Il Commercialista Veneto n.230 (MAR/APR 2016) - page 30

30
NUMERO 230 - MARZO / APRILE 2016
IL COMMERCIALISTA VENETO
12
Con riferimento al contrabbando segnalo quello TLE (tabacchi lavorati esteri) che un italiano su tre considera poco grave, ma che produce ingenti guadagni alla C.O.. Di serie
b viene anche considerato il fenomeno della contraffazione. Sono fenomeni che vedono alleate consorterie di vari Stati che operano a livello mondiale.
13
Attenzione all’obbligo di astensione previsto dall’articolo 23 del decreto 231, allorquando non si è in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela.
In questi casi non si possono instaurare prestazioni professionali e prima di effettuare la segnalazione all’UIF occorre astenersi dall’eseguire operazioni per le quali si sospetta
una relazione con il riciclaggio. Trattasi di una misura che va valutata con molta cautela e con alto senso di responsabilità, tenuto conto che allorquando ci si dovesse trovare
di fronte un soggetto appartenente direttamente o indirettamente alla C.O. un comportamento poco lineare o superficiale potrebbe avere conseguenze gravi.
-
nel settore degli appalti pubblici (ricordo che questo campo è particolarmente
insidioso per la libera concorrenza e per i tentativi di corruttela);
-
nel settori dei rifiuti tossici e nei settori in cui si richiedono contributi
comunitari.
L’elencazione chiaramente è sempre esemplificativa, tenendo conto che la C.O.
tende ad intervenire laddove c’è una impresa, una ricchezza da spolpare, senza
contare i traffici di stupefacenti, armi, di contrabbando, e così via, che interessano
le organizzazioni criminali. L’infiltrazione può avvenire anche in settori che non
richiedono particolare competenza imprenditoriale come il commercio al dettaglio,
l’edilizia, la ristorazione…, ricordando che in qualche caso il denaro reinvestito
proviene da attività illecite particolarmente gravi come il traffico di stupefacenti
che nelle regioni ricche trova facile distribuzione e favorisce così il radicamento di
associazioni criminali.
La particolare pericolosità è poi data dal fatto che normalmente si ritiene che la
C.O. sia sempre collegata ad attività violente (agguati, sparatorie, aggressioni armate,
omicidi). Non c’è dubbio che la C.O. agisca anche conmetodi violenti ed intimidatori,
ma oggi nelle aree economicamente ricche i sodalizi criminali, come già detto, si
muovono come organizzazioni inserite in ambienti dall’apparenza legali, laddove è
possibile un più agevole occultamento dei proventi da delitto, ma soprattutto il
controllo di attività lecite piegate alla esigenza della criminalità.
Una C.O. silente, che cerca di evitare manifestazioni appariscenti!
E’ un concetto da tenere presente!
E’ vero che trattasi pur sempre di un adempimento a carattere valutativo e non di un
obbligo generalizzato per ogni operazione economica.
E’ vero che la segnalazione non è automatica, ma frutto di un esame complessivo di
tutti gli elementi a disposizione sul cliente, al fine di segnalare unicamente quelle
situazioni che fanno sorgere sospetti sull’operazione.
Ed è vero che il metodo valutativo muove dalla considerazione che, nella maggior
parte dei casi, la configurazione oggettiva dell’operazione è di per sè neutra e quindi
non consente di individuare con immediatezza le finalità sottostanti
(
non si richiede
perché non è previsto e non è di competenza: come detto non siete investigatori di
polizia). Ma proprio perché trattasi di un adempimento a carattere valutativo, deve
emergere un elevato senso di responsabilità quando si affrontano tematiche di
questo tenore, che, come si è detto, riguardano aspetti fondamentali della vita
sociale e della sicurezza dei cittadini, oltrechè del corretto funzionamento delle
libertà economiche, tanto pericolosa si presenta l’infiltrazione della C.O. nell’attuale
contesto di crisi. Vorrei sottolineare che in caso di dubbio, è sempre opportuno
inoltrare la segnalazione, perché se a voi viene un dubbio vuol dire che qualche
aspetto dell’operazione o del cliente non è chiaro!!
Ritorna il contenuto dell’art. dell’art. 3 del decreto 231: la collaborazione attiva!
Tutti siamo responsabili e tutti dobbiamo collaborare ognuno con il suo segmento
di obblighi e di senso etico- deontologico.
13
4. Conclusioni
Per concludere voglio ribadire che il vostro compito, rafforzato dalle disposizioni
della IV Direttiva, assumerà sempre più una importanza fondamentale, nella misura
in cui la vostra attività sarà svolta collaborando attivamente con le altre autorità di
Vigilanza e controllo, incrementando quello scambio di informazioni che è cardine
della lotta alla C.O.
Nel contrasto alla C.O. infatti tutti gli attori interessati alla lotta al riciclaggio hanno
lo stesso obiettivo, non ci sono e non ci devono essere conflitti o contrapposizioni
di interessi; le norme tutelano pienamente la riservatezza e la vostra competenza è
e sarà una formidabile arma per fornire alla UIF, alla GdF, alla DIA, quelle
informazioni utili per procedere alle investigazioni di polizia.
In definitiva in questo campo lo spirito collaborativo è vincente e il senso di
responsabilità assume un valore altamente etico, dove le norme sono lo strumento,
ma la deontologia professionale deve emergere in tutta la sua forza, in un momento
in cui il senso della nostra civile condotta morale sembra essersi affievolito, come
purtroppo dimostrano le cronache di malaffare che ogni giorno i media ci
propongono.
E l’attività di ogni attore anti-riciclaggio è fondamentale per aiutare un sistema che
ancora risente della crisi economica, preda facile per le mire della C.O.
In questo contesto gli Ordini e Collegi professionali hanno sicuramente il compito
di svolgere un ruolo attivo di promozione e controllo sulla correttezza ed efficacia
dei presidi antiriciclaggio adottati dai relativi iscritti.
Ritorno sull’importanza del ruolo che possono avere gli Ordini professionali.
Un’ultima precisazione: noi stiamo parlando di riciclaggio, ma solo per opportuna
precisazione sappiamo che quanto detto oggi vale anche per la lotta al terrorismo!
Importanza e responsabilità
dei Dottori Commercialisti
SEGUE DA PAGINA 29
Criminalità d’altri tempi
Il Collega Paolo Lenarda ci
segnala questo interessante
documento, che rappresenta
una Nota Segnaletica
redatta dalla Guardia di
Finanza di Udine nel 1917.
La “persona pericolosa per
la sicurezza tributaria”
viene delineata non solo nei
suoi tratti somatici, ma
anche attraverso la
descrizione dei denti
“guasti”, delle mani
“grossolane, con
deformazioni per lavori
abituali”, del linguaggio
“dialettale”,
dell’abbigliamento abituale
“trascurato, da contadino”.
Sono poi descritte le ragioni
della pericolosità della
persona schedata:
“Fagherazzi Costante, fu
Agostino e fu Maria Teresa,
nato il 4.10.1891, e
residente a Belluno, fraz.
Pedecastello, contadino; il
10.1.917 denunziato dal
Comando Tenenza Guardia
di Finanza di Belluno per
fabbricazione clandestina di
litri 50 di grappa con
l’aggravante
dell’associazione”.
Altri tempi, decisamente.
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36
Powered by FlippingBook