Il Commercialista Veneto n.231 (MAG/GIU 2016) - page 4

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NUMERO 231 - MAGGIO / GIUGNO 2016
IL COMMERCIALISTA VENETO
ALESSANDRO BAMPO
Ordine di Belluno
Nomina adAmministratore
di una società
SEGUE A PAGINA 5
DIRITTO SOCIETARIO
I
l nostro sistema giuridico non contempla espressamente, a diffe
renza dell’ordinamento di alcuni Stati stranieri (quali ad esempio, la Francia,
Spagna ed il Regno Unito(
1
)), il caso dell’assunzione della carica di ammini
stratore di una società da parte di un soggetto diverso dalla persona fisica.
La dottrina si è interrogata a lungo se questo silenzio sottendesse un divieto così
scontato da non necessitare nemmeno una sua espressa menzione oppure se la
mancanza di una esplicita presa di posizione da parte del legislatore permettesse
di poter approfondire la fattibilità di tale soluzione.
Anche la legge di riforma del diritto societario del 2004 non ha espressamente
affrontato il tema, perdendo probabilmente una buona occasione per chiarire una
volta per tutte la possibilità di accedere ad un istituto sicuramente positivo e col-
mare uno svantaggio competitivo del nostro ordinamento rispetto a quello di Stati
geograficamente vicini(
2
). Peraltro, a livello operativo, la nomina di una società
alla carica di amministratore è oggi una possibilità concreta.
Rimangono ancora alcuni dubbi avanzati dalla dottrina, ma la prassi notarile e dei
registri imprese sono oramai allineati nell’accettare tali nomine.
Obiettivo del presente intervento è quello di delineare i punti principali della
tematica individuando anche gli aspetti procedurali ed operativi necessari per
procedere in tal senso. Infine, tali aspetti verranno sintetizzati in alcuni semplici
esempi di clausole statutarie (cfr. successiva nota 24 a piè di pagina) da introdurre
negli statuti della c.d. “società-amministrata”, volte a garantire il “via libera” alla
nomina in capo a quest’ultima - di amministratori persone-giuridiche.
Il tutto anche per fornire un quadro d’insieme necessario al fine di valutare, nelle
diverse situazioni, la convenienza o meno di tale opportunità.
In chiusura si analizzerà, infine, il tema della qualificazione e del trattamento fiscale
del compenso riconosciuto alla società amministratrice.
1.
PREMESSA
Avvicinandosi al tema qui in esame, i quesiti su cui sembra necessitare una risposta
sono sicuramente i seguenti:
-
Il primo consiste ovviamente nel chiedersi se una persona giuridica possa
assumere il ruolo di amministratore di una società;
-
Il secondo è in chemodo possa operare un amministratore persona giuridica;
-
Il terzo riguarda l’opportunità ed i benefici della legittimazione alla carica
di amministratore di una persona giuridica.
2.
LEGITTIMITà DELLA NOMINA AD AMMINISTRATORE
DI UNA PERSONA GIURIDICA
In ordine al primo quesito, lungi dal voler ripercorrere la lunga discussione dottrina-
le in ordine alla legittimità o meno alla nomina ad amministratore di una società(
3
),
va qui segnalato, in via pragmatica, come ormai la stessa, nella prassi, sia un dato
di fatto(
4
). Risale, infatti, al 2006 la prima nomina di una società commerciale
Opportunità e profili operativi
quale amministratore di un’altra società da parte del Registro imprese di Milano.
Tale iscrizione ha stimolato anche la pubblicazione della massima n. 100 del
18.5.2007 redatta dalla Commissione per l’elaborazione dei principi uniformi in
tema di società del Consiglio notarile di Milano
5
che ha riconosciuto la legittimità
di tale comportamento nei termini che seguono:
“è legittima la clausola statutaria
di s.p.a. o s.r.l. che preveda la possibilità di nominare alla carica di amministratore
una o più persone giuridiche o enti diverse dalle persone fisiche (“amministratore
persona giuridica”), salvi i limiti o i requisiti derivanti da specifiche disposizioni di
legge per determinate tipologie di società. Ogni amministratore persona giuridica
deve designare, per l’esercizio della funzione di amministratore, un rappresen-
tante persona fisica appartenente alla propria organizzazione, il quale assume
gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli
amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della
persona giuridica amministratore. Le formalità pubblicitarie relative alla nomina
dell’amministratore sono eseguite nei confronti sia dell’amministratore persona
giuridica che della persona fisica da essa designata
Detta massima è stata sostanzialmente confermata, peraltro, anche dalla massima
dell’ 8 novembre 2010 da parte del Consiglio Notarile di Firenze, Pistoia e Prato e
da un’ulteriore presa di posizione positiva da parte di un importante Registro delle
imprese, quale quello di Roma, che già nel corso del 2007 ha avallato, consen-
tendone la registrazione, la nomina, a tempo indeterminato, di una srl a ricoprire
la carica di amministratore unico in un’altra srl; nomina effettuata non in sede di
costituzione della società, ma con decisione dei soci durante l’esercizio sociale.
Infine, sulla fattibilità di quanto in esame, vi è stato anche un importante rico-
noscimento giurisprudenziale: il Tribunale di Milano, infatti, nella sentenza 27
febbraio 2012, ha evidenziato la legittimità della nomina di una persona giuridica
ad amministratore di una società di capitali(
6
).
