Il Commercialista Veneto n.231 (MAG/GIU 2016) - page 5

NUMERO 231 - MAGGIO / GIUGNO 2016
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IL COMMERCIALISTA VENETO
Alessandro Solidoro
nizzazione
(
10
), al fine di esercitare in concreto le funzioni amministrative nella
società amministrata. In sostanza, viene sottolineata la necessità che la nomina si
articoli su una sorta di “doppio livello”: l’assemblea della “società-amministrata”,
secondo le regole ordinarie, nomina la persona giuridica amministratrice che
conseguentemente designa una persona fisica a svolgere nel concreto i compiti
amministrativi.
Ed infatti, sempre secondo detta massima, le formalità pubblicitarie relative alla
nomina dell’amministratore devono essere eseguite sia nei confronti dell’“ammini-
stratore persona giuridica”, che nei confronti della persona fisica da essa designata.
Peraltro, a quanto consta a chi scrive, tale richiesta è fatta propria anche dai Registri
delle imprese.
3.2. Verifica dei requisiti dell’amministratore a “doppio livello”
Anche i requisiti stabiliti per lo svolgimento dell’incarico di amministratore fissati
dall’art. 2382 c.c. - a mente del quale “
non può essere nominato amministratore
e, se nominato, decade l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato
ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
l’incapacità ad esercitare uffici direttivi”
- nonché gli altri eventuali requisiti che
dovessero essere richiesti dallo statuto della società, devono essere verificati, sia
nei confronti della società-amministratrice che nei confronti della persona fisica
designata(
11
).
Sul punto, ci si dovrebbe interrogare se tali requisiti debbano essere verificati anche
rispetto ai soci della “società-amministratrice”. A parere di chi scrive tale analisi,
tuttavia, introdurrebbe, di fatto, una limitazione soggettiva alla possibilità di nomina
di una “società-amministratrice”. Si dovrebbe, infatti, ritenere che la possibilità di
tale nomina non possa riguardare strutture societarie (si pensi a quelle con capitale
diffuso) in cui tale verifica apparirebbe materialmente non praticabile. D’altro
canto, proprio con riguardo all’ambito soggettivo, a commento della massima n.
100, gli estensori hanno restrittivamente sostenuto che “
la nomina della persona
giuridica amministratrice non è possibile nelle società con azioni quotate in mer-
cati regolamentati o nelle società operanti in settori soggetti a regolamentazione e
vigilanza, con particolari prescrizioni nei confronti degli esponenti degli organi di
amministrazione e controllo
” ed invece che “
la persona giuridica amministratrice
può essere una società italiana oppure un ente non societario, italiano o straniero
”.
Per tale motivo si ritiene di concordare con la dottrina(
12
) nel ritenere sufficiente
limitare le verifiche, qui in argomento, in capo alla “persona giuridica amministra-
tore” nonché alla persona fisica da essa designata.
3.3. La responsabilità “a doppio livello”
Il tema è di assoluta rilevanza.
Infatti, i detrattori alla nomina di una società al ruolo di amministratore di altra
società, fanno perno proprio sulla circostanza che la soluzione che si sta esaminando
potrebbe “
servire per introdurre surrettiziamente nell’ordinamento uno strumento
di limitazione della responsabilità degli amministratori per i danni arrecati alla
società
” in quanto “
sotto la copertura di un capitale limitato, quale quello, me-
glio di una società a r.l. ma anche per azioni, l’amministratore di questa, nella
gestione di altra società a lui affidata, potrebbe compiere le operazioni più ardite
e irregolari senza subirne le conseguenze, se non nei limiti del capitale investito
nella società di appartenenza”
(
13
)
Probabilmente tali considerazioni hanno portato la massima n. 100 a prendere
una posizione che in qualche modo “taglia la testa al toro” sostenendo che la
persona fisica designata dalla società-amministratrice “
assume gli stessi obblighi
e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori
persone fisiche, fermo restando la responsabilità solidale della persona giuridica
amministratrice
”(
14
).
