Il Commercialista Veneto n.231 (MAG/GIU 2016) - page 27

NUMERO 231 - MAGGIO / GIUGNO 2016
27
IL COMMERCIALISTA VENETO
formazione extra-scolastica della persona. Tali enti dovranno, inoltre, aver
previsto nei propri atti costitutivi o statuti (requisito oggettivo) determina-
te clausole di legge
3
.
Ciò premesso, dall’esame di un numero significativo di casi concreti, soprattut-
to riguardanti gli enti sportivi dilettantistici, emerge la tendenza degli organi
verificatori di considerare come “commerciale” lo svolgimento delle “attività
de-commercializzate” di cui sopra con conseguente perdita – ingiusta - delle
agevolazioni fiscali (applicazione dell’IVA e tassazione reddituale sulle quote
dei corsi, natura commerciale dell’ente e decadenza dalla L. 398/91, ecc.).
In alcuni casi, per lo più relativi a palestre, piscine, scuole di danza, tennis,
ecc. (caratterizzate da un elevato numero di frequentatori) risulta frequente
la contestazione rivolta alla stessa natura sportiva dell’attività svolta (re-
trocessa a mera disciplina individualistica finalizzata al benessere fisico)
mancando in capo al frequentatore il senso di appartenenza al sodalizio.
Il comportamento dei verificatori
L’
iter
seguito dall’Amministrazione finanziaria nelle attività di accertamen-
to verso il Terzo settore si sostanzia in due fasi, ove il controllo formale
precede, l’eventuale, controllo sostanziale.
Infatti, introdotta la verifica con la richiesta della documentazione contabi-
le e fiscale, l’Ufficio è solito concentrare l’attenzione sulla sussistenza dei
requisiti formali che permettono di qualificare l’ente quale “associazione
senza scopo di lucro” e, quindi, di fruire delle relative agevolazioni fiscali e
semplificazioni contabili-amministrative.
La presentazione dello statuto sociale, del bilancio (e dei verbali di appro-
vazione), del modello EAS, ecc. rappresenteranno quindi solo l’anticipa-
zione di quello che sarà l’accertamento vero e proprio: i soggetti verificatori,
valutati gli aspetti formali, come una sorta di primo
step
, procederanno
nella quasi totalità dei casi al successivo e più approfondito accertamento
sostanziale.
Le contestazioni più frequenti
La contestazione riguardante l’omessa tenuta delle scritture contabili (an-
che se spesso non sussiste alcun obbligo di legge in tal senso) così come
lo svolgimento prevalente di attività commerciale e/o la distribuzione diret-
ta/indiretta di utili rappresentano senza ombra di dubbio il filone contestativo
più frequente; in quest’ultimo caso, i rilievi possono riguardare l’entità dei
compensi riconosciuti al Presidente e/o ai Consiglieri nell’ambito delle atti-
vità “sportive” o di altra natura dagli stessi svolte (violazione del divieto di
distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione) ma anche la pratica di
tariffe differenziate in funzione del servizio reso ai praticanti associati/
tesserati, gli sconti e le convenzioni sulle tariffe praticate, (considerate
sovente espressione di logiche commerciali inconciliabili con lo spirito
proprio di un ente non profit), ecc.
A questo proposito, in merito alla presunta incompatibilità tra lo status di
ente non profit e la logica “commerciale” di gestione delle attività così
come prospettata dal Fisco, si ritiene opportuno precisare quanto segue: i
verificatori tendono a dimenticarsi che la differenziazione delle tariffe è
insita nel concetto stesso di “corrispettivi specifici” (dovendosi intendere
come tali, amente degli stessi artt. 148, comma 3, TUIR, e 4, comma 4, D.P.R.
633/72, i prezzi differenziati praticati in base alle specifiche attività fruite
dall’associato e/o tesserato pagante) rappresentando gli stessi delle entra-
te commerciali de-commercializzate per legge.
A quanto sopra possiamo aggiungere poi le contestazioni aventi a oggetto
l’adozione di forme di pubblicità dei servizi offerti, ritenuta dagli accertatori
un mezzo per conseguire maggiori ricavi affermando il nome dell’associa-
zione sul mercato e non, invece, un reale veicolo di divulgazione dello
spirito associativo e di promozione della cultura sportiva (come se il ricor-
so alla pubblicità fosse prerogativa esclusiva delle attività commerciali e
non potesse portare alla promozione delle iniziative sportive dell’associa-
zione soprattutto nell’intenzione di attrarre nuovi iscritti nell’ottica di ga-
rantire la diffusione della cultura sportiva ed il proselitismo associativo).
Inoltre, ammesso e non concesso che tali iniziative configurino una “attività
commerciale” a tutti gli effetti, a sostegno delle ragioni dei sodalizi sportivi pare
utile richiamare l’ultimo comma dell’art. 149, Tuir ove viene sancita
l’inapplicabilità del comma 1 (<<
Indipendentemente dalle previsioni statutarie,
l’ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalen-
temente attività commerciale per un intero periodo d’imposta>>
).
Concludendo si sottolinea come molti dei rilievi sopraccitati vengono spes-
so contestati congiuntamente, e il quadro che ne emerge è posto a base del
disconoscimento, per il sodalizio, dello status di “associazione senza sco-
po di lucro”, con il conseguente recupero a tassazione dei proventi per
corrispettivi specifici riscossi, accertando un maggiore reddito d’impresa
imponibile e l’IVApresumibilmente evasa.
Inoltre, nel caso si trattasse di enti sportivi dilettantistici le conseguenze
sanzionatorie potrebbero essere ulteriori, con effetti particolarmente pe-
santi soprattutto sotto il profilo dei compensi e rimborsi spese forfettari
corrisposti ad atleti, allenatori, istruttori e collaboratori amministrativo
gestionali di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), Tuir essendo ben possibile
che venga rilevata non solo la mancata effettuazione delle ritenute d’ac-
conto sulle somme corrisposte ma anche più gravi accertamenti contributi-
vi legati alla riclassificazione dei rapporti in essere.
Conclusione
Considerato che gli enti associativi non lucrativi possono (per legge) svol-
gere, anche a pagamento, le proprie attività istituzionali a favore dei propri
associati, degli associati di altre associazioni affiliate al medesimo ente
nazionale nonché dei tesserati dello stesso, fruendo della piena esenzione
fiscale (IVA ed IRES) per gli eventuali proventi ricevuti, non si comprende
la contestazione del Fisco relativa alla perdita dello status di ente non
profit per aver svolto in prevalenza tali attività.
A sostegno delle ragioni dei sodalizi, le iniziative sportive, culturali, formative
e ricreative potranno essere sicuramente caratterizzate da prezzi diversifi-
cati e commisurati al servizio prestato sia dalle più varie forme pubblicitarie
essendo, in tuto e per tutto, attività corrispettive (e quindi commerciali) de-
commercializzata per legge!
Infine, si ricorda come la fattispecie in questione si semplificata ulterior-
mente per i contribuenti costituiti sotto forma di società sportive dilettan-
tistiche in quanto trattandosi di enti commerciali, seppur senza scopo di
lucro, tutte le attività svolte dalle stesse devono configurarsi, necessaria-
mente, come attività di natura commerciale.
SEGUE DA PAGINA 26
Accertamenti fiscali
e Terzo Settore
2
Per tali attività, infatti, l’ente che riceve il provento non sarà assoggettato a tassazione e nemmeno all’obbligo di emissione della ricevuta o di altro documento fiscale (o non
fiscale) che giustifichi l’entrata: tuttavia, per motivi di trasparenza, sarà comunque opportuno rilasciare una ricevuta non fiscale con indicati gli estremi di legge che permettono
la de-commercializzazione del provento.
3
Gli atti costitutivi e statuti dovranno essere redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata e dovranno indicare le clausole previste dagli
artt. 148, comma 8, TUIR e 4, comma 7, D.P.R. 633/72.
Questo periodico è associato
all'Unione Stampa Periodica Italiana
PERIODICO BIMESTRALE DELL'ASSOCIAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DELLE TRE VENEZIE
Direttore Responsabile: GERMANOROSSI (Treviso)
Vice Direttore: EZIOBUSATO (Padova)
Comitato di Redazione: MICHELE SONDA (Bassano) - ALESSANDROBAMPO
(BL) - LUCIANOSANTORO (BZ) - ALFREDOPASCOLIN (GO) - EZIO BUSATO
(PD) - ERIDANIA MORI, EMANUELA DE MARCHI (PN) - FILIPPO CARLIN
(RO) - SILVIA DECARLI (TN) - LAURA ILARIA NERI (TS) - ALBERTO DE
LUCA (TV) - GUIDO M. GIACCAJA (UD) - LUCA CORRÒ (VE) - ADRIANO
CANCELLARI (VI) - CLAUDIO GIRARDI, GIORDANOFRANCHINI (VR)
Hanno collaborato a questo numero:
R
OBERTO
BORTOLIN (PN) - G
IACOMO
BREDA (VI) - E
NRICO
BRESSAN (VE) - G
IORGIO
M
ARIA
CAMBIÉ (VR) -
M
AURIZIO
DECINTI (RM) - R
OBERTO
DISSEGNA (MI) - L
ADISLAO
KOWALSKI (PN) - P
AOLO
LENARDA (VE) - M
ARCO
ORLANDI (TV) -
N
ICOLA
ORLANDI (TV) - C
LAUDIO
POLVERINO (GO) - A
LBERTO
RIGHINI
(VR) - E
NRICO
SAVIO (B
ASSANO
) - L
ARA
SETTANNI (TN) - M
ATTEO
TAMBALO (VR) - G
IANCARLO
TOMASIN (VE)
I
NSERTO A CURA DI
CARLOTTABEDOGNI (V
ICENZA
)
Redazione
Autorizzazione del Tribunale di Venezia n. 380 del 23 marzo 1965
Editore:
AssociazionedeiDottoriCommercialistiedegliEspertiContabilidelleTreVenezie
Fondatore:
DINO SESANI
(Venezia)
Ideazione, laying out, impaginazione
: Dedalus (Creazzo-VI)
Stampa
: CHINCHIO, Industria Grafica srl, via Pacinotti, 10/12, 35030 Rubano (PD)
SITO INTERNET
:
IL COMMERCIALISTA VENETO
CV
Seguici anche su:
Articoli (carta e dischetto), lettere, libri per recensioni, vanno inviati a Maria Ludovica Pagliari, via Paruta
33A, 35126 Padova,
tel. 049 757931
. La redazione si riserva di modificare e/o abbreviare. I colleghi possono
prendere contatto con il redattore del proprio Ordine per proposte e suggerimenti. Gli interventi pubblicati
riflettono esclusivamente il pensiero degli autori e non impegnano Direzione e Redazione.
Numero chiuso il 23 agosto 2016 - Tiratura 12.300 copie.
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32
Powered by FlippingBook