Il Commercialista Veneto n.224 (MAR/APR 2015) - page 11

NUMERO 224 - MARZO / APRILE 2015
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IL COMMERCIALISTA VENETO
PROFESSIONE
evitando che questa dia luogo a ingiustificati dispetti o, peggio, a pretesti da parte
del cliente per sottrarsi al pagamento di quanto dovuto al professionista sostituito.
Altro fatto che dà luogo non infrequentemente ad esposti da parte di clienti ovvero
della stessaAgenzia delle Entrate è il mancato assolvimento di obblighi burocratici,
soprattutto di natura fiscale, causato da malattie ovvero da situazioni familiari del
professionista.
Ora non si può certo addebitare al professionista il fatto di avere contratto una
malattia, né negargli il diritto, costituzionalmente tutelato, alla sanità, ovvero a
curarsi, ma bisogna accertare se il professionista ha provveduto a nominare un
sostituto, ai sensi dell’art 16 co. 8 Cod. Deontologico, o – più in generale – se la
struttura dello studio è tale da garantire, sin dal momento dell’assunzione degli
incarichi, di far fronte ai conseguenti obblighi anche in casi di avvenimenti – purtroppo
inevitabili – quali appunto le malattie o eventi familiari negativi. Non va infatti
dimenticato che, secondo l’art 8 co. 8 Cod. Deont.
“il professionista deve dotarsi
di una organizzazione materiale e personale coerente con le necessità imposte
dalla tipologia di prestazioni professionali rese”.
Proprio per evitare siffatte situazioni (e contestazioni) stiamo elaborando con il
Consiglio dell’Ordine specifiche Norme di comportamento. Dobbiamo peraltro
notare che l’organizzazione degli studi professionali (almeno per i casi che vengono
a noi sottoposti) lascia a desiderare. E’ questo d’altro canto un problema che
riguarda la professione nella sua interezza, se vuole far fronte all’attuale momento
ed alle sfide che questo presenta.
Il problema (che non riguarda evidentemente soltanto l’aspetto sanzionatorio)
dovrà formare oggetto di attenta meditazione.
Un problema assai delicato, che abbiamo sollevato, ma che comunque dovrà essere
risolto a livello nazionale, è quella della possibilità di convertire la sospensione
temporanea dall’esercizio dell’attività professionale in una sorta di pena pecuniaria
(oblazione).
Vorrei ora farvi una raccomandazione: in caso di comportamenti negligenti da parte
dei clienti, come ritardi nella trasmissione di documenti o nella convocazione di
assemblee, fate i solleciti in forma tracciabile (con lettere raccomandate ovvero con
e-mail possibilmente pec): non pensate di sollevarvi da responsabilità dicendo
“Gli
ho telefonato due volte”!
In conclusione, cerchiano di operare
con grande equilibrio, anche mediante
un’attenta e prudente interpretazione delle vigenti disposizioni.
E’ peraltro mia convinzione che sarà necessario un intervento del legislatore, che si
è limitato a dar vita ai nuovi organi senza nulla disporre, salvo vaghi riferimenti alla
situazione precedente, che pur si è voluto superare.
Cari colleghi, noi abbiamo cercato e cerchiamo di fare la buona semina, fiduciosi che
– come diceva Thomas Eliot - il buon raccolto verrà da sé.
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L'esercizio della funzione disciplinare
1.
La crescente rilevanza del principio di proporzionalità
I riferimenti al concetto di proporzionalità sono sempre più frequenti in campo
tributario: in alcuni casi il termine è usato in senso a-tecnico, volendosi indicare il
rapporto tra due grandezze reciprocamente commisurate, ma molto più spesso il
riferimento è al principio generale del diritto dell’Unione Europea di derivazione
germanica il quale impone che, tra più strumenti ugualmente idonei a raggiungere un
risultato, sia scelto quello meno lesivo per i destinatari, effettuando un bilanciamento
tra l’utilità generale che la pubblica autorità si propone di ottenere ed il sacrificio
imposto a determinati soggetti
1
.
Richiami al principio di proporzionalità sono rinvenibili in recenti atti normativi
regolanti la materia tributaria: un esempio probante, in tal senso, è la legge di delega
fiscale
2
, nella quale il principio viene richiamato in tema di semplificazione degli
adempimenti del sistema sanzionatorio e dell’attività di controllo. Non mancano
riferimenti al principio di proporzionalità anche nei documenti dell’Agenzia delle
Entrate
3
, e nelle pronunce giurisprudenziali, sia di merito che di legittimità.
