Il Commercialista Veneto n.238 (LUG/AGO 2017) - page 23

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NUMERO 238 - LUGLIO / AGOSTO 2017
IL COMMERCIALISTA VENETO
patrimonio e l’incremento o decremento dello stesso avvenuto in un inter-
vallo di tempo - stato patrimoniale e conto economico dell’Ente o del grup-
po a lui riferibile.
L’attività di gestione dell’Ente Locale è stata impostata fin dall’inizio con
finalità autorizzative il cui ciclo finanziario attivo nasce con una program-
mazione che si concretizza poi nella vera e propria fase autorizzativa con
l’accertamento dell’entrata che stabilisce il diritto a riscuotere somme di
denaro e continua con l’emissione di una riversale al riscuotitore (Tesorie-
re). Il ciclo finanziario passivo nasce successivamente all’accertamento, e
quindi alla verifica della possibilità di venir in possesso di somme di denaro
che così possono essere impegnate in spese che, se realizzate e liquidate,
sono saldate dal pagatore (Tesoriere) autorizzato tramite un mandato emesso
dall’ente stesso.
Nell’esempio precedente della manutenzione, l’Ente Locale non poteva
concludere la fase di liquidazione con l’emissione del mandato ed autoriz-
zare il Tesoriere a pagare non essendo stato in possesso della fattura del
fornitore.
La funzionalità autorizzativa della contabilità finanziaria pubblica non tro-
va sempre una stretta coincidenza con l’obbligazione giuridicamente per-
fezionata prevista dal principio di competenza finanziaria che in alcuni casi
soccombe.
Ad esempio, nelle opere finanziate in acconto ed a saldo da contributi
erogati a stati di avanzamento lavori si presentano esigenze autorizzative
che non collimano temporalmente con i dettami del principio di competenza
finanziaria.
Secondo l’art. 3.6 del all. C. 4/2 del D. Lgs. 118/2011 titolato “L’accertamen-
to dell’entrata e relativa imputazione contabile all’esercizio del bilancio
annuale e pluriennale” l’accertamento dell’entrata avviene in base alla de-
termina o delibera oppure deve essere coordinata agli impegni iscritti nel
bilancio finanziario dell’ente erogatore, se questi utilizza gli stessi criteri e
procedure contabili.
Si accerta l’entrata e si impegna la spesa collega-
ta la cui reversale e mandato verranno emessi a
stato avanzamento lavori.
L’obbligazione esigibile in questi casi si perfe-
ziona con l’evolversi e la realizzazione di un’atti-
vità e, finché i lavori non saranno realizzati, l’En-
te Locale non avrebbe il diritto a trattenere le
somme a titolo definitivo essendo presente una
condizione sospensiva.
In tal caso la necessità autorizzativa dell’accer-
tamento dell’entrata prevale sul principio di com-
petenza finanziaria che si innesterà nell’opera-
zione di rilevazione successivamente nel momen-
to dell’introito del denaro con la rilevazione di
una obbligazione passiva di restituzione. Il “de-
bito di restituzione” verrà onorato alla conclu-
sione lavori registrando contabilmente il suo stor-
no. Con la decadenza della condizione
sospensiva l’obbligazione passiva viene perfe-
zionata e l’Ente Locale avrà così titolo a trattene-
re in modo definitivo le somme di denaro prece-
dentemente incassate.
Non sempre le modalità di accertamento od impegno considerate nell’ alle-
gato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 permettano di addivenire alla conclusione
che si è in presenza di un debito o di un credito come concepito dal Codice
Civile creando così divergenze e discrepanze tra la contabilità pubblica e
quella privatistica.
La competenza finanziaria è diversa dalla competenza economica anche
nella rilevazione del credito e del debito che, nel primo caso, viene rilevato
alla conclusione dell’obbligazione finanziaria mentre, nel secondo caso,
alla conclusione di una attività.
