Il Commercialista Veneto n.230 (MAR/APR 2016) - page 27

NUMERO 230 - MARZO / APRILE 2016
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IL COMMERCIALISTA VENETO
Alessandro Solidoro
Speciale anti-riciclaggio
PASQUALEDEBIDDA
Gen. C.A. della Guardia di Finanza
Importanza e responsabilità dei Dottori
Commercialisti per il contrasto al crimine
finanziario e alla penetrazione mafiosa
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1.
Premessa
Parlare di sistema
antiriciclaggio
e dell’importanza che nel contrasto al crimine
organizzato ed alla penetrazione mafiosa riveste il ruolo dei commercialisti significa
prima di tutto sottolineare che oggi l’attività del commercialista riveste una funzione
fondamentale fra i destinatari della normativa antiriciclaggio.
I commercialisti, infatti, per la specifica preparazione e competenza, devono essere
consapevoli della loro responsabilità conseguente principalmente agli obblighi di
adeguata verifica della clientela ed all’eventuale inoltro delle segnalazioni di operazioni
sospette.
Come è noto gli adempimenti richiesti ai soggetti sottoposti agli obblighi di
“collaborazione” in quanto funzionali all’individuazione di condotte “a rischio”
rappresentano degli strumenti indispensabili per la ricostruzione di specifiche
transazioni, rendendo agevole l’individuazione dell’origine e della destinazione delle
somme movimentate (la c.d. tracciabilità), nonché l’identificazione degli effettivi
titolari delle relative ricchezze.
Una precisazione: nel corso dell’intervento parlerò genericamente di Criminalità
Organizzata (C.O.) per designare sodalizi sia di criminalità finanziaria sia di
organizzazione mafiosa, visto che al di là dei metodi che caratterizzano l’associazione
di stampo mafioso, le finalità conseguite attraverso il riciclaggio mirano sempre
all’arricchimento dei patrimoni, acquisiti illecitamente, occultandone la provenienza.
Non farò riferimento ad una specifica area geografica, tanta è ormai la capillare
espansione e la penetrazione finanziaria della criminalità.
2.
Scenario
Il Presidente del Senato Grasso non ha mancato di evidenziare come “la holding del
riciclaggio sia la prima azienda del Paese, davanti a un colosso come ENI, che è tra
le venti maggiori imprese internazionali”. Trattasi di un’impresa in grado di produrre
410 milioni di euro al giorno, 17 milioni di euro l’ora, 285 mila euro al minuto, 4750
euro al secondo. È infatti noto che la criminalità organizzata si inserisce nel mercato
legale assumendo i modelli tipici dell’impresa: l’anello di collegamento tra le attività
legali e quelle illegali è rappresentato proprio dal riciclaggio del denaro di origine
illecita, connessa cioè alla commissione di gravi reati spesso attuato mediante
operazioni finanziarie complesse e articolate.
Il processo di globalizzazione, che ha caratterizzato l’intenso e rapido sviluppo
delle relazioni politiche, sociali, economiche e finanziarie, soprattutto negli ultimi
decenni, ha contribuito ad accrescere in maniera esponenziale non soltanto le
opportunità di crescita economica e di sviluppo delle imprese legali, ma anche
quelle dei gruppi criminali, sempre più sofisticati e operanti su mercati ormai
transnazionali.
La globalizzazione, infatti, ha favorito anche il proliferare di abusi del sistema
finanziario – mediante l’attività di riciclaggio – ad opera delle consorterie criminali.
In merito vorrei richiamare l’attenzione proprio sull’attuale fase storica che ha
visto il perdurare di una gravissima crisi economica globale con pesanti danni sul
sistema Paese, coinvolgendo famiglie e mondo imprenditoriale italiano (e mondiale).
Come si può leggere nelle relazioni ufficiali le indagini svolte dalle Forze di Polizia
(FF.PP.), sotto la direzione delle Procure Distrettuali, hanno segnalato “
zone grigie”
che consentono alla C.O. di reinvestire le liquidità illecitamente prodotte, soprattutto
attraverso il traffico di sostanze stupefacenti, nell’economia legale.
La consorteria criminale, infatti, deve far perdere le tracce dei capitali illeciti,
servendosi anche dell’opera di veri professionisti, che pongono al servizio della
criminalità le loro conoscenze imprenditoriali e finanziarie.
Molti imprenditori in questo momento di crisi si affidano, spesso
inconsapevolmente, a personaggi legati alla C.O. pur di salvare le attività di impresa
magari sull’orlo del fallimento.
Il pericolo oggi è che la criminalità offra:
- servizi,
- capitali,
- manodopera;
dunque una criminalità finanziaria!
Senza contare gli interessi della criminalità di varie etnie, presenti sul territorio, che
si interfacciano nella perpetrazione di reati.
Ricordo, poi, che la C.O. oggi è trasnazionale e sfrutta proprio
l’internazionalizzazione delle transazioni finanziarie, basate sulla libertà di
movimento dei capitali per svolgere l’attività delinquenziale, spostando gli illeciti
guadagni in altri Stati più favorevoli, anche sotto il profilo normativo
2
.