Quindi, in buona sostanza, si sostiene, da un lato, che il soggetto designato a fini
della responsabilità è in tutto e per tutto parificato ad un ordinario amministratore
e dall’altro l’esistenza di una responsabilità solidale tra “società-amministratore” e
designato. Sebbene tali conclusioni siano pragmatiche ed in qualche modo condi-
visibili ciò non toglie che tale tesi possa ad oggi, quanto meno, essere considerata
priva di dubbi(
15
). In assenza di un intervento legislativo, sarà probabilmente solo
la giurisprudenza che potrà fornire le corrette linee guida sul tema.
3.4. La revoca della “società-amministratore”
Si è già detto che la nomina di una società amministratrice segue le ordinarie
regole (seppur a “doppio livello” nei termini sovra evidenziati) stabilite in ipotesi
di nomina dell’organo amministrativo.
Il rapporto societario che nasce dalla nomina riguarda pertanto unicamente la
“società-amministrata” e la “società-amministratrice”.
Da ciò ne dovrebbe conseguire la possibilità da parte della “società-amministrata”
di esercitare l’eventuale potere di revoca solo nei confronti della persona giuridica
e non nei confronti della persona fisica designata (
16
). Va da sé, tuttavia, che:
-
in ipotesi di revoca della “società-amministratore” anche le funzioni svolte
dalla persona fisica designata dovrebbero, in sostanza, automaticamente decadere (
17
);
-
in ogni caso la “società-amministratore” ha sempre il potere di revocare
il designato per lo svolgimento dell’incarico (
18
)
A corollario, si ritiene, tuttavia, che qualora la “persona fisica designata” non
risultasse per qualche motivo persona di gradimento alla società amministrata,
quest’ultima, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo possa chiedere alla “società-
amministratore”, anche senza l’intervento ufficiale dell’assemblea, di sostituire la
persona fisica designata dalla carica.
Appare, infatti, corretto che la persona fisica che ricopre, in sostanza, il delicato ruo-
lo di amministratore effettivo sia sempre di gradimento alla “società-amministrata”,
e ciò, in particolare, tenuto conto che il suo delicato incarico è stato attribuitogli
proprio dalla “società-amministratore”(
19
).
3.5.
Clausole specifiche statutarie
Con riguardo alle eventuali previsioni statutarie, va distinto il livello facente
capo alla società nominata amministratore, da quello facente capo alla “società-
amministrata”.
Il primo profilo riguarda la necessità o meno che l’amministrazione di società sia
individuata in modo specifico nell’oggetto sociale della “società amministratore”.
Sul punto, sia il Notariato(
20
) che la dottrina prevalente(
21
) non ritengono neces-
saria tale previsione esplicita in quanto tale evenienza più che come esercizio di
un’attività avente una propria autonomia pare più facile da ricollegare ad un’attività
sinergica a quella propria dell’impresa e, pertanto individuabile, come prestazione
accessoria alla stessa, ipotesi che abitualmente è sempre prevista dagli statuti
sociali. Situazione differente, che porterebbe invece ad un obbligo di indicazione
della specifica attività nell’oggetto sociale, la si avrebbe invece nel caso in cui
la “società-amministratore” evidenzi, quale sua attività tipica, proprio quella di
amministrare altre società.
Per completezza, va segnalato, tuttavia, come tali conclusioni non sembrano
condivise da Salafia(
22
) il quale afferma “
l’attitudine allo svolgimento di attività
amministrativa in fav re di altri soggetti potrà riscontrarsi in quelle che abbiano
oggetto uguale o affine a quello della società da amministrare ovvero oggetto spe-
cificamente consistente nel servizio di amministrazione di altre imprese. Tuttavia,
penso che non sia sufficiente l’attitudine; è anche necessario che l’oggetto sociale
comprenda in ogni caso l’attività di amministrazione di altre società o anche solo
di patrimoni di altri soggetti
”.
Anche con riguardo alla “società amministrata” la prassi notarile non ritiene ne-
cessaria l’esistenza di un’apposita clausola che rinvii alla possibilità di nominare
una società quale amministratore (
23
).
