Il Commercialista Veneto n.224 (MAR/APR 2015) - page 5

NUMERO 224 - MARZO / APRILE 2015
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IL COMMERCIALISTA VENETO
Alla stessa categoria dei “segnali di rischio” si è fatto ricorso, da parte
della giurisprudenza, per la responsabilità del sindaco, per omesso
impedimento dell’evento, con la particolarità che per il sindaco si richiede
un grado di attenzione ancor maggiore, considerata la professionalità al
medesimo imposta nell’adempiere i suoi obblighi.
Con ciò, si ritiene, si è purtroppo aperta la strada a pericolosi ampliamenti
dei limiti di responsabilità, non ritenendosi necessaria, da parte della
giurisprudenza, un’indagine sulla rappresentazione effettiva dello specifico
fatto di reato poi commesso dal delegato e addirittura, in alcuni casi,
ritenendo sufficiente la prova della conoscenza del segnale di rischio in
parola, affermandosi (in particolare ad opera di una parte della giurisprudenza
di merito) che “l’amministratore delegato” avrebbe dovuto informarsi.
Si finisce così, a nostro parere, per reintrodurre ciò che il legislatore ha
voluto deliberatamente escludere, ovverosia forme di responsabilità da
posizione che riconducono la responsabilità (penale) dell’amministratore
non operativo al solo difetto di informazione e quindi, in sostanza ed in
ultima analisi, riconoscendo forme di responsabilità, si ritiene, oggettiva.
La compartecipazione criminosa nei reati fallimentari:
il concorso dell’
extraneus
