Il Commercialista Veneto n.229 (GEN/FEB 2016) - page 30

30
NUMERO 229 - GENNAIO / FEBBRAIO 2016
IL COMMERCIALISTA VENETO
delle società benefit (come benefici fiscali, sgravi
contributivi, agevolazioni finanziarie, facilitazioni
nell’aggiudicazione di appalti pubblici o altre).
Ritengo che bene abbia fatto il legislatore in questa
fase a non riconoscere tali agevolazioni, evitando il
rischio della corsa al modello per ottenere i vantaggi
nel breve termine che fossero stati previsti senza
capirne fino in fondo la filosofia e determinando
l’insuccesso del modello stesso
4
.
Gli imprenditori che scelgono di adottare il modello
delle società benefit sono invece convinti che la
massimizzazione del valore passi attraverso il
riconoscimento, la tutela e la promozione del contesto
nel quale l’impresa si inserisce. Il vantaggio
competitivo per queste società non sta quindi nel
riconoscimento di eventuali agevolazioni, ma nell’essere
riconosciute dal mercato – e perciò dai consumatori,
dai fornitori, dal sistema finanziario – come imprese
virtuose e quindi da finanziare, dove lavorare e dalle
quali comprare. Diverse ricerche evidenziano, infatti,
che le imprese attente a tali aspetti producono in media
migliori risultati economici, sono più attraenti per gli
investitori, hannomaggiore facilità di accesso al credito
e capacità di richiamare talenti
5
.
La comunicazione diventa dunque fondamentale per
tale tipologia di società ed è per questo che il legislatore
italiano ha correttamente previsto che le società benefit
siano soggette alle disposizioni in materia di pubblicità
ingannevole, di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007,
n. 145 e alle disposizioni del codice del consumo, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. La
vigilanza, fondamentale per un corretto sviluppo di
tale modello societario intermedio tra profit e non
profit, è demandata quindi all’Autorità garante della
concorrenza e del mercato.
Se le società benefit saranno in grado di imporsi e
indicare una via nuova per fare impresa dipenderà da
molteplici fattori:
dalla capacità degli amministratori di essere
credibili agli occhi degli investitori nel perseguimento
degli obiettivi di beneficio comune e di saper trovare il
giusto equilibrio nelle loro scelte
dalle modalità con le quali verranno
eventualmente valutati e sanzionati i comportamenti
non conformi alla norma ed agli statuti societari
6
dalla qualità dell’informazione che verrà fornita
all’esterno sulla base di standard da costruire per
misurare adeguatamente l’impatto sociale delle
decisioni assunte (lo sviluppo delle B Corp negli USA
sta avendo successo anche grazie alla qualità ed
indipendenza dell’organizzazione B Lab).
L’ordinamento giuridico, pur importante, sarà uno degli
elementi utili per la diffusione di tale modello di
business, insieme ad altri quali la comunicazione di
impresa, il marketing, i sistemi di misurazione di
performance non strettamente finanziarie, la qualità
dell’assistenza che le categorie professionali sapranno
offrire, ecc.. La chiave del suo successo dipenderà
tuttavia dai moltissimi imprenditori che credono nella
possibilità di fare impresa e contemporaneamente
contribuire allo sviluppo sociale e per i quali la società
benefit , come evidenziato dal prof. Stefano Zamagni
[…] assicura un vantaggio competitivo
straordinario: la reputazione. Nella testa dei
consumatori scatterà un meccanismo che porterà a
chiedere conto alle aziende che non avranno il “bollino
blu” le ragioni di questa mancata scelta […]
”.
L
ARIFORMADELFALLIMENTO predisposta dalla Commissione Rorford è pronta
da tempo. Ora ha passato anche il vaglio di Confindustria (
Il Sole 24 Ore
del 22
novembre 2015). Lo schema di legge delega è stato già anticipato in sede di convegni
vari e trova un consenso generale.
Ci permettiamo suggerire due particolari interventi, forse marginali, ma non per questo
meno importanti. Riguardano le
sanzioni e le penalità
come pure
i privilegi
.
Quanto alle
sanzioni e penalità
, si suggerisce di prevedere che le multe, ammende, pene
pecuniarie, pene accessorie e qualsiasi penalità (di ogni genere, oppure solo fiscali)
vengano annullate in caso di pagamento integrale, in sede di I riparto, del debito in conto
capitale (un po’ come è stato fatto,
una tantum
, con la legge n. 410 del 29 novembre 1997,
art. 6 bis, conversione del D.L. 29 settembre 1997 n. 328).
