Il Commercialista Veneto n.224 (MAR/APR 2015) - page 4

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NUMERO 224 - MARZO / APRILE 2015
IL COMMERCIALISTA VENETO
LUCA PONTI
Avvocato inUdine
Le nuove responsabilità
civili e penali nelle società di capitali
fino a prima che entrasse in vigore la 120/2011, non penso si sarebbero raggiunti i
livelli di presenza femminile che si registrano oggi, almeno non con questa rapidità.
8.
Non teme che l’imposizione per legge del rispetto della componente
di genere (spesso, per non dire quasi sempre, femminile) possa sminuire la
considerazione e valorizzazione del merito professionale delle donne?
No.
9.
La Legge Golfo-Mosca prevede un’implementazione a
step
e una
durata decennale. Cosa prevede accadrà poi? O meglio, quale obiettivo Vi
siete poste oltre questo termine?
È davvero molto difficile provare a pensare cosa succederà dopo la fine del periodo
di durata della legge, come era impossibile per noi solo pochi anni fa immaginare la
ricaduta che ha effettivamente avuto. Abbiamo presente quali potrebbero essere i
rischi – anche grazie alle ricadute dell’esperienza norvegese che ci ha preceduto di
qualche anno – ma proprio anche attraverso la continua sensibilizzazione e il
monitoraggio costante speriamo davvero di poter raccontare una storia diversa.
10.
Nel suo nuovo ruolo di euro-deputato, Lei avrà senz’altro
un’attenzione particolare per il tema della rappresentanza di genere nei
vertici societari. Quali le iniziative in atto a livello europeo e quali vantaggi
potranno portare alle professioniste e ai professionisti italiani?
Personalmente sono impegnata a cercare di riprendere il discorso dove era stato lasciato
dalla ex Commissaria Reding riguardo alla direttiva per la promozione della parità a
livello europeo. La proposta è ferma al Consiglio, nonostante la presidenza italiana
abbia tentato di tutto per trovare un compromesso non è stato possibile raggiungere una
maggioranza, necessaria per approvare la direttiva. Ma spero davvero che l’esperienza
italiana possa essere apripista e un modello da replicare a livello comunitario.
11.
Infine, cosa vuole dire ai colleghi e alle colleghe dottori
commercialisti - che nell’ambito del sistema societario e negli organi sociali
operano - perché possano contribuire attivamente all’implementazione e
incremento della parità di genere?
Il mio augurio è che soprattutto chi ha la possibilità concreta di testimoniare il
valore dei temi di genere lo faccia anche solo candidandosi per eventuali posizioni
aperte nel proprio territorio o su scala nazionale, e che accolga con apertura il
valore professionale a prescindere dal sesso. La parità però non è solo una questione
che si chiude nell’ambito lavorativo, deve essere una consuetudine mentale, un
atteggiamento a 360° che investe tante sfere umane. Deve essere a mio avviso un
insegnamento che si apprende sin da piccoli. Abbiamo la possibilità e il dovere di
trasferirlo ai nostri figli e alle nostre figlie così che possano crescere senza nemmeno
pensarlo come un tema da affrontare, ma una naturale
forma mentis
con cui
guardano il mondo.
Grazie.
Alessia Mosca e le quote di genere
SEGUE DA PAGINA 3
DIRITTO SOCIETARIO
È
stato recentemente pubblicato, per i tipi di Giuffrè, il volume
Le Nuove
Responsabilità Civili e Penali nelle società di capitali
, redatto dagli
avvocati Stefano Buonocore, Paolo Panella, Francesca Spadetto e Luca
Ponti.