La pervasività del principio di proporzionalità, che consente applicazioni sia in
campo della produzione normativa che nell’attività amministrativa, apre il campo
Principio di proporzionalità
e sindacabilità giurisdizionale
delle scelte istruttorie
dell'Amministrazione Finanziaria
ad innumerevoli possibilità di analisi. La presente indagine, tuttavia, è circoscritta
ad un ambito ristretto di applicazione del principio. Dopo una necessariamente
sommaria illustrazione delle origini e della struttura dello stesso, lo studio si concentra
sull’attività istruttoria dell’Amministrazione Finanziaria e sulla possibilità che
possa configurarsi una violazione del principio di proporzionalità quando, tra le
varie metodologie d’indagine alternative, sia scelta una forma particolarmente lesiva
del diritto di difesa, del diritto alla riservatezza o di altri interessi privati del
contribuente. La ricerca è volta, infine, a dare una risposta sulla possibilità del
contribuente di sindacare in sede giudiziale la validità dell’atto impositivo per
violazione del citato principio in fase istruttoria.
2.
Il principio di proporzionalità
2.1 Origini e natura
Il principio di proporzionalità affonda le proprie radici nel diritto tedesco, essendosi
affermato nel XIX secolo nel settore del diritto pubblico ed in particolare nell’ambito
del diritto di polizia
4
- nel quale il problema del bilanciamento tra pubblica autorità
e libertà dei singoli è particolarmente sensibile - per poi estendersi a tutto il diritto
amministrativo, assumendo decisiva rilevanza nella valutazione degli atti
amministrativi lesivi della sfera giuridica del destinatario. Come spesso accade per
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PAOLO DALLE CARBONARE
Ordine di Treviso
[1] La formula che meglio descrive il principio è quella utilizzata da FLEINER, F. («Institutionen des Deutschen Verwaltungsrechts». Tübingen, 1912, pag. 354), secondo il quale
“La polizia non deve sparare ai passeri con i cannoni”. Parimenti incisiva, in materia tributaria, l’affermazione di MARCHESELLI A.,
Sanzioni tributarie non proporzionate,
il monito della Corte di Giustizia
, in Quotidiano Ipsoa, 2 agosto 2014: “Installare, tra registratori di cassa e uscite degli esercizi commerciali, dei pungoli elettrici ad alta tensione
simili a quelli utilizzati per dissuadere dal lasciare i pascoli le mucche negli alpeggi, sarebbe probabilmente efficace per indurre a battere gli scontrini, ma sarebbe eccessivo, così
come recarsi ad effettuare un accesso e una verifica a bordo di un cingolato con cui sfondare le vetrine”.
[2] Legge 11 marzo 2014, n. 23.
[3] La circolare 25/E del 6 agosto 2014 richiama il principio in tema di indagini finanziarie (§ 2.3): “Nel ribadire, in coerenza con la passata prassi in materia, che scopo delle
indagini finanziarie è quello di ricostruire l’effettiva disponibilità reddituale del soggetto sottoposto a controllo, preme nuovamente sottolineare come le presunzioni fissate dalla
citata norma a salvaguardia della pretesa erariale devono essere applicate dall’Ufficio secondo logiche di proporzione e ragionevolezza avulse da un acritico automatismo (…)”.
[4] GALLETTA D. U.,
Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo
, Milano, 1998, pag. 12. Secondo l’autrice il termine fu utilizzato per la
prima volta da VON BERG, G. H. (Handsbuch des Teutschen Policeyrechts. 1802) con riferimento alle limitazioni del potere statuale che derivano dalla relazione tra scopo
dell’intervento e misura dello stesso. Quanto alle pronunce giurisprudenziali ANSALDI G. A.,
Principio di proporzionalità e funzioni pubbliche
. Acireale – Roma, 2012, riferisce
della sentenza Kreuzberg, pronunciata dal Tribunale amministrativo superiore prussiano il 14 giugno 1882, riguardante l’atto con il quale era stata disposta la chiusura di un’attività
di spaccio alimentare per aver questo commercializzato alcolici senza la necessaria autorizzazione. Il provvedimento, ritenuto sproporzionato, fu annullato dal giudice prussiano.
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