Ancora, come correttamente osservato(
7
) una conferma indiretta giunge anche
dalla Cassazione che, prendendo spunto da una questione interpretativa relativa
alla nomina di una persona giuridica quale amministratore di condominio, ha af-
fermato che “
il sistema non conosce disposizioni limitative della capacità o della
legittimazione della persona giuridica, se non nei casi tassativamente previsti”
(
8
)
.
Poiché, come anticipato, non vi sono limitazioni espresse a che una società possa
essere nominata amministratore di altra società, anche secondo tale interpretazione
vi sarebbe una conferma alla legittimità di quanto qui in esame. Come anticipato,
ancora oggi vi sono posizioni di dottrina contrarie a questo orientamento(
9
). Tut-
tavia, il via libera generalizzato da parte del Notariato e di diversi Registri delle
imprese a queste nomine induce non tanto a verificare la liceità o meno di tale
comportamento (come detto, ormai pragmaticamente assodato), quanto piuttosto
ad evidenziare le criticità che potrebbero incontrarsi nella gestione di tali posizioni.
3.
PROFILI OPERATIVI CONNESSI ALLA NOMINA
AD AMMINISTRATORE DI UNA PERSONA GIURIDICA
3.1. Necessità di un “doppio livello” di nomina
Passando, quindi, al secondo quesito, ovvero come possa operare concretamente
una società-amministratore, va segnalato, innanzitutto, come la massima n. 100 del
Consiglio notarile di Milano affermi che la persona giuridica amministratrice deve
designare un proprio “rappresentante persona fisica”, appartenente alla
propria orga-
(
1
) Per una approfondita disamina della possibilità di procedere alla nomina di una società di capitali quale amministratore di altra società, in termini di analisi comparata con i principali
sistemi giuridici esteri, cfr. A. Cetra,
La persona giuridica amministratore
, Giappichelli Ed., 2013, pp. 37-57 e G. Pescatore,
L’amministratore persona giuridica
, Giuffrè Ed., 2012, pp. 11-29.
(
2
) Questa è l’opinione anche di A. Busani, E. Smaniotto,
La riforma del diritto societario rafforza l’ammissibilità della persona giuridica come amministratrice di società
, Norme e Tributi
Mese n. 3 del 12.5.2015 - pp. 98 e ss.
(
3
) Diatriba ben sintetizzata nell’articolo di Angelo Busani e Stefania Pertoldi,
La nomina di soggetti diversi dalle persone fisiche alla carica di amministatore di società di capitali
, in
Notariato n. 6 del 2006, pp. 691 e ss.
(
4
) Peraltro, e sintetizzando al massimo la questione, depongono univocamente a favore della prassi che ha sdoganato l’ammissibilità della nomina ad amministratore di una società, i seguenti
indici normativi (a) l’ammissibilità è prevista esplicitamente o implicitamente per una serie di enti collettivi quali: (i) il Gruppo Europeo di Interesse Economico (art. 5 d. lgs. n. 240 del
1991); (ii) le società di persone (art. 2361 comma 2 c.c. e 111 duodecies disp. att. c.c); (iii) la Società Europea (art. 47.1 reg. CEE 2157X2001; (b) il superamento della regola ‘’societas
delinquere non potest’’ con l’introduzione della responsabilità amministrativa della società per reati commessi dai suoi amministratori e dipendenti (D. Lgs. n. 231 del 2001); (c) l’art. 2475
comma 1 c.c. che prevede che l’amministrazione sia affidata ai soci, sicché, potendo essere i soci tutti persone giuridiche, ammette che una di esse possa essere amministratore; (d) L’art.
2455 comma 2 c.c, che, per le s.a.p.a., prevede che i soci accomandatari sono di diritto amministratori, sicché, potendo essere i soci tutti persone giuridiche, ammette che una di esse possa
essere amministratore; (e) l’esame comparatistico, che, come detto, conferma l’ammissibilità in anche in paesi appartenenti all’Unione Europea.
(
5
) A dire il vero il Comitato Interregionale dei consigli notarili del Triveneto già nel 2004 aveva pubblicato una massima, con riferimento, tuttavia, alla sola nomina ad amministratore di
una società nell’ambito dell’organo amministrativo di una società di persone: cfr. orientamento n. O.A.1 - (“AMMINISTRAZIONE NON AFFIDATA AD UNA PERSONA FISICA“, 1
a
pubbl. 9/04)“ Una società, tanto di capitali quanto di persone, socia di una società di persone può essere legittimamente nominata amministratore di quest’ultima. In tal caso il soggetto
amministratore è l’ente società di capitali o di persone socia e non una persona da questa indicata.”
(
6
) Pur tuttavia, in tale sede, è stato precisato che non è, però, consentito che una persona giuridica possa, in via di mero fatto, assumere tale veste.
(
7
) Cfr. G. Pescatore, op. cit., pp 56 e ss.
(
8
) Cassazione, 24 ottobre 2006, n. 22840.
(
9
) Tra tutti, cfr. V. Salafia,
Persone giuridiche amministratrici di società
, in Le Società n. 11 del 2006, pp. 1325 e ss. e G. Cottino,
Diritto Societario
, Cedam, 2011, p. 385 e ss. Tale inter-
pretazione accredita un latente sfavore del legislatore verso la nomina di un amministratore persona giuridica e si basa, sostanzialmente, sulle seguenti argomentazioni: (i) le norme di legge
in materia di amministrazione sarebbero chiaramente orientate verso una persona fisica con prevalente “intuitus personae“ dello stesso; (ii) la eventuale nomina di una persona giuridica
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