Il Commercialista Veneto n.231 (MAG/GIU 2016) - page 12

12
NUMERO 231 - MAGGIO / GIUGNO 2016
IL COMMERCIALISTA VENETO
guito negli anni precedenti un fatturato superiore
ai limiti di cui all’art. 1 della L.F. (il solo fatto che
la ricorrente avesse superato i limiti di fatturato
per la fallibilità, non poteva essere considerata
impresa artigiana).
Motivi della decisione
:
1. le SS.UU. risolvono come prima problematica
il differente trattamento da adottare a seguito
della riforma dell’art. 2751 bis n. 5 c.c. (art. 36,
comma 1 D.L. n. 5 del 09.02.2012 convertito
in L. n. 35 del 04.04.2012), stabilendo (
per il
periodo anteriore al 09.02.2012
) che l’iscrizione
all’Albo delle ImpreseArtigiane di cui all’art. 5
della L.Q. non esplica alcuna influenza sul rico-
noscimento del privilegio artigiano, dovendosi
ricavare la nozione di ImpresaArtigiana dall’art.
2083 c.c. (rif.ti a: Cass. n. 11154/2012 Cass.
n. 11024/2013 Cass. n. 18966/ 2013 Cass. n.
1166/2014), consentendo in tal modo al Giudice
Fallimentare di accertare di volta in volta la reale
sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi
per il riconoscimento del privilegio.
2. le SS.UU. indicano che a seguito dell’intro-
duzione dei limiti di fallibilità di cui all’ art. 1
R.D. n. 267 del 16.03.1942 (modificato dall’art.
1, comma 1 del D. Lgs. n. 169 del 12.09.2007
in vigore dall’01.01.2008), non sussiste più un
rapporto tra la condizione di “
piccolo impren-
ditore
” e condizione di fallibilità, per cui si
deve escludere ogni rapporto tra l’art. 1 L.F. e la
sussistenza della natura dell’impresa artigiana
desumibile dai criteri stabiliti per l’individuazio-
ne del piccolo imprenditore, accertato altresì che
l’artigiano è un normale imprenditore commer-
ciale sottoponibile ad una procedura concorsuale,
in particolare quando la sua attività risulta orga-
nizzata in modo industriale tale da far perdere
al titolare dell’impresa una funzione essenziale
e principale. In tali termini risulta determinante
che l’attività venga svolta con la prevalenza di
lavoro dell’imprenditore e della sua famiglia,
rispetto al capitale ed al lavoro altrui, mentre il
“volume d’affari” da solo non è sufficiente per
escludere la natura artigiana dell’impresa.
3. Il primo parametro da considerare è l’
inciden-
za del lavoro del titolare dell’impresa e dei suoi
familiari nello svolgimento dell’attività in re-
lazione ai dipendenti utilizzati
. Un consistente
apporto esterno di forza lavoro comporterebbe
l’esistenza di una organizzazione di dimensioni
tali da escludere la prevalenza dell’attività lavo-
rativa del titolare e familiari.
4. Il secondo parametro necessario è la
determi-
nazione del Capitale investito nell’impresa sia
in termini di macchinari che di materie pri-
me, quest’ultime con un distinguo
, poiché un
capitale di entità rilevante porterebbe ad esclu-
dere la prevalenza del lavoro umano del titolare.
L’entità delle materie prime utilizzate porta
di per sé ad un corrispondente incremento
del fatturato, da cui il motivo di inidoneità
del “solo” volume d’affari quale indicatore
di riconoscimento del privilegio.
5. Nel rapporto tra costo delle materie utilizzate
per la produzione e fatturato si deve considerare
il guadagno effettivo dell’imprenditore,
rico-
noscendo il privilegio solo nel caso in cui il
risultato dell’utile non assuma i connotati di
un profitto invece che di remunerazione del
lavoro del titolare.
B. La nuova formulazione dell’art. 2751 bis n.
5 c.c.
Con l’inserimento nell’art. 2751-bis n. 5 c.c. del
termine “
definita ai sensi delle disposizioni
vigenti
”, il privilegio artigiano dev’essere rico-
nosciuto dal 09.02.2012 oltre che in presenza
degli elementi certificanti di cui alla L.Q., date le
modifiche soggettive che la stessa ha comportato,
anche su basi sostanziali.
Alla luce del novellato
disposto dell’art. 2751-bis n. 5 occorre ap-
profondire se il riferimento alle “disposizioni
vigenti”, più chiaramente alla L.Q., possa
significare che al fine del riconoscimento del
privilegio artigiano siano sufficienti l’iscri-
zione all’Albo delle Imprese Artigiane e la
verifica della prevalenza del lavoro personale
nel processo produttivo, dovendosi ora a dif-
ferenza di prima aver riguardo alle previsioni
della L.Q. e non all’art. 2083 c.c..
Tenuto conto che mentre nella sentenza delle
SS.UU. n. 5685 del 20.03.2015 viene stabilito
che le disposizioni della L.Q. restano una con-
dizione necessaria ma non sufficiente, ritorna
invece d’obbligo rileggere ora i contenuti degli
artt. 2 e 3 della L.Q., ove all’art. 2 viene definito
ImprenditoreArtigiano colui che svolge pre-
valentemente il proprio lavoro anche manuale
nel processo produttivo
”, mentre all’art. 3 viene
in estensione definita “
Impresa Artigiana……
costituita ed esercitata in forma societaria
anche cooperativa……a condizione che la
maggioranza dei soci ovvero uno in caso di
due soci, svolga in prevalenza lavoro personale
anche manuale nel processo produttivo e che
nell’impresa il lavoro abbia funzione premi-
nente sul capitale
”.