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Il volume affronta il complesso e multidisciplinare tema della
responsabilità degli amministratori di società di capitali, quotidianamente operanti
in costante equilibrio sul crinale che separa la responsabilità civile dalla
responsabilità penale; dietro ogni atto di gestione si cela un rischio, tale da
costringere l’amministratore ad una ponderata valutazione del suo operare. Le
diverse risposte che la giurisprudenza civile e la giurisprudenza penale forniscono
a problemi spesso simili, costringono alla costante ricerca di un punto di equilibrio
che passi per soluzioni interpretative innovative, avanzate dagli autori quale frutto
dell’esperienza professionale quotidiana, filtrata dalle riflessioni scientifiche di più
ampio respiro, maturate nel tempo; il sottile filo rosso che ispira l’opera è la
costante assistenza, giudiziale e stragiudiziale, di professionisti, imprenditori,
manager e sindaci nell’affrontare gli ostacoli quotidiani. Il lavoro fornisce numerosi
spunti di riflessione sui principali istituti giuridici di settore, ma - con il taglio
teorico–pratico che contraddistingue la collana - costituisce ad un tempo una fonte
di consigli per soluzioni operative di pronta necessità, fruibile anche da professionisti
di altri settori, privi di una consolidata formazione giuridica. All’avv. Luca Ponti,
apprezzato relatore in molti convegni organizzati anche dall’ADCEC delle Tre
Venezie, il CV ha chiesto di tracciare una breve sintesi delle problematiche più
rilevanti trattate nel volume, e di anticiparci alcuni dei consigli pratici ivi contenuti.
All’Autore, che ha accettato con entusiasmo il nostro invito, il Comitato di Redazione
esprime il suo sentito ringraziamento.
L’amministratore di fatto
La figura dell’amministratore di fatto, in precedenza elaborata soltanto dalla
giurisprudenza penale, si è imposta nel tempo con sempre maggiore
convinzione anche nella giurisprudenza civile fino a trovare conferme
legislative proprio in alcune norme del codice civile da cui oggi si può
ricavare il principio generale per cui l’amministratore di fatto, allorché sia
appurata l’esistenza di tutti gli indicatori tipici per la configurazione della
fattispecie, diviene del tutto equiparato, quanto a obblighi e responsabilità,
anche all’amministratore di diritto, tanto da imporre sul primo anche un
obbligo di vigilanza sul secondo.
La responsabilità del consigliere senza deleghe per l’illecito – civile
o penale – del delegato. Del sindaco per l’illecito degli amministratori
La scelta del legislatore della Riforma del 2003 è stata nel senso di superare
la generica responsabilità per omessa vigilanza degli amministratori (in
particolare non operativi per quanto qui di rilievo), in favore di un “dovere
di agire informato” e ciò con lo scopo, dichiarato, di evitare forme di
responsabilità sostanzialmente oggettiva, come si erano verificate in
passato, nella vigenza della precedente formulazione dell’art. 2392 c.c.
Un tanto, sotto il profilo civilistico, ha certo consentito di limitare le ipotesi
di responsabilità degli amministratori deleganti, anche se, si osserva, una
indeterminatezza di quello che viene definito potere (che poi è un obbligo)
di informarsi in capo a tali soggetti di fatto rischia di lasciare spazio a
contestazioni di responsabilità per il solo fatto che l’illecito si è verificato
(anche se commesso da altri). Ciò, quanto meno, nelle ipotesi in cui vi siano
dei segnali (identificati peraltro
ex post
) che, si dice, dovrebbero spingere
l’amministratore non delegato a richiedere informazioni.
Dal punto di vista, poi, della responsabilità penale, quella degli
amministratori deleganti (non operativi) è una responsabilità per omesso
impedimento dell’evento, laddove l’obbligo giuridico di cui all’art. 40, comma
2, c.p. viene individuato/ricostruito, dall’orientamento che riteniamo
preferibile, sulla base della disciplina civilistica.
Si deve peraltro evidenziare che la giurisprudenza si è spinta a riconoscere
rilievo, con richiamo alla categoria del dolo eventuale (purtroppo
indistintamente), alla conoscenza da parte dell’amministratore non operativo
di “segnali di rischio” cui si sia accompagnata la consapevole omissione di
attivazione, con accettazione del rischio che il reato venga commesso.
SEGUE A PAGINA 5
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Gli autori, tutti avvocati, hanno compendiato nell’opera il frutto delle esperienze
professionali maturate con le rispettive esperienze accademiche, ciascuno in relazione
alla proprie competenze dell’elezione: diritto societario, diritto fallimentare e diritto
penale. In particolare, l’avv. Ponti si occupa prevalentemente di diritto societario e
del diritto penale dei colletti bianchi, l’avv. Buonocore si occupa di diritto penale,
prevalentemente dei colletti bianchi, l’avv. Spadetto di diritto commerciale, con
particolare riguardo al diritto fallimentare, l’avv. Panella di diritto commerciale,
specialmente nell’ambito del diritto societario.
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