Il Commercialista Veneto n.238 (LUG/AGO 2017) - page 22

NUMERO 238 - LUGLIO / AGOSTO 2017
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IL COMMERCIALISTA VENETO
Alessandro Solidoro
DONATO BENEDINI
Ordine di Verona
NORME E TRIBUTI
Anche l'Ente locale ha la Ferrari
SEGUE A PAGINA 22
S
ì...gli Enti Locali hanno una “Ferrari” e..., non sapendolo, non san-
no come guidarla. Metafora per introdurre alcune osservazioni
riguardo le innovazioni del sistema contabile pubblico introdotte
dalla legge D. Lgs. 118/2011 che, con la definizione del principio di
competenza finanziaria cosiddetta potenziata e l’utilizzo della competenza
economica, ha coinvolto l’organizzazione dell’ente pubblico in tutta la sua
struttura chiamata fin dalle fasi di programmazione a considerare i predetti
principi.
Principi innovativi in quanto il primo è stato formulato ex novo per dare una
rappresentazione contabile agli aspetti finanziari più completa rispetto a
quanto avveniva precedentemente, mentre il secondo applica principi ben
conosciuti nella realtà privatistica ma non in quella pubblica.
L’Ente Locale ha in corso quindi un processo di cambiamento che coinvol-
ge l’approccio con il quale l’organizzazione affronta l’evento avente
rilevanza contabile che non può derivare solamente da una interpretazione
burocratica ma anche da un approfondimento della realtà in modo che
venga correttamente rappresentata nel documento contabile.
L’utilizzo di tali principi è alla base del sistema contabile che è uno dei
componenti organizzativi come è sta-
to evidenziato nello schema reticolare
proposto da McKinsey. Esso mostra
come l’organizzazione è un sistema di
elementi interconnessi tra loro cosi
che la modifica di uno di essi coinvol-
ge anche gli altri.
Di fatto il D. Lgs. 118/2011 ha dato l'av-
vio ad un profondo processo di inno-
vazione culturale prima ancora che pro-
cedurale obbligando tutta la struttura
ad allargare la propria visione sia alla
sfera considerata pubblica che a quel-
la considerata privatistica ed:
-
Ad interpretare il fatto concre-
to con l’applicazione di quella norma
contabile che meglio rappresenta la
realtà;
-
A programmare le attività con-
siderando solamente quei fatti ed atti-
vità attendibili in modo che la rappre-
sentazione contabile sia credibile;
-
Ad interagire tra il sistema di
contabilità pubblica e quello
privatistico;
-
Ad avere una visione allargata agli enti e società sotto la propria
sfera di influenza.
Proceduralmente sono state introdotte modalità di rilevazione ed è stata
data maggiore importanza alla variabile tempo nella programmazione.
I nuovi concetti e regole permettono di utilizzare sia la contabilità pubblica
che quella privatistica senza che però si sia ancora raggiunta un’omoge-
neità di comportamento.
In questo contesto organizzativo il ruolo di principale “agente al cambia-
mento” è assunto dai Revisori che possiedono un know-how sia pubblico
che privatistico e, con la verifica sulla attendibilità della programmazione
ed il raggiungimento degli obiettivi, accolla a sé anche la funzione di
“controller indipendente”.
Sarebbe opportuno che all’interno dell’organizzazione venissero definiti
dei comitati composti da diverse funzioni per sostenere il processo di cam-
biamento ed ostacolare le resistenze mirate alla salvaguardia dello “status
quo”, in quanto non è sufficiente che il ruolo di “agente al cambiamento”
venga demandato al solo Revisore.
Il gap culturale tra la situazione reale e gli obiettivi prospettati dal legislato-
re dovrebbe essere colmato, non solo con la buona volontà, ma anche con
finanziamenti mirati alla formazione, alla ricerca di nuove competenze e con
la sostituzione degli strumenti operativi con altri più idonei, performanti ed
innovativi.
Modello delle 7S
McKinsey
SHARED
VALUES
OBIETTIVI
STRUCTURE
SYSTEMS
STRATEGY
SKILLS
STYLE
STAFF
Gli operatori pubblici nel tempo hanno perso il concetto di credito e di
debito essendo stati abituati a porre attenzione alle sole entrate e spese
finanziarie; oltre a questo non hanno ancora maturato il concetto di ricavo
e di costo tipici della contabilità privatistica.
Il principio di competenza finanziaria e quello di competenza economica
reintroducono questi concetti ma con delle differenze dovute alle loro di-
verse finalità: una autorizzativa ed una conoscitiva.
L’articolo 2 dell'all. n. 4/2 del D. Lgs. 118/2011 titolato “principio della com-
petenza finanziaria” prescrive che le entrate e le spese vengano imputate,
attraverso l’attività di accertamento e di impegno, all’esercizio finanziario
nel quale l’obbligazione, sia attiva che passiva, si è perfezionata.
La competenza economica stabilisce invece che l’effetto dell’operazione e
degli altri eventi venga rilevata contabilmente ed attribuita all’esercizio al
quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, non a quello in cui si
concretizzano i relativi movimenti di numerario - incassi e pagamenti (prin-
cipio riconducibile al documento OIC n 11).
Il primo principio analizza l’evento che origina l’operazione contabile sotto
l’aspetto dell’esigibilità in quanto l’obbligazione attiva o passiva deve
essere perfezionata per poter essere contabilizzata nell’esercizio, mentre il
secondo sotto l’aspetto economico in quanto l’evento che origina l’opera-
zione contabile deve aver prodotto i suoi effetti a prescindere dalla
movimentazione finanziaria.
L’accento nel primo caso è posto sull’obbligazione finanziaria mentre nel
secondo caso sull’attività svolta.
Questo conduce al fatto che la stessa operazione rilevi effetti diversi a
seconda che si consideri la competenza finanziaria potenziata o la compe-
tenza economica.
Ad esempio una manutenzione terminata, per la quale il fornitore emette la
fattura all’Ente Locale l’anno successivo, non fa nascere, secondo il prin-
cipio finanziario, alcun debito non essendosi perfezionata l’esigibilità ma
da un punto di vista economico il costo è imputato all’esercizio in cui è
stata terminata la prestazione.
Il principio di competenza finanziaria permette di autorizzare un terzo ad
incassare o pagare un’obbligazione attiva o passiva. Viene applicato per
quelle operazioni che trovano la loro sintesi nei tipici documenti di conta-
bilità pubblica - il bilancio finanziario ed il rendiconto consuntivo. Il princi-
pio di competenza economica invece viene applicato per rappresentare il
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