Il Commercialista Veneto n.230 (MAR/APR 2016) - page 29

NUMERO 230 - MARZO / APRILE 2016
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IL COMMERCIALISTA VENETO
Alessandro Solidoro
attività. Verifiche inadeguate o superficiali da parte dei soggetti obbligati non
consentono, talvolta, un’attenta valutazione dell’origine dei beni, denaro o altra
utilità. Talvolta emergono gravi carenze nelle procedure; carenze che spesso nascono
per sottovalutazione dell’attività da svolgere, per il modo di trattare i PEP
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o
semplicemente perché è carente l’organizzazione della struttura che opera o perché
il personale preposto non è adeguatamente formato (la formazione è fondamentale!).
In verità è importante riaffermare il concetto che il senso di responsabilità per
combattere il crimine organizzato passa per un convincimento comune di
collaborazione e soprattutto per un elevato senso etico-deontologico che supera il
semplice adempimento, peraltro doveroso, di una norma.
In altre parole, l’adeguata verifica della clientela costituisce la necessaria premessa
per valutare, al sorgere di sospetti e anomalie, l’inoltro di SS.OO.SS., ricordandosi,
però, che l’attività del professionista è svolta sempre in un’ottica ex ante e non con
approfondimenti in qualche modo assimilabili a quelli di natura squisitamente
investigativa che - è bene ribadirlo - non sono affatto richiesti!
A voi è solo richiesta massima attenzione ad accertare sulla base degli elementi e
dati disponibili :
l’identità del cliente, il vero oggetto dell’operazione e le
modalità di esecuzione
.
Non siete poliziotti, non dovete fare investigazioni!
Cosa dice la IV direttiva? Richiamo in questa sede solo due concetti:
-
l’approccio basato sul rischio, che consiste in una serie di misure con il fine
di indirizzare le risorse verso situazioni più a rischio, graduando l’ambito degli
accertamenti in relazione alla insidiosità delle operazioni poste in essere. Si valutano
in particolare (la Commissione UE) i settori del mercato maggiormente esposti, i
rischi associati a ciascun settore interessato, i mezzi più diffusi cui ricorrono i
criminali per il riciclaggio. Il tutto con un sistema integrato con gli Stati Membri;
-
migliore trasparenza sulla figura del titolare effettivo con riferimento in
particolare alle persone giuridiche e ai trust, prevedendo che all’interno di ogni
singola società sia individuato un soggetto depositario delle informazioni sul titolare
effettivo, cui potranno rivolgersi le Autorità investigative e i soggetti obbligati a
svolgere l’adeguata verifica. E’ oggetto di valutazione la possibilità di interessare le
Camere di Commercio.
Trattasi di disposizioni che rendono più agevole il compito dei soggetti interessati,
conferendomaggioreobiettivitànelleprocedureper valutare il rischioemaggiori garanzie
per individuare il titolare effettivo. Vorrei, per concludere, soffermarmi ora sul ruolo
della segnalazione di operazione sospetta
,
che rappresenta sicuramente la misura più
incisiva nell’ambito della strategia di contrasto al riciclaggio da parte della C.O.
Ai sensi dell’art. 41 del decreto 231/2007, la segnalazione va inviata all’Unità di
Informazione Finanziaria, senza ritardo, quando almeno uno dei destinatari degli
obblighi antiriciclaggio,
sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare
che
siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio.
Pertanto ai fini dell’individuazione dell’operazione da segnalare all’UIF, si tiene
conto di tre possibili situazioni di “pericolo”, tra loro alternative, in cui il
professionista:
- ha maturato il semplice sospetto;
- ha ragionevoli motivi per sospettare;
- è a conoscenza, anche se solo presunta, poiché ancora non dimostrata sotto il
profilo giuridico.
La comunicazione non è strettamente legata al concetto penale di riciclaggio o di
reimpiego di denaro o di beni, bensì a tutti i casi di cui all’art. 2 del decreto 231,
articolato molto ampio di natura amministrativa, che dà rilievo anche alla nozione di
auto-riciclaggio (peraltro oggi reato).
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E’ sufficiente
un sospetto, una
operazione
anomala, un uso disinvolto di contante che può determinare l’inoltro di una
segnalazione…. Ciò significa che i professionisti devono segnalare operazioni
sospette, anche nel caso in cui sia lo stesso cliente ad essere sospettato di aver
commesso il reato presupposto, qualunque esso sia, ivi compreso, naturalmente un
reato tributario in grado di generare profitti.