Secondo alcuni autori (in
Il Fallimentarista
04.06.2015
L. Jeantet e L. Martino
in commento
della decisione del Tribunale di Ravenna-Sez.
Fallimentare del 23.12.2014), considerato che
la definizione degli elementi caratterizzanti l’or-
ganizzazione del processo produttivo viene rila-
sciata dalle SS.UU nella citata sentenza (quali:
attività svolta, capitale impiegato, entità dell’im-
presa, numero dei lavoratori, entità e qualità della
produzione, finanziamenti ottenuti), il legame
del testo novellato con la L.Q. comporterebbe ai
fini del riconoscimento privilegiato del credito
artigiano sorto in data posteriore al 09.02.2012,
che
mentre per l’ImpresaArtigiana esercitata
in forma individuale si debba far riferimento
alla “prevalenza del lavoro dell’artigiano nel
processo produttivo”, per la stessa Impresa
Artigiana esercitata nella forma societaria
consentita, si debba far riferimento oltre che
alla “prevalenza del lavoro personale dei soci
nel processo produttivo” anche alla “funzione
preminente del lavoro sul capitale”
.
La citata decisione della Sez. Fallimentare del
Tribunale di Ravenna del 23.12.2014 riguardante
l’istanza di ammissione in privilegio del credito
di un’impresa artigiana costituita come Srl, con-
clude, premessa la distinzione testuale del testo
di cui all’art. 2751-bis n. 5 ante e post riforma,
che “
poiché l’istante dimostra valori contabili
da cui è possibile desumere una considerevole
prevalenza dei fattori economici, organizzativi
e gestionali sul costo del lavoro nell’esercizio
in cui è maturato il credito di cui alla domanda
giudiziale in valutazione e neppure ha dimostra-
to di poter aspirare al più elevato limite di cui
all’art. 4 lett. a) della L. 443/89 (
ndr: anche se
non ha indicato l’ulteriore possibilità di ampliare
il costo del fattore lavoro
)……il credito azionato
va ammesso allo S.P. ma in chirografo
”.
Questa distinzione tra impresa artigiana eser-
citata in forma individuale oppure collettiva,
assumerebbe secondo questi autori, connotati
rilevanti e sostanziali, in quanto si potrebbe
indirettamente evincere che non risponderebbe
alla logica economica l’esercizio di un’impresa
in forma individuale mediante l’investimento di
un capitale e di fattori esterni superiori al lavoro
del titolare e familiari, mentre tanto rientrerebbe
nella normalità per l’esercizio in forma colletti-
va. Si potrebbe giungere alla stessa conclusione
affermando che qualora un’impresa individuale
venga esercitata con l’impiego di un capitale e
di fattori in un processo produttivo i cui valori
risultano superiori al lavoro del titolare e fami-
liari, allora quell’azienda non è più artigiana, in
quanto a differenza dell’impresa esercitata in
forma societaria, viene omessa in tale definizione
“la funzione preminente del lavoro sul capitale”.
Da notare altresì che per entrambe le forme
individuale e societaria non viene precisato se
il lavoro del Titolare e familiari oppure dei Soci
debba risultare preminente sul totale della com-
ponente Lavoro.
Tale impostazione potrebbe portare ai fini di
cui all’art. 2751 bis n. 5 c.c. riformato, a con-
siderazioni e decisioni fuorvianti in merito al
riconoscimento privilegiato del credito, stante
la necessità di fornire in tale sede una qualifi-
cazione unitaria e chiara dell’Impresa Artigia-
na, in quanto nell’attuale contesto economico
l’esercizio dell’Impresa Artigiana nella forma
individuale oppure collettiva non costituisce più
di per sé elemento di pregiudizio ai fini del ri-
conoscimento privilegiato del credito, risultando
invece e comunque
necessaria e dirimente la
presenza del limite della prevalenza del lavoro
personale del titolare o dei soci in un processo
produttivo che di per sé dev’essere imperniato
sul loro lavoro, rispetto ad un processo pro-
duttivo esprimente un superiore impiego di
capitale e di fattori esterni e più propriamente
impostato, in base ai dati contabili e aziendali,
sul conseguimento di un profitto.
A questo punto la preminenza del lavoro del
Titolare o dei Soci sul totale della componente
Lavoro non può che costituire una sottospecie di
per sé ammissibile.
Non a caso il legislatore ha inserito il privilegio
artigiano nell’ambito dell’art. 2751 bis dedicato
alla preminenza del credito da lavoro rispetto ad
altri crediti, infatti in tale ambito risultano le im-
prese esercitate anche nella forma consentita dal-
la L.Q. e le Cooperative di produzione e lavoro.
Purtroppo allo stato, dato il breve tempo inter-
corso dalla riforma dell’art. 2751 bis n. 5 c.c.
non risultano decisioni della Suprema Corte in
relazione al riconoscimento privilegiato di crediti
di imprese artigiane insorti dopo il 09.02.2012,
ma è certo che non può essere una semplice data
a rendere differentemente trattabili i crediti sorti
prima e dopo il 09.02.2012.
Alcuni parametri indicativi
In considerazione che a seguito della sentenza
delle SS.UU. il privilegio artigiano trova due
Credito artigiano
ed evoluzioni normative
SEGUE DA PAGINA 11
SEGUE A PAGINA 13
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...32
Powered by FlippingBook