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NUMERO 224 - MARZO / APRILE 2015
IL COMMERCIALISTA VENETO
Europea, l’apporto in questione non concorrerà alla determinazione del valore doganale. Dunque:
* laddove progettati nell’Unione Europea, i capi di abbigliamento sconteranno un dazio pari a
24.000 Euro (200.000 * 12%);
* laddove progettati fuori dall’Unione Europea, il dazio sarà pari a 30.000 Euro [(200.000 +
50.000)*12%].
Si tratta di una differenza senz’altro significativa e di cui può essere interessante tenere conto in sede
di pianificazione dell’attività industriale.
Proseguendo l’esempio, si ipotizzi, invece, che i capi di abbigliamento siano prodotti in Corea del
Sud, anziché in Cina.
Con tale Paese, l’Unione Europea ha di recente sottoscritto un Accordo
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in base al quale nessun
dazio è applicabile ai prodotti in questione ai quali possa essere attribuita l’origine preferenziale. Tale
condizione, lo si precisa, si verifica solo in caso di rispetto delle regole di origine preferenziale dei
beni, contenute nei Protocolli dell’Accordo.
Dunque, un medesimo prodotto (nel nostro caso, un cappotto) fabbricato in Cina o in Corea del Sud
sconta l’applicazione di dazi, nel primo caso, del 12% e, nel secondo caso, pari a 0%.
Pertanto, laddove fosse possibile individuare un produttore coreano alternativo a quello cinese, il
risparmio in termini daziari sarebbe non indifferente.
Sempre proseguendo l’esempio, si rileva che, laddove i prodotti cinesi venissero importati in Svizzera,
essi non sconterebbero alcun dazio (fatto ovviamente salvo il rispetto dei requisiti dell’Accordo), a
fronte della recente sottoscrizione tra i due Paesi di un accordo di libero scambio
11
.
Ora, è pur vero che il medesimo prodotto, se importato dalla Svizzera nell’Unione Europea, restando
ferma l’origine cinese, sarebbe comunque sottoposto a dazio del 12%. Tuttavia permangono margini
per valutare l’impatto dell’Accordo Cina-Svizzera, che possono variare a seconda dell’attività svolta
(es. se il prodotto deve essere sottoposto ad ulteriori lavorazioni) o della destinazione del medesimo
(es. se deve proseguire per essere importato in Paesi diversi).
Atal riguardo, si segnala che anche tra la Svizzera e l’Unione Europea è in vigore unAccordo di libero
scambio in base al quale fruiscono di un trattamento daziario agevolato i beni che possano essere
considerati di origine preferenziale in base alle regole di tale Accordo
12
.
Sicché, laddove il prodotto di origine cinese ed importato in Svizzera a dazio “zero”, stante la possibilità
di attribuirgli origine preferenziale in base all’Accordo Cina-Svizzera, subisse in Svizzera lavorazioni
sufficienti per essere considerato di origine preferenziale in sede di successiva importazione nell’Unione
Europea nessun dazio verrebbe applicato nemmeno in relazione a questa seconda importazione.
Simile circostanza, in realtà, date le regole di origine dell’Accordo Svizzera-UE per lo specifico prodotto
dell’esempio (cappotto riconducibile alla voce 6101), non potrebbe verificarsi essendo prevista come
regola di attribuzione dell’origine preferenziale la trasformazione a partire da filato.
Tuttavia, l’applicazione di simile schema potrebbe essere valutata – con la necessaria attenzione e
tenendo adeguatamente conto della modalità di messa a punto del sistema produttivo rispetto alla
corretta applicazione delle regole di origine – per altri prodotti cui corrispondono regole di origine
preferenziale diverse
13
.
Concludendo, il messaggio che si intendeva trasmettere è che il diritto doganale può offrire interessanti
opportunità alle imprese che competono su scala globale. Una accorta analisi di pianificazione fiscale
internazionale non dovrebbe dunque prescindere da una analisi degli impatti doganali, pena il mancato
sfruttamento di importanti risparmi fiscali.
[10] G.U. dell’Unione Europea n. L 127 del 2011.
[11] Accordo di libero scambio Cina Svizzera, in vigore dal 1° luglio 2014.
[12] G.U. dell’Unione Europea n. L 45 del 2006.
[13] Ad esempio, indumenti per donna (di cui alla voce 6202), per i quali la regola di origine preferenziale è basata
sul criterio del valore.
Il diritto doganale: per
competere su scala globale
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