale
investito,
- la prevalenza del lavoro personale del titolare
all’interno del fattore lavoro,
- una quasi unanime esclusione del privilegio
per le Srl, dettata dalla non obbligatorietà di
iscrizione di tali società al registro delle Imprese
Artigiane, necessario invece per ditte individuali
ed S.n.c.
Non è mai stata preso seriamente in conside-
razione quale elemento distintivo, il limite di
fatturato annuale per l’ammissione al regime di
contabilità semplificata disposto dall’art. 18 del
D. Lgs. 600/1973: euro 400.000,00 - per le im-
prese aventi per oggetto d’attività la prestazione
di servizi ed euro 700.000,00 - per altre attività.
Prima della recente sentenza delle SS.UU., la
Corte di Cassazione con decisione n. 6221 del
02.06.1995, aveva stabilito, fermo l’art. 2083 e
recependo anche alcuni elementi propri della
L.Q., che “
la funzione preminente del lavoro sul
capitale, può essere intesa, in una preminenza
di “funzione”, non solo in senso quantitativo,
con riferimento alla preponderanza del ruolo
di un fattore produttivo sull’altro, ma anche in
senso funzionale e qualitativo in rapporto alla
natura del bene prodotto o del servizio reso,
date le caratteristiche strutturali fondamentali
dell’impresa artigiana. D’altronde se il lavo-
ro dell’artigiano deve assumere una marcata
preponderanza nell’attività di impresa, il bene
prodotto ed il servizio reso, possono conservare
il segno caratteristico e distintivo del suo auto-
re. In questo modo si conciliano i due criteri di
“prevalenza” e di “preminenza”, in quanto
se
la prevalenza deve essere valutata in termini di
partecipazione preponderante al processo pro-
duttivo e la preminenza in termini di quantità
e funzionalità, non vengono escluse dalla cate-
goria artigiana quelle categorie caratterizzate
dall’opera qualificante dell’imprenditore o dei
suoi collaboratori e che tuttavia, pur a fronte di
una limitata organizzazione, abbiano bisogno
strutturalmente di un certo impiego di capitali.
1
Membro della Commissione Procedure Concorsuali dell’Ordine di Pordenone. Il presente lavoro è stato presentato nell’ambito di una Lezione di Approfondmento presso la CCIAA di
Pordenone in data 3 dicembre 2015
2
Art. 2751 bis n. 5 (ante modifica apportata dall’art. 36, comma 1 D.L. n. 5 del 09.02.2012 convertito in L. n. 35 del 04.04.2012): Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardan-
ti….5) i crediti dell’impresa artigiana e delle società ed enti cooperativi di produzione e di lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti.
Art. 2751 bis n. 5 (come modificato dall’art. 36, comma 1 D.L. n. 5 del 09.02.2012 convertito in L. n. 35 del 04.04.2012): Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti….5)
i crediti dell’impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti (ndr: legge quadro), nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi
dei servizi prestati e della vendita dei manufatti.
In pratica allora la S.C. con una decisione sino
a poco tempo fa non superata, riguardante il
ricorso di una S.n.c. operante nel settore della
manutenzione ed installazione di impianti elet-
trici, ha inteso segnalare agli operatori del diritto
che l’elaborazione dei dati contabili caratteristici
delle Imprese dichiaratesi artigiane e richiedenti
il riconoscimento del relativo privilegio, deve
essere intesa con riguardo alla struttura interna
propria dell’azienda in funzione del prodotto
caratteristico, ovviamente premiando sempre le
attività con preponderante apporto del fattore la-
voro, che non sempre in termini numerici potreb-
be essere superiore al capitale consumato per la
produzione. Tanto in quanto il termine “capitale
impiegato” dev’essere assunto più propriamente
quale entità annuale di “capitale consumato” per
l’ottenimento del prodotto.
In ordine cronologico è intervenuta la recente
decisione della
Corte di Cassazione Sezioni
Unite Civili, n. 5685 del 20.03.2015
,
riguardan-
te l’esame dell’ammissibilità al riconoscimento
del privilegio artigiano per crediti sorti in epoca
anteriore all’entrata in vigore dell’art. 36, com-
ma 1 del D.L. n. 5 del 09.02.2012
. Tale sentenza
pone fine per il momento all’assunzione di orien-
tamenti non sempre concordanti ed uniformi da
parte degli operatori del diritto, essendo questi a
volte attratti dall’impostazione parametrica della
L.Q. sull’Artigianato, perché utilizzata dalle Ca-
mere di Commercio ed a volte da un’impostazio-
ne su basi statistico-matematiche indirizzate ad
un risultato numerico quasi unitario della vasta
tipologia delle attività artigiane. Come già detto,
l’inserimento in questo contesto sia dell’art.
1, comma 1 del D. Lgs. n. 169 del 12.09.2007
(limiti di non fallibilità) e dell’ art. 36, comma
1 D.L. n. 5 del 09.02.2012 convertito in L. n. 35
del 04.04.2012 (
nuova formulazione dei soggetti
ammessi al privilegio artigiano
) ha contribuito
a rendere ancor meno chiari gli elementi distin-
tivi per il riconoscimento prelatizio, ragion per
cui la decisione delle SS.UU. ha posto ordine
definitivo sui principi ai quali gli operatori del
diritto devono orientarsi per il riconoscimento del
privilegio artigiano. Il limite di tale decisione sta
nel fatto che la stessa si riferisce a crediti sorti
ante 09.02.2012.
La sentenza della Cassazione SS.UU. Civili
n. 5685 del 20.03.2015
Il caso origina dal ricorso di un’impresa ammessa
allo Stato Passivo senza il riconoscimento del
privilegio richiesto, operante nel settore delle
lavorazioni per le imprese edili, priva di perso-
nale dipendente, che documentava il suo credito
nei confronti della fallita, dimostrando altresì la
natura artigiana del credito dato dalla preponde-
ranza dell’apporto di lavoro da parte del titolare
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