Il Commercialista Veneto n.231 (MAG/GIU 2016) - page 19

NUMERO 231 - MAGGIO / GIUGNO 2016
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IL COMMERCIALISTA VENETO
Alessandro Solidoro
nell’ambito di una civiltà giuridica fortemente
radicata, il procedimento di adempimento non è
lasciato, indiscriminatamente, alla libertà delle
parti, ma prevede un suo preciso e puntuale iter
procedurale.
Qualsiasi esecuzione e, nel caso, quella per con-
segna o rilascio, deve essere preceduta da un atto,
come previsto dall’art. 480 c.p.c., chiamato atto
di precetto. Tale ultimo intima, in via definitiva
sulla base del titolo di cui si è detto, al debitore,
di adempiere alla propria obbligazione e ciò nel
termine di 10 giorni dalla notifica.
Trascorso il termine, il creditore può dare se-
guito alla esecuzione chiedendo l’intervento
dell’ufficiale giudiziario. A tale figura, infatti,
l’ordinamento demanda lo svolgimento dell’at-
tività esecutiva (ricercare i beni da sottoporre a
pignoramento presso l’abitazione del debitore,
nel caso di credito da soddisfare con la vendita
coatta del patrimonio; sovraintendere all’adem-
pimento degli obblighi di fare e di non fare;
apprendere il bene da consegnare ….).
Per il procedimento di rilascio di immobile
l’ufficiale giudiziario e, conseguentemente la
parte creditrice, vengono gravati di un ulteriore
adempimento. Ciò sempre nell’ambito di quella
particolare attenzione che l’ordinamento pone
non solo a favore di chi chiede ma anche a
carico di chi deve.
Dovrà, infatti, l’Ufficiale Giudiziario notificare,
successivamente al precetto, un ulteriore atto con
il quale comunica, alla persona tenuta al rilascio,
la data nella quale si presenterà in luogo per dare
corso all’adempimento. In quella data inizieran-
no le vere e proprie azioni di sgombero e rilascio
(ancorchè, nella prassi, gli Ufficiali Giudiziari,
prima di agire coattivamente, mediano sempre
tra le parti e fissano più di qualche accesso al fine
di rendere più fluida l’esecuzione).
9. Formula esecutiva
Abbiamo ampiamente parlato del titolo il quale,
per essere utilizzato, va preventivamente dotato
della c.d. formula esecutiva. Si tratta dell’adem-
pimento previsto dall’art. 475 del cpc. I titoli,
per valere nella necessaria forma esecutiva, de-
vono portare, in calce, il comando agli ufficiali
giudiziari di dare corso al contenuto degli stessi.
La formula esecutiva, pertanto, assicura più cose
tra cui l’unicità del titolo ad evitare una sua
duplicazione. Salva la possibilità del duplicato
a fronte di una apposita e argomentata istanza
ex 476 c.p.c.
Ciò che a noi interessa, a questo punto e ai fini
della presente questione - oltre a considerare
che la formula esecutiva è unica, deve essere
riconoscibile ed emessa solo a favore della
parte titolare dell’azione esecutiva - è chi, come
e quando appone tale definitivo suggello. Per gli
atti giudiziari vi provvede il cancelliere. Per gli
atti notarili, ovviamente, vi provvede il notaio
che ha rogato l’atto, giusta la citata disposizione
di cui all’art. 475 c.p.c. oggetto della presente
trattazione.
10. Benefici
Arrivati a questo punto possiamo, finalmente,
trarre il senso della profonda utilità della dispo-
sizione a cui ci siamo riferiti. Tale ultima, infatti,
dà efficacia di titolo esecutivo agli atti notarili,
nella forma pubblica, ai fini della consegna o del
rilascio. Pertanto, nel caso di adesione alla secon-
da ipotesi formulata al precedente punto 7 (ese-
cutività indipendente da circostanze estranee),
viene esclusa la fase giudiziale di accertamento e
condanna. Si potrà, quindi, dare seguito ad un ri-
lascio di immobile o di un compendio aziendale,
senza la necessità di dare corso al procedimento
di accertamento del diritto: sia esso nella forma
della causa ordinaria o nella forma speciale dello
sfratto. Ciò determina, com’è di tutta evidenza,
un consistente risparmio di tempi e costi.
Sul punto si ricorda, tuttavia e come appena
detto, quanto al precedente punto 7 in ordine
alla tesi che sostiene la necessità di preventivo
accertamento giudiziale dell’inadempimento
dell’obbligo . sul punto dovremo ancora attende-
re i pronunciamenti della giurisprudenza.
11. Aspetti processuali
Ultime osservazioni di tipo procedurale. E’ ov-
vio che la parte esecutata dovrà pur sempre essere
posta nelle condizioni di difendersi contestando
l’azione contro di lei promossa. Sull’argomento
eravamo già intervenuti al precedente punto 7.