Quasi sempre i reati fiscali (e la corruzione) lasciano nelle transazioni tracce di
anomalia, comportando l’immediata segnalazione all’UIF.
Il DM 16.04.2010 del Ministero della Giustizia ha elencato degli indicatori di
anomalia che possono agevolare l’individuazione di operazioni sospette proprio
per i professionisti e revisori contabili. Gli indici attengono :
-
al comportamento del cliente (es: informazioni inesatte, false, documenti
identificativi che appaiono non autentici o falsi, riluttanza a fornire informazioni,
rinuncia immotivata ad eseguire l’operazione quando vengono richieste informazioni
sulla prestazione, rifiuto di fornire indicazioni sullemodalità di pagamento, familiarità
inusuale nella conoscenza dei presidi anti-riciclaggio, presenza di persone terze il
cui ruolo non è chiaro, importi significativi alla base dell’operazione, sospetto di
procedimenti penali in corso o in misure di prevenzione, motivi non chiari della
operazione richiesta in Paesi con normativa anti-riciclaggio non equivalente
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……);
-
alle modalità di esecuzione delle operazioni (es: richiesta di prestazioni
aventi oggetto o scopo non compatibile con profilo economico-patrimoniale o con
l’attività del cliente) ;
-
alle modalità di pagamento della prestazione
(es: proposta di regolare i
pagamenti con sistemi inusitati o incoerenti rispetto all’operazione).
Ma considerando gli ingenti guadagni che certe operazioni fiscali generano alla C.O,
vorrei ricordare schemi di operazioni anomale che anche l’UIF ha evidenziato in
data 15.02.2010 e in data 23.04.2013, i quali in linea di massima richiamano le
stesse tecniche già indicate in precedenza:
Mi riferisco in particolare :
-
alle cosiddette frodi carosello, contrassegnate dalla presenza di entità prive
di effettiva organizzazione e consistenza economica, anche interposte
e costituite
per non versare l’IVA comunitaria;
-
alle frodi commesse attraverso fatture per operazioni inesistenti, comprese
le sotto-fatturazioni delle vendite e le sovra-fatturazioni degli acquisti;
-
fenomeni di estero-vestizione
e operazioni che coinvolgono l’estero quali
acquisto o cessione o investimenti di crediti.
In questo novero, rientrano le recenti
comunicazioni relative all’utilizzo illecito
dei
trust
e delle carte di pagamento, che si aggiungono a quelle emanate in passato in
relazione a fenomeni di particolare allarme sociale
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.
Per confermare quanto detto a proposito della connessione tra reati fiscali e riciclaggio,
faccio presente che la IV direttiva anti-riciclaggio inserisce i reati fiscali nella gamma
di reati che qualificano un’attività criminosa, tale da costituire il presupposto del
riciclaggio. La direttiva prevede che gli Stati dovranno adottare misure volte a
rendere efficaci meccanismi di cooperazione e scambio di informazioni (anche fiscali)
tra le autorità di indirizzo, le Autorità di vigilanza e la altre Autorità competenti che
operano in materia di antiriciclaggio nel singolo Paese.
Non emerge, però, una definizione comune di reato fiscale, circostanza che non
potrà armonizzare le attività criminose in materia tributaria quali presupposto di
attività criminose per il reato di riciclaggio. Ma qui il problema diventa più complicato
perché coinvolge, più in generale, le politiche fiscali degli Stati Membri.