(
10
) In dottrina è stato sostenuto che in assenza di designazione, l’incarico deve essere svolto dal rappresentante legale della società nominata amministratrice, così L. Benvenuto
La persona
giuridica amministratrice di s.p.a. e di s.r.l
., Corr. Trib., 2007, p. 2102. Sempre in dottrina, cfr. G. Chiametti,
Società di capitali amministrata da altra società. Luci sulla massima n. 100
del Consiglio notarile di Milano
, in Impresa Commerciale Industriale, 2007, p. 847
e ss., è stato evidenziato come per persona appartenente alla “propria organizzazione” si deve intendere persona ben nota alla società nominata ad amministrare. Inoltre, la persona deputata
a svolgere effettivamente la fase gestionale, non deve essere solo conosciuta, ma deve far parte dell’organizzazione della società amministratrice. Va da sé che quindi è richiesta non solo
la conoscenza fisica della persona, ma anche qualcosa di più, vale a dire il conoscere le sue attitudini professionali, la sua conoscenza tecnica, professionale e lavorativa e l’appartenenza
all’organizzazione. La nomina, pertanto, dovrebbe ricadere su persona che già ha svolto funzioni lavorative a favore della “società-amministratore”, avendo già magari svolto ruoli gestionali
nell’ambito organizzativo della stessa e godendo, quindi, di rispetto e fiducia. Secondo tale Dottrina, pertanto, condivisibilmente “deve sussistere il rapporto di fiducia diretto fra società
amministratrice e persona fisica e, quindi, non può essere nominato un “mandatario” chiunque, ma una persona le cui origini provengono da un quadro gerarchico del personale della so-
cietà amministratrice.“D’altro canto, per completezza, chi scrive ritiene corretto, anche al lato pratico, che il nominativo della persona che verrà nominata a ricoprire tale ruolo, venga sin
dal suo nascere conosciuto ed apprezzato anche
dalla “società-amministrata“, ciò per evitare che possano sorgere problemi in futuro.
(
11
) Così anche N. Villa,
La nomina di una società quale amministratore
, in Gestione straordinaria delle imprese, Eutekne, n. 1 del 2016.
(
12
) Cfr. N. Villa, op. cit.
(
13
) Così V. Salafia, op. cit.
(
14
) Peraltro, tale conclusione viene raggiunta in virtù di un’applicazione analogica del disposto di cui all’art. 5 del d.lgs. 240 del 1991 in tema di G.e.i.e..
(
15
) Ed, infatti, come correttamente sottolinea N. Villa, op. cit., normalmente “nel caso di inadempienza degli obblighi di amministrazione, la responsabilità è imputabile alla società no-
minata che ne risponde con il proprio patrimonio avendo poi la possibilità di rivalersi nei confronti del designato quale autore della condotta materiale. Tale conclusione, che pare quella
maggiormente in linea con le norme attuali, a prima vista non sembra comportare conseguenze differenti da quelle che si possono verificare nel caso di nomina di una persona fisica. Così
come la società amministratrice, anche la persona fisica amministratore può essere chiamata a rispondere con il proprio patrimonio personale.“
Nello stesso senso G. Pescatore, op. cit., pp. 122 e ss. il quale ritiene non condivisibile quanto sostenuto sul punto nella massima n. 100 in tema di responsabilità solidale tra “società-
amministratore” e la persona fisica da essa designata.
(
16
) Nello stesso senso G. Chiametti,
S.r.l. amministrata da una società di capitale (Parte seconda)
in Impresa Commerciale Industriale, 2006, pp. 1615 e ss. e N. Villa, op. cit.
(
17
) Peraltro, come correttamente sottolineato da N. Villa, op., cit. il mandato conferito alla persona fisica non cessa in modo automatico di fronte alla revoca della società amministratrice (se
ciò non viene espressamente stabilito tra le parti) anche se in tal caso la cessazione diviene sostanzialmente un’opzione obbligata in quanto la revoca comporta il venir meno o comunque
l’impossibilità di perseguire quello che era l’oggetto del mandato attribuito al designato.
(
18
) G. Chiametti, op. ult. cit.
(
19
) Cfr. in tal senso, anche G. Chiametti, op. ult. cit.
(
20
) Massima dell’ 8 novembre 2010 emessa dal Consiglio Notarile di Firenze, Pistoia e Prato.
(
21
) Cfr. per tutti, N. Villa, op. cit.
(
22
) V. Salafia, cit., p. 1325.
(
23
) Cfr. sia il commento alla Massima numero 100 del Consiglio notarile di Milano che la massima dell’8 novembre 2010 del Consiglio Notarile di Firenze, Pistoia e Prato.
Nomina ad Amministratore
di una società
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