Il Commercialista Veneto n.231 (MAG/GIU 2016) - page 24

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NUMERO 231 - MAGGIO / GIUGNO 2016
IL COMMERCIALISTA VENETO
MATTEOTAMBALO
Ordine di Verona
Il versamentodei conferimenti indenaro
in sede di costituzione di S.r.l.
NORME E TRIBUTI
L
a recente massima
n. 148 emanata dal
Consiglio Notarile di Milano lo scorso 17
maggio ci consente di ritornare ad esami-
nare la tematica concernente le modalità di ver-
samento dei conferimenti in denaro in occasione
della costituzione di s.r.l.
Preliminarmente, appare utile ricordare che, come
noto, nel momento in cui i soci decidono di costi-
tuire una s.r.l., stabilendo l’ammontare del capi-
tale sociale, debbono sottoscrivere l’intero capi-
tale innanzi al notaio, dichiarando di conferire il
relativo valore, in denaro o mediante altri beni, al
fine di divenire soci e titolari di una partecipazio-
ne della costituenda società; a norma dell’art.
2464, c. 1, c.c., il valore dei conferimenti non può
essere complessivamente inferiore all’ammonta-
re globale del capitale sociale sottoscritto.
Contestualmente alla sottoscrizione del capitale
sociale, i soci debbono eseguire i conferimenti
innanzi al notaio. Sul punto, appare utile ricorda-
re che la tipologia di conferimenti e la loro esecu-
zione si differenziano a seconda che:
-
sia costituita una s.r.l. che abbia un capi-
tale sino ad Euro 9.999 (sia essa una s.r.l. ordina-
ria di cui all’art. 2463, c. 4, c.c. ovvero semplifica-
ta di cui all’art. 2463 bis c.c.)
-
sia costituita una s.r.l. che abbia un capi-
tale pari o superiore ad Euro 10.000.
Infatti, qualora i soci decidano di costituire una
s.r.l. con capitale sino ad Euro 9.999 (sia essa una
s.r.l. ordinaria di cui all’art. 2463, c. 4, c.c. ovvero
semplificata di cui all’art. 2463-bis c.c.) i
conferimenti possono essere effettuati
esclusi-
vamente in denaro
e debbono essere versati in-
tegralmente alle persone cui è affidata l’ammini-
strazione.
Nel caso in cui, invece, i soci decidano di costi-
tuire una s.r.l. con capitale pari o superiore ad
Euro 10.000, possono essere conferiti tutti gli ele-
menti dell’attivo suscettibili di valutazione eco-
nomica (art. 2464, c. 2, c.c.), e quindi:
-
denaro: il relativo conferimento non deve
necessariamente essere integrale, ciascun socio,
ai sensi dell’art. 2464, c. 4, c.c., deve infatti versa-
re
almeno
il 25% dei conferimenti in denaro e
l’intero sovrapprezzo all’organo amministrativo
nominato nell’atto costitutivo;
-
beni in natura e crediti: a fronte di tale
conferimento il socio è tenuto a presentare una
relazione di stima ai sensi dell’art. 2465 c.c.;
-
prestazioni d’opera o di servizi a favore
della società: la prestazione deve essere garanti-
ta per l’intero ammontare mediante una polizza
assicurativa od una fideiussione bancaria, appo-
nendo a tale garanzia un termine coincidente con
il termine di scadenza della prestazione garantita.
Se l’atto costitutivo lo prevede, la polizza o la
fideiussione possono essere sostituite dal socio
con il versamento a titolo di cauzione del corri-
spondente importo in danaro presso la società
(art. 2464, c. 6, c.c.)
-
qualsiasi altro elemento considerato utile
allo svolgimento dell’attività sociale, purché esso
possa essere valutato economicamente (marchi,
Alla luce delle recenti massime notarili
brevetti, know-how ecc.).
E
ffettuate le suddette
considerazioni
introduttive, veniamo ora ad analizzare le
indicazioni notarili riguardanti le modali-
tà di versamento dei conferimenti
in denaro
in
sede di costituzione di una s.r.l..
La necessità di formulare specifiche precisazioni
sul tema è sorta a seguito dell’introduzione del
nuovo comma 4 dell’art. 2464 c.c., come
riformulato dall’art. 9 d.l. 76/2013, convertito dal-
la l. 99/2013, il quale non impone più che il versa-
mento iniziale dei conferimenti in denaro sia ef-
fettuato mediante deposito vincolato presso una
banca - come tuttora previsto in sede di costitu-
zione di s.p.a. - bensì dispone che “
alla sotto-
scrizione dell’atto costitutivo deve essere ver-
sato
all’organo amministrativo nominato nel-
l’atto costitutivo
almeno il venticinque per cento
dei conferimenti in danaro e l’intero
soprapprezzo o, nel caso di costituzione con
atto unilaterale, il loro intero ammontare
”, ag-
giungendo peraltro che “
i mezzi di pagamento
sono indicati nell’atto
”, sicché si sono poste,
sin dall’indomani dell’emanazione della novella
normativa, alcune questioni concernenti
l’individuazione (i) dei mezzi di pagamento am-
messi e ritenuti idonei ad effettuare il versamen-
to dei conferimenti in denaro e (ii) dei soggetti
destinatari della consegna (o dell’esecuzione) dei
predetti mezzi di pagamento utilizzati dai soci
fondatori.