Ma al di là dei metodi per ripulire il denaro (ricordo operazioni finanziarie che si
avvalgono di strutture, società utilizzate, come riferito, per evadere il fisco la cui
finalità è poi quella di non consentire la tracciabilità dei flussi
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e non ricondurre ai
veri soggetti responsabili), i settori economici di rischio possibile sono sempre
quelli noti identificabili :
-
nell’import ed export di merci ad alta incidenza fiscale spesso
contrabbandata;
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Importanza e responsabilità
dei Dottori Commercialisti
SEGUE DA PAGINA 28
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La legge (art. 28 decreto 231) ha poi previsto casi in cui va eseguita una procedura rafforzata, quando il rischio di operazioni di riciclaggio può aumentare. Sono misure aggiuntive
a quelle ordinarie di identificazione del cliente :- quando il cliente non è fisicamente presente;- in caso di PEP.In questi casi si adotteranno sempre i soliti adempimenti di adeguata
verifica, ma in modo più attento, rigoroso e vigile ad esempio non limitandosi ad acquisire informazioni tramite il cliente in sede di identificazione, ma acquisendo ulteriori dati
e conferme attraverso pubblici registri. La norma cioè suona come un campanello d’allarme.In merito al rischio più elevato vorrei sottolineare che questo termine va utilizzato
con responsabilità nel senso che l’approfondimento deve essere una costante, in quanto ci sono casi in cui se l’approfondimento non si fa con la dovuta attenzione, potrebbero
non emergere situazioni rilevanti da valutare per una eventuale segnalazione di operazione sospetta!!!!
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L’art 2 del D. Lgs. 231 prevede un obbligo di segnalazione nei casi di sospetto sulla “a) conversione o trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono
da attività criminosa,…… allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze
giuridiche delle proprie azioni……. b) l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, movimento, proprietà di beni e dei diritti sugli stessi,
effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengano da una attività criminosa….. c) l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento
della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa…….. d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l’associazione per commettere
tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione”.
Come si vede è una definizione molto ampia, tale da ricomprendere ipotesi di auto-ricicalggio.
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Sono Paesi e Territori con normativa equivalente quelli indicati nel DM del MEF 1 feb 2013 tra i quali: Australia Brasile Canada Hong Kong India Giappone Repubblica di Corea
Messico Singapore USA Repubblica di Sudafrica Svizzera. Tra i territori rientrano anche: Aruba, Curacao, Wallis e Futuna, Polinesia Francese…….
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Qualora il cliente dell’intermediario sia una società fiduciaria si procede secondo le seguenti istruzioni: a) se la fiduciaria agisce per conto dei fiducianti, la fiduciaria dovrà fornire
per iscritto tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di cui sia a conoscenza sui fiducianti quali titolari effettivi, ove i fiducianti siano persone diverse dalle persone fisiche,
vanno verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi; b) se la fiduciaria agisce in nome e per conto proprio, vanno identificati i dati del titolare o dei titolari effettivi. Per la
fondazioni e i trust il titolare effettivo va identificato: a) nelle persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio, quando i futuri beneficiari siano già stati determinati,
viceversa nelle persone nel cui interesse principale nel cui interesse è istituita o agisce il trust o la fondazione, b) nelle persone fisiche che esercitano il controllo, anche di fatto,
sul 25% o più del patrimonio, c) se diverso in ciascun trustee del trustse non già identificato.
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Un elemento di sospetto a norma dell’art 41 del decreto 231 è il ricorso frequente e non motivato al contante. Per sua stessa natura il contante ostacola l’attività di verifica e
approfondimento sull’origine e sulla identificazione dei flussi. L’informazione trasmessa dai soggetti obbligati attraverso le SS.OO.SS. è fondamentale per l’identificazione delle
fattispecie di riciclaggio, soprattutto quando la rilevazione avviene con sistemi di monitoraggio che prescindono dalle soglie di registrazione (AUI), di cui evidentemente i soggetti
intenzionati mostrano di essere a conoscenza (Banca d’Italia Rapporto Annuale dell’UIF-2015). C’è bisogno dunque sempre di una maggiore collaborazione tra i soggetti interessati.
Come particolare interesse rivestono oggi le cosiddette valute virtuali, il cui acquisto e vendita pongono problemi di tracciabilità (rete BITCOIN, che consente la detenzione e il
trasferimento anonimo di monete elettroniche). Si pensi poi agli innovativi sistemi di pagamento tramite POS che, grazie all’assenza di vincoli georeferenziali ed alla possibilità di
movimentare denaro in tutto il pianeta con internet o a dispositivi di telefonia mobile, rendono complicata la localizzazione dei conti correnti interessati dalle transazioni.
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Con riferimento al contrabbando segnalo quello TLE (tabacchi lavorati esteri) che un italiano su tre considera poco grave, ma che produce ingenti guadagni alla C.O.. Di serie
b viene anche considerato il fenomeno della contraffazione. Sono fenomeni che vedono alleate consorterie di vari Stati che operano a livello mondiale.
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