L’erario e gli enti coinvolti non ci rimetterebbero nulla, e i creditori potrebbero così trovare
maggiore soddisfazione.
Altra cosa, più dirompente, riguarda la
ripartizione proporzionale delle perdite
a tutti i
creditori ammessi allo stato passivo. Oggi la situazione è questa: una selva di privilegi,
frutto di poche norme di base implementate nel tempo sulla base di spinte di tante categorie.
I creditori chirografari sono così sempre più i veri paria del fallimento, quelli che ne
sopportano, sempre, il peso maggiore, se non addirittura integrale. I creditori privilegiati
assorbono quasi sempre tutto l’attivo del fallimento, il che forse non è del tutto equo. Al
di là di una necessaria rivisitazione dei privilegi, con congruo snellimento delle previsioni,
potrebbe risultare interessante una innovazione semplice. Distribuire una perdita,
necessariamente piccola, a tutte le categorie di soggetti creditori, perdita che aumenta
con il passaggio ai successivi privilegi nella scala dei privilegi stessi. Semplificando: si
potrebbe attribuire alla prededuzione il pagamento pieno, ai dipendenti una perdita dell’1%,
agli enti previdenziali una perdita del 5%, ai professionisti, artigiani e agenti una perdita
del %, alle imposte una perdita del % e così via… . Ciò per tutti i creditori, o almeno
quelli con il credito più recente. La percentuale non sarebbe rilevante per il singolo
creditore, e consentirebbe sicuramente di soddisfare più creditori; i creditori chirografari
potrebbero quindi aspirare a qualche maggiore soddisfazione, con un piccolo sacrificio
degli altri creditori.
La riforma del fallimento
Due proposte
GiuseppeRebecca
Ordine di Vicenza
S
E AQUILEIA RAPPRESENTA senza
dubbio uno dei più importanti ed
affascinanti siti archeologici italiani,
principalmente per le rovine di quella
che in epoca romana era la quarta città della
penisola per dimensione ed importanza, la sua
Basilica, dedicata alla Vergine ed ai Santi
Ermacora e Fortunato, costituisce un gioiello
senza pari, giustamente considerato Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco.
Essa lascia a bocca aperta con il suo pavimento,
venuto alla luce solo all’inizio del secolo scorso,
costituito da un meraviglioso mosaico policromo
di oltre 760 mq. (il più esteso mosaico
paleocristiano del mondo occidentale). Ma il
visitatore si sorprenderà ancora di più entrando
nella cripta degli affreschi, contenente uno
splendido ciclo con le scene della vita di
Ermacora, risalente al XII secolo; ed ancor più
scendendo nella cripta degli scavi, che lo guiderà
attraverso quattro epoche diverse, accompagnato
TRE VENEZIE DA SCOPRIRE
La Basilica di Aquileia
Basilica di Aquileia – Il mosaico paleocristiano
Basilica di Aquileia – La cripta degli affreschi
Basilica di Aquileia – La cripta degli scavi
dai fantastici animali rappresentati negli ancor
più vecchi mosaici ivi rinvenuti.
Una passeggiata sul lungo mare di Grado, ed un
buon “
boreto
” cucinato secondo la tradizione
lagunare, renderanno indimenticabile la visita.
SEGUE DA PAGINA 29
4
Esiste il concreto rischio del fenomeno del
“greenwashing“: imprese che potrebbero adottare la
forma di società benefit al solo fine di presentarsi come
virtuose senza perseguire gli obiettivi di beneficio comune
dichiarati.
5
Il paradigma è quello in virtù del quale la sostenibilità è
conveniente. Secondo l’International Finance
Corporation in cinque anni il Dow Jones Sustainability
Index, il primo indice che valuta le performance
finanziarie delle compagnie mondiali che seguono principi
sostenibili, ha registrato una performance superiore del
36,1% a quella del Dow Jones tradizionale.
6
La severità di valutazione è certamente una garanzia
per la credibilità del modello. Si consideri tuttavia che
una particolare fermezza nel giudicare i comportamenti
adottati, magari in buona fede dagli amministratori,
potrebbe portare a disincentivare i medesimi
dall’assumere incarichi in società benefit perché
considerati fonti di eccessiva responsabilità.
Le Società
Benefit
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32
Powered by FlippingBook