Il Commercialista Veneto n.238 (LUG/AGO 2017) - page 13

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NUMERO 238 - LUGLIO / AGOSTO 2017
IL COMMERCIALISTA VENETO
GIANCARLO TOMASIN
Ordine di Venezia
PROFESSIONE
Il requisito della "condotta irreprensibile"
L
’art 36 del D. Lgs. 139/2005 prevede che,
“per l’iscrizione all’Albo dei DCEC è ne
cessario…essere di condotta irreprensibile”.
Il punto merita un attento approfondimen-
to. A differenza delle altre previsioni, come la cittadi-
nanza italiana, la residenza, la carenza di condanne
penali, ecc. la disposizione in parola costituisce uno
dei casi di norma giuridica a contenuto indeterminato.
Questo, per sé, non rappresenta un fatto straordina-
rio. Anche in un sistema, come il nostro, di norme
codificate (cosiddetta
civil law
, per distinguerla dalla
common law
anglosassone), non mancano esempi di
precetti giuridici a contenuto indeterminato.
Ricordiamo, ad esempio, il riferimento al “comune sen-
so del dovere”, alla diligenza “del buon padre di fami-
glia”, all’esecuzione di opere “a regola d’arte”, all’ “abu-
so di mezzi di correzione o di disciplina” e così via.
Va innanzitutto rilevato che i confini di tali norme a
contenuto indeterminato sono soggette a variazioni
nel corso del tempo; il comune senso del pudore è oggi
ben diverso da quello che era nell’800, la diligenza del
buon padre di famiglia è diversa se riferita ad una per-
sona semi-illetterata o a persona istruita in grado di
avvalersi dei media e dei mezzi informatici, e così via.
Su un punto invece la norma in esame, e cioè il riferi-
mento alla condotta irreprensibile, si distingue dagli
altri casi, e ciò in quanto non fa riferimento ad un
comportamento medio, o comunque ritenuto normale,
o accettabile, ma ad una condizione estrema o comun-
que assai elevata. Irreprensibile, infatti, se inteso nel
senso letterale del termine, significa che non merita
appunti o critiche di sorta.
Ma, a parte il fatto che è difficile trovare una persona
che risponda a questa caratteristica, la disposizione va
in qualche modo correlata alla successiva previsione
(comma 2) secondo la quale “non possono ottenere
l’iscrizione nell’Albo o nell’elenco speciale coloro che,
con sentenza definitiva, hanno riportato condanne a
pene che, a norma del presente ordinamento, darebbe-
ro luogo alla radiazione dall’Albo”.
Le due disposizioni (quella prevista al comma 1 e
quella prevista al comma 2) non sono facilmente
coordinabili.
Ai sensi del comma 2 risulterebbero infatti iscrivibili
all’Albo o elenco anche le persone che hanno riportato
condanne che darebbero luogo a sanzioni diverse dalla
radiazione, come se i comportamenti che hanno dato
luogo alla censura ovvero la sospensione dall’eserci-
zio professionale fino a due anni non fossero tali da
compromettere l’irreprensibilità di un soggetto.
Il punto è comunque un altro e cioè se il requisito
dell’irreprensibilità, previsto per essere iscritto all’Al-
bo, debba persistere per tutta la durata di iscrizione
all’Albo; in altri termini se la perdita di tale requisito
dia luogo alla cancellazione dall’Albo stesso.
Se la risposta fosse positiva, ci si dovrebbe chiedere se
è legittimo richiedere all’iscritto dichiarazioni
(autocertificazione) in ordine alla permanenza di tale
requisito, anche con riferimento ad eventuali condan-
ne penali.
La richiesta potrebbe ritenersi in violazione del princi-
pio
“nemo tenetur se detegere”.
Va aggiunto che l’art
50 comma 8 prevede che sia la stessa autorità giudiziaria
a comunicare al Consiglio dell’Ordine l’esercizio del-
l’azione penale nei confronti di un iscritto, il che rende
ultronea la richiesta all’iscritto, ancorché l’obbligo di
comunicazione da parte dell’autorità giudiziaria sia
largamente disatteso.
Un’ultima considerazione: se un iscritto che ha dichia-
rato, nella formula assimilabile all’atto notorio, di aver
sempre tenuto una condotta irreprensibile, subisse in
seguito un procedimento disciplinare ed una sanzione
anche minore come la censura, si troverebbe ad aver
commesso il reato di cui all’art 495 c.p., e il Consiglio
dell’Ordine che ha ricevuto l’autocertificazione do-
vrebbe presentare denuncia all’autorità giudiziaria, per
non incorrere – a sua volta – nel reato di omessa de-
nuncia di reato. E’ ragionevole tutto questo?
Non va infine dimenticato che la richiesta di dati per-
sonali (comportamentali) può configurare una viola-
zione della privacy.
Tutta la materia dovrà comunque essere rivista in oc-
casione dell’auspicata riforma dell’ordinamento pro-
fessionale.
D
aniel Patrick Moynihan ha di recente os-
servato che quando molti comportamenti
scorretti avvengono contemporaneamente,
la collettività abbassa il livello di devianza,
fino al punto in cui la lista di comportamenti inaccet-
tabili risulta di misura gestibile.
NON SOLO
PROFESSIONE
1 Ottobre 2017 - Trento
TRIVENETO RUNNING HALF MARATHON 2017
L’Associazione dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie, con la preziosa collaborazione
dei colleghi sportivi dell’ASD di Trento, visto l’elevato numero di iscritti che giornalmente
si cimentano nelle varie corse sportive e con il consueto spirito aggregativo che la
contraddistingue, promuove la partecipazione alla 2° edizione della
TRIVENETO RUNNING
HALF MARATHON
2017 che si svolgerà a Trento il prossimo 1 ottobre 2017 nell’ambito
della prestigiosa
TRENTO HALF MARATHON
, manifestazione sportiva che ha recentemente
ottenuto dalla Fidal il distintivo “Silver Label” permettendole, così, di far parte del ristretto
gruppo delle dodici principali mezze maratone d’Italia.
Aspettandovi numerosi con familiari e amici, vi invitiamo a iscrivervi direttamente
all’indirizzo
, dove troverete tutte le indicazioni. Ricordatevi di
indicare il numero d’iscrizione e l’Ordine professionale di provenienza per permetterci la
gestione dello “special ranking” che il Comitato Organizzatore ci ha messo a disposizione.
Il Consiglio Direttivodell’ADCEC TRE VENEZIE
Per maggiori informazioni:
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