Richiamando sempre l’esempio della manutenzione svolta entro l’anno con
fattura emessa dal fornitore successivamente, la contabilità economica,
oltre a rilevare il costo nell’anno in cui è stata svolta la prestazione, rileva la
formazione di un debito nel suo divenire in un conto transitorio (fatture da
ricevere). La contabilità pubblica invece rileva il debito nell’anno successi-
vo allo svolgimento dell’attività con la necessità di girare la fonte finanzia-
ria al fondo pluriennale vincolato per far sì che l’accertamento rimanga
collegato all’anno di sua formazione. Questo per evidenziare la discrepan-
za temporale tra l’accertamento e l’impegno ad esso vincolato.
Nell’esempio riguardante i contributi concessi in acconto e poi a saldo
lavori, gli accertamenti e gli impegni che non hanno trovato la realizzazione
in un’opera, non sono rappresentativi di un credito o un debito secondo il
principio economico permanendo nella contabilità pubblica per esigenze
autorizzative. Sono somme che l’Ente Locale ha il diritto ad incassare e ad
utilizzare ma che non sono rappresentative di crediti e debiti mancando la
realizzazione dell’opera.
L’attività di consuntivazione inizia con l’accertamento ordinario dei residui
attivi e passivi esistenti nel bilancio finanziario al 31/12 per fornire una
prima constatazione dei risultati di periodo confrontati con le intenzioni
programmatiche dell’amministrazione. Con tale attività l’amministrazione
decide quali programmi e missioni eliminare, quali riproporre nel bilancio
successivo ed elenca quelli con una obbligazione perfezionata da ripren-
dere nel rendiconto finanziario.
Il rendiconto finanziario rileva, anche attraverso altre poste stimate (quale
la svalutazioni crediti), il risultato finanziario (avanzo/disavanzo di ammini-
strazione) derivante dall’applicazione del principio di competenza finanzia-
ria potenziata.
L’attività di consuntivazione contabile però non si arresta alla redazione di
questo solo documento ma continua con quella dei documenti privatistici
avendo il legislatore esteso l’obbligo anche a questi ultimi.
L’applicazione dei due principi si concretizza con l’attuare aggiustamenti a
seconda del documento sui quali le operazioni vengono rappresentate
contabilmente.
Nel passaggio dal rendiconto finanziario ai documenti privatistici è neces-
sario apportare alle voci contabili rettifiche che permettano una rappresen-
tazione dell’attività svolta secondo il principio di competenza ed è neces-
sario inserire le operazioni rilevanti ai fini patrimoniali non rilevate nella
procedura finanziaria pubblica.
Il bilancio finanziario dell’Ente Locale al 31/12 finisce la sua funzione
autorizzatoria per assumere quella valutativa della gestione con il rendi-
conto finanziario che poi servirà come base per redigere lo stato patrimoniale
ed il conto economico che misurano invece il patrimonio dell’ente al 31/12
e la ricchezza prodotta nell’esercizio trascorso.
Al 31/12 si presenta una discontinuità contabile mentre l’attività di pro-
grammazione continua senza interruzioni.
La competenza sia finanziaria che economica può essere verificata dai revi-
sori con la tecnica del cut off.
L’ente pubblico è chiamato a coniugare concetti e tecniche di contabilità
pubblica, privata e gestionale che rendono il sistema informativo introdot-
to all’avanguardia dei sistemi contabili e di controllo con reports e docu-
menti che devono soddisfare diverse esigenze e finalità:
-
Gestire e controllare le attività dell’ente ed autorizzare gli incassi ed
i pagamenti;
-
Valutare i risultati dell’attività di gestione e l’operato dell’ammini-
strazione;
-
Misurare l’entità patrimoniale fisica e finanziaria dell’Ente al 31/12;
-
Misurare il contributo al patrimonio apportato dalla gestione avve-
nuta nell’anno;
-
Misurare l’entità patrimoniale fisica e finanziaria del gruppo di in-
fluenza dell’Ente Locale ed il contributo alla sua variazione apportato dalla
gestione complessiva al 31/12.
BILANCIO t (+ 2)
BILANCIO t+1 (+ 2)
Programmazione t………
Programmazione t + 1…..
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consuntivazione 31.12
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Æ
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RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
Competenza finanziaria
RENDICONTO FINANZIARIO CONSUNTIVO
STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO Competenza economica
BILANCIO CONSOLIDATO
La competenza sia finanziaria che economica può essere verificata dai revisori con la tecnica del cut off
Anche l'Ente locale
ha la Ferrari
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