Orbene, sull’argomento si sono susseguite, nel-
l’ordine, la Nota del Consiglio Nazionale del
Notariato del 4 settembre 2013
1
, lamassima I.A.14
del Comitato Notarile Triveneto pubbl. 9/14 e la
citata massima 148 del Consiglio Notarile di Mi-
lano del 17maggio 2016. Tale ultimamassima pre-
cisa in particolare che:
Alla luce del nuovo testo dell’art. 2464, comma
4, c.c. (introdotto all’art. 9, comma 15 bis, D.L.
76/2013, convertito dalla L. 99/2013), si ritie-
ne che il versamento dei conferimenti in denaro
da effettuare in sede di costituzione di una s.r.l.:
(a) possa essere eseguito mediante qualsiasi
mezzo di pagamento che sia idoneo a far conse-
guire la provvista alla società;
(b) possa aver luogo, contestualmente o prece-
dentemente alla sottoscrizione dell’atto
costitutivo, mediante la consegna dei mezzi di
pagamento o la loro esecuzione a favore di uno
degli amministratori nominati dall’atto
costitutivo o anche a favore di persona a ciò
delegata da uno di essi, ivi compreso il notaio
rogante.
(
c) possa essere eseguito mediante il deposito
presso una banca, con vincolo a favore della
costituenda società, in conformità alla disci-
plina tuttora vigente per la costituzione di s.p.a.
Sulla prima problematica oggetto di analisi, rela-
tiva all’individuazione dei mezzi di pagamento
ritenuti idonei per effettuare il versamento dei
conferimenti in denaro, gli orientamenti notarili
menzionano le seguenti modalità di pagamento:
-
versamento in contanti,
entro i limiti pre-
visti dalla normativa antiriciclaggio pro-tempore
vigente; i notai milanesi precisano che qualora il
versamento venga effettuato secondo tale mo-
dalità sarà sufficiente indicare nell’atto
costitutivo che il versamento avviene “in con-
tanti”, senza necessità di alcun elemento
identificativo delle monete o delle banconote
consegnate;
-
versamento mediante assegni circolari,
che rappresenta di norma la modalità maggior-
mente utilizzata; i notai milanesi rilevano che tale
strumento è idoneo a garantire l’effettività del
capitale sociale in quanto, quale “
titolo di credi-
to all’ordine emesso da un istituto di credito a
ciò autorizzato dall’autorità competente, per
somme che siano presso di esso disponibili al
momento dell’emissione, e pagabile a vista pres-
so tutti i recapiti comunque indicati dall’emit-
tente
” (82 R.D. 1736/1933), può essere emesso
solo da una banca e ad esso deve corrispondere
la provvista per l’effettuazione del relativo paga-
mento;
-
versamento mediante bonifico bancario,
i cui estremi debbono essere indicati nell’atto
costitutivo; con riguardo a tale strumento di pa-
gamento, i notai milanesi correttamente rilevano
che occorre chiarire quali siano i presupposti af-
finché esso presenti le caratteristiche di certezza
della provvista e di disponibilità a favore degli
amministratori: infatti, non si pone alcuna
problematica qualora, alla sottoscrizione dell’at-
to costitutivo, il bonifico risulti già accreditato
sul conto corrente del soggetto beneficiario,
mentre maggior attenzione merita la situazione in
cui al momento della sottoscrizione dell’atto il
bonifico non risulti ancora accreditato sul conto
corrente del beneficiario;
i
n tal caso, i notai mila-
nesi ritengono
necessario che il bonifico non sia
più revocabile da parte del disponente, potendo
altrimenti venire meno la disponibilità del denaro
in mano agli amministratori, per mera volontà del
socio conferente;
-
deposito presso una banca
, con vincolo
a favore della costituenda società, con modalità
e regole corrispondenti alla previgente discipli-
na delle s.r.l. (e tuttora vigenti per la costituzione
di società per azioni); i notai milanesi hanno pre-
cisato che, seppur tale modalità di versamento
del capitale sociale non sia effettuata direttamente
“all’organo amministrativo”, come letteralmente
richiede la norma, esso attribuisce comunque la
facoltà per l’organo amministrativo (e solamente
ad esso) di disporre del denaro oggetto di depo-
sito, una volta costituita la società, parimenti a
quanto avviene mediante la consegna agli ammi-
nistratori di un assegno circolare intestato alla
costituenda società
2
;
1
N. Atlante,
Prime questioni operative in tema di nuove norme sui conferimenti in danaro in sede di costituzione di s.r.l. ordinarie
, in Studi e materiali, Nota pubblicata il 4
settembre 2013 su CNN Notizie.
SEGUE A PAGINA 25
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