Potrebbe, infatti, verificarsi l’ipotesi in cui la
stessa abbia motivo, a sua volta, di contestare
l’inadempimento che le viene imputato o conte-
stare a sua volta, al creditore, un inadempimento
ritenuto a suo carico: si pensi alla locazione
quando l’immobile presenta condizioni di ina-
gibilità tali da giustificare la sospensione totale
o parziale del pagamento del canone (ancorchè,
sulla autoriduzione, la giurisprudenza abbia
sempre manifestato forte perplessità); si pensi
all’affitto quando il conduttore contesti, al locato-
re, le caratteristiche dell’azienda per inefficienza
o mancata funzionalità; nella vendita quando
il venditore contesti l’inadempimento dell’ac-
quirente per il quale era prevista l’immediata
restituzione dell’immobile.
Tanto per citare alcune ipotesi. In tali casi com-
peterà, alla parte esecutata, la possibilità di pro-
porre opposizione, alla esecuzione ex artt. 615
e segg. cpc. In quel procedimento si contesterà
al presunto creditore, il diritto che, a quel punto,
risulta solo “apparentemente” esistente rispetto
alla contestazione proposta.
Nel caso di specie, pertanto, avremo una sorta
di inversione delle posizioni delle parti. Abitual-
mente è il creditore che agisce in sede giudiziale
per ottenere l’accertamento dei propri diritti da
far eseguire successivamente. Nel caso di specie,
al contrario, il creditore passerà direttamente
alla fase esecutiva rimanendo, il debitore, one-
rato dell’accertamento del proprio diritto alla
contestazione ed alla opposizione. Non è né la
prima né l’unica volta che il nostro ordinamento
conosce posizioni di questo tipo. Si pensi, per
esempio, al procedimento per decreto ingiuntivo.
I titoli esecutivi
a formazione privata
Anche in quel caso il creditore ha una posizione
agevolata, rappresentata dal particolare rigore
probatorio dei documenti in sue mani ex art. 633
e succ. c.p.c. Ciò gli permette di avere un titolo
che, a volte, può essere anche immediatamente
esecutivo e, comunque, competerà al “ritenuto”
debitore proporre l’eventuale opposizione per
contestare il presunto credito.
Il debitore, inoltre, nell’ambito dell’ordinamento
che, come abbiamo sottolineato, tende a man-
tenere posizioni di equilibrio nella tutela delle
parti tutte, ha altro e contestuale strumento che
azionerà nel caso di specie. Si tratta, ovviamente,
della istanza di sospensione della esecuzione al
fine di cristallizzare la fase esecutiva e di rimet-
tere ogni decisione all’ordinario processo.
Sulla sospensione deciderà il giudice della causa
valutando i gravi motivi posti a fondamento
della richiesta sospensiva e ciò ai sensi dell’art.
624 c.p.c.
***
L’ultima annotazione procedurale è quella limita-
ta, anche qui come anticipato al precedente punto
7, alle locazioni abitative ed uso diverso. Per le
prime, infatti, sulla base del combinato disposto
degli artt. 5 e 55 L. 392/78, è data facoltà al con-
duttore e per ben tre volte, qualora sia citato per
morosità, di chiedere il c.d.
termine di grazia
.
Si tratta di un istituto diretto a sanare il debito
locativo con la conseguenza che, soddisfatto lo
stesso nel termine dato, la locazione proseguirà
senza interruzione.
L’ipotesi, invero, è più scolastica che reale.
Presumibile, infatti, che salvo casi particolari
(per es. immobili abitativi di particolare pregio
per i quali si concordi un canone elevato …),
risulterà improbabile, attesi i costi, la stipula di
un contratto di locazione nella forma notarile.
Ad ogni buon conto, verificandosi la possibilità
di applicazione delle citate disposizioni conser-
vative della locazione, è ipotizzabile anche in
questo caso, l’opposizione da parte dell’esecu-
tato al fine di sanare la morosità o di ottenere,
ai medesimi fini, il termine per il pagamento.
Analoga situazione si avrà anche per le locazioni
ad uso diverso ed anche per le abitative a seguito
della legge 431/98 che ha introdotto le locazioni
4+4. Si ricorderà, infatti, che, alla prima scaden-
za contrattuale delle stesse, vi è l’obbligo di
rinnovo. Laddove, quindi, il locatore proceda
con lo sfratto adducendo l’intervenuta scadenza,
il conduttore potrà, a tutela del proprio diritto,
promuovere l’opposizione al fine di accertare la
illegittimità dell’azione contro di lui promossa.
12. Conclusioni
Da quanto sopra ne deriva l’opportunità, quan-
tomeno per i contratti di affitto di azienda, per
i quali è prevista la forma dell’atto pubblico o
della scrittura autenticata, di utilizzare la prima
considerato che, comunque, vi è un obbligo di
passaggio notarile con i relativi costi.
Per quanto riguarda le locazioni, la valutazione
sarà da fare in ordine, come detto prima, agli
indicati costi di stesura dell’atto pubblico.
Innegabile, tuttavia, che la previsione di una
esclusione della fase giudiziale di accertamento
e condanna al rilascio, determina un forte incen-
tivo ad utilizzare la disposizione di cui abbiamo
qui parlato.
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