Ed è con il riciclaggio che questo avviene.
La C.O., peraltro, utilizza taluni fattori che caratterizzano le imprese moderne (e in
ciò dimostrando una radicale trasformazione di cui devono tener conto anche gli
ordini professionali), attraverso operazioni che si basano sull’uso delle attuali reti
finanziarie mondiali ad alta tecnologia informatica.
Viene altresì messa in evidenza la strategia da parte della C.O. (assai pericolosa che
a parer mio deve costituire un punto di riflessione per gli attori dell’anti-riciclaggio)
di
mascherare
le aziende, in modo da intrecciare, nel contesto dei mercati nazionali
ed internazionali, il mercato legale con il mercato illegale.
E’ interessante notare che dall’esame delle Segnalazioni Operazioni Sospette (SS.
OO. SS.) emerge l’importante ruolo attribuito alle tipologie di ordine fiscale. Le
violazioni alle norme tributarie, infatti, costituiscono uno degli strumenti utilizzati
per favorire condotte criminose tali da immettere in attività economiche,
apparentemente lecite, disponibilità derivanti da altri reati.
In effetti il riciclaggio e le frodi fiscali (perpetrate in gran parte attraverso l’emissione
e l’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti) presentano profili di contiguità
sostanziale, dove spesso è arduo accertare se, apparentemente, trattasi di una frode
che mira esclusivamente all’evasione o se, invece, nasconde una operazione che
tende al riciclaggio di denaro sporco.
I profitti che traggono origine da ricchezze non dichiarate, per precostituire fondi
neri, necessitano, infatti, di condotte di occultamento, sostituzione e trasferimento
per assumere una parvenza di liceità e, come dimostrano le esperienze operative
maturate sul campo, la C.O. non può evitare di fare ricorso a tecniche utilizzate a
livello internazionale per evadere le imposte e giustificare il trasferimento di capitali
con una apparente motivazione di natura commerciale o finanziaria.
Penso, ad esempio, ai trasferimenti di proventi in Paesi ancora non collaborativi
(paradisi fiscali e finanziari – piazze off-shore).
La varietà delle interconnessioni illecite che possono verificarsi in ambito globale
sono ampie, considerando anche i diversi sistemi impositivi esistenti.
3
Per questo motivo a livello internazionale (OCSE, UE, USA, GAFI
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…) c’è uno
sforzo intenso per favorire una più ampia cooperazione tra Stati attraverso scambi
di informazione (anche tra Stati ritenuti Paradisi Fiscali, per scardinarne l’anonimato
e vincere il segreto bancario a favore di una autentica trasparenza).
Ora è vero che simili accordi hanno una matrice fiscale, ma intercettare i flussi
finanziari costituisce non solo un metodo investigativo per individuare ruoli e
responsabilità, ma significa anche colpire le organizzazioni criminali nelle loro più
insidiose manifestazioni e tutelare in definitiva l’economia sana.
E’ la dimostrazione della consapevolezza da parte degli Stati che, se si vuole
combattere il riciclaggio dei sodalizi criminali, occorre sfruttare soprattutto gli
strumenti tipici della lotta all’evasione fiscale (la IV direttiva anti-riciclaggio riprende
questo concetto).
Se alcuni Stati ritenuti fino a poco tempo fa paradisi fiscali hanno accettato forme
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Relazione presentata nel corso del Convegno: “Procure della Repubblica e Consigli di Disciplina: ambiti di intervento per il rispetto dei principi deontologici e il contrasto alla
criminalità economica“, tenutosi a Mestre il 27/2/2016.
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Anche tenendo conto della eterogeneità delle definizioni di crimine organizzato nei vari Paesi europei. Esistono, infatti, giurisdizioni differenti
anche tra Stati della UE (tre approcci alla criminalizzazione della C.O., derivanti dalla tradizioni giuridiche degli Stati - civil law, Paesi scandinavi, common law). I Paesi
Scandinavi per esempio ancora mostrano una tradizionale sfiducia verso l’introduzione di reati associativi.
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Negli ultimi anni sul piano strategico si è avvertita la necessità di continuare nell’opera volta al rafforzamento del dispositivo di aggressione sul piano patrimoniale dei sodalizi
criminali (nuova legislazione antimafia – legge n. 136 del 2010 e D. Lgs. n.159 del 2011). Nell’ambito degli strumenti messi a disposizione, gli accertamenti patrimoniali hanno
una rilevanza fondamentale. Tale dispositivo ha rimarcato il concetto di pericolosità sociale, estensivamente applicabile, sia pure a determinate condizioni, anche a soggetti
denunciati per reati di natura fiscale. In realtà la norma consente l’applicazione di misure di prevenzione anche ad una serie di reati non strettamente di C.O. ma comunque
qualificabili di allarme sociale come i reati fiscali.
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GAFI: Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale
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