Il Commercialista Veneto n.233 (SET/OTT 2016) - page 2

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NUMERO 233 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2016
IL COMMERCIALISTA VENETO
CLAUDIO POLVERINO
Ordine di Gorizia
Scissione societaria: responsabilità
solidale delle beneficiarie
DIRITTO SOCIETARIO
L
a Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23342 depositata il 17
novembre 2016, ha ribadito il proprio orientamento sul carattere
ampio della responsabilità solidale delle beneficiarie (sia nella scis-
sione totale che parziale), in relazione agli obblighi tributari della
società scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale
l’operazione ha avuto effetto (art. 173, commi 12 e 13 del TUIR).
In breve, secondo gli Ermellini, in ambito fiscale non valgono i limiti dettati
dall’art. 2506-quater comma 4 c.c. (che circoscrive la responsabilità al valo-
re effettivo del patrimonio netto assegnato o rimasto), essendo al contrario
illimitata la menzionata solidarietà per le imposte,
le sanzioni ed i relativi interessi.
La lettura del principio di diritto enunciato nella
sentenza in rassegna (che non ci si può esimere
dal riportare integralmente) non pare dare adito a
dubbi: <<
In riferimento alle operazioni di scis-
sione societaria, ai sensi dell’art. 173 del D.P.R.
n. 917 del 1986, commi 12 e 13, gli obblighi tri-
butari della società scissa riferibili a periodi di
imposta anteriori alla data dalla quale l’opera-
zione ha effetto sono adempiuti in caso di scis-
sione parziale dalla stessa società scissa o tra-
sferiti, in caso di scissione totale, a una società
beneficiaria appositamente designata nell’atto
di scissione o individuata per legge, mentre tutte
le società beneficiarie sono responsabili in soli-
do per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli in-
teressi e ogni altro debito. I procedimenti relati-
vi ai suddetti obblighi tributari sono svolti nei confronti della società
scissa o, nel caso di scissione totale, di quella designata, ma nei confron-
ti delle società beneficiarie solidalmente responsabili possono essere
adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge e compiute le atti-
vità di riscossione, senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l’am-
ministrazione, salvo a consentire alle società coobbligate, su loro istan-
za, di partecipare ai suddetti procedimenti riguardanti la società scissa,
eventualmente proseguiti presso la designata, e di prendere cognizione
dei relativi atti. In particolare, notificato - anche in epoca successiva
all’efficacia della scissione - un avviso di accertamento alla società scis-
sa o designata riferibile a periodo di imposta anteriore alla data dalla
quale l’operazione ha avuto effetto, nessun onere sussiste a carico del-
l’amministrazione o del concessionario per la riscossione di rinnovazione
della notifica dell’avviso nei confronti della società beneficiaria soli-
dalmente obbligata, ovvero di integrazione dei requisiti di contenuto e
forma della cartella di pagamento consequenziale all’avviso rispetto a
quelli previsti per la notifica della stessa cartella ove l’operazione
societaria non avesse avuto luogo
>>.
Ebbene, non è affatto così in quanto il suddetto enunciato non rispetta la
lettera della norma in questione, la quale – come si dimostrerà in appresso –
dice tutt’altro. L’art. 173 di cui trattasi, infatti, pone una netta distinzione fra le
ipotesi della scissione totale e parziale previste dal comma 1 dell’art. 2506 c.c.,
attribuendo la responsabilità erariale alla sola società scissa, nel primo caso, ed
alla sola società designata (in solido con le altre beneficiarie), nel secondo.
Per rendersene conto, è sufficiente leggere l’articolato in questione facen-
done la seguente semplicissima analisi testuale.
A)
Il comma 12 del predetto articolo dispone che: “
Gli obblighi tributari
della società scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla
quale l’operazione ha effetto sono adempiuti in caso di scissione parziale
dalla stessa società scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, alla
società beneficiaria appositamente designata nell’atto di scissione
”.
Come si vede, la distinzione fra i due sottotipi di scissione è netta e chiaris-
sima, così come lo è l’attribuzione degli obblighi tributari pregressi alla sola
scissa, nel caso dell’operazione parziale, ed alla
beneficiaria apposita-
mente designata nell’atto di scissione
, nel caso di quella totale.
Fin qui, nulla di diverso rispetto all’enunciato della Cassazione.
B)
Il comma 13, primo capoverso, prosegue stabilendo che: “
I controlli, gli
accertamenti e ogni altro procedimento relativo ai suddetti obblighi
sono svolti nei confronti della società scissa o, nel caso di scissione
totale, di quella appositamente designata, ferma restando la competenza
dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate della società scissa
”; il che confer-
ma la netta separazione, anche ai fini delle attività di controllo e accerta-
mento, fra la scissa e la designata in ragione del tipo di operazione (parziale
o totale) posta in essere.
A questo punto, però, la Corte devia dal sentiero chiaramente segnato dal
Legislatore e, di propria iniziativa, prosegue con l’inciso, totalmente assen-
te dal testo di legge: “
ma nei confronti delle società beneficiarie solidal-
mente responsabili
…”
, facendo così intendere che esista (il che assoluta-
mente non è!) una solidarietà delle altre società beneficiarie, oltre che con
la designata, anche con la scissa (e di questa con la stessa designata), con
le conseguenze di cui si dirà oltre.
C)
Il capoverso successivo del comma 13 si oc-
cupa poi, nell’ambito della sola operazione di tipo
totale, della fattispecie in cui “
la designazione è
omessa
”, nel qual caso: “
si considera designata
la beneficiaria nominata per prima nell’atto di
scissione
”, proseguendo, dopo il punto, con: “
Le
altre società beneficiarie sono responsabili in
solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli
interessi e ogni altro debito e anche nei loro
confronti possono essere adottati i provvedimen-
ti cautelari previsti dalla legge…
”. Il che rende
evidente come l’intenzione del Legislatore nel re-
digere la norma, contrariamente all’interpretazione
dei giudici del
Palazzaccio
, nel caso della scissione
totale fosse quella di rendere solidali
Le altre socie-
tà beneficiarie
con la sola designata e non con la
scissa, per l’ovviomotivo che in tale fattispecie que-
st’ultima è destinata all’estinzione. Viceversa, nel
caso della scissione parziale, non vi è alcun motivo di estendere la responsabi-
lità della scissa alla designata ed alle altre beneficiarie, dal momento che la
scissa continuerà ad esistere rispondendo delle proprie obbligazioni.
Un equivoco assolutamente da rimuovere, essendo tale da comportare
(come nei fatti comporta) gravi conseguenze a livello sia aziendale che
economico, costituendo inoltre una potenziale turbativa alla circolazione
delle partecipazioni societarie.
Si pensi ad esempio al caso ove la società destinataria di un’operazione di
scissione parziale si veda recapitare, senza mai aver ricevuto prima alcun
atto impositivo e magari a distanza di molti anni (oltre ogni termine di
decadenza) cartelle di pagamento facenti riferimento ad accertamenti noti-
ficati alla sola società scissa, magari nel frattempo cancellata o fallita, con il
risultato di trovarsi nella condizione - alla luce dell’attuale orientamento
della Corte di Cassazione - di non potere difendersi in alcun modo, essendo
ormai gli atti prodromici divenuti definitivi, e di subire per questo motivo
conseguenze pregiudizievoli fino al rischio di essere a sua volta dichiarata
insolvente a causa di tali passività sopravvenute.
Il tutto perché, sempre secondo la Cassazione, in base all’
id quod
plerumque accidit
(e cioè ad una presunzione semplice) “
gli organi delle
società beneficiarie sono ben informati della precedente vita societaria
”;
il che porterebbe fra l’altro al paradosso che essi potrebbero venire indotti
a dare notizia delle passività erariali (effettive o potenziali) della scissa nei
documenti di bilancio di ciascuna beneficiaria, fornendo così ai soci ed ai
terzi una rappresentazione fuorviante della solidità di tali società. Situazio-
ne nella quale vendere ad un ipotetico investitore le azioni della società
destinataria e delle altre beneficiarie della scissione, considerato l’alone di
incertezza che comprensibilmente si verrebbe a creare, diventerebbe ope-
razione quanto mai improbabile e difficoltosa.
Una stortura a cui il Legislatore potrebbe senz’altro porre rimedio sempli-
cemente aggiungendo un breve inciso chiarificatore nel comma 13, ovvero
con una norma di interpretazione autentica, oppure ancora prevedendo
l’estensione della solidarietà illimitata alla società destinataria ed alle altre
beneficiarie solo nel caso dell’operazione fraudolenta (analogamente a
quanto previsto dall’art. 14, commi 4 e 5, del D. Lgs. 472/97 per la cessione
d’azienda), considerato anche il fatto che sono proprio situazioni di questo
genere, in quanto foriere di grave incertezza, le cause che contribuiscono a
dissuadere gli investitori (stranieri e non) dall’intenzione di acquistare par-
tecipazioni nostro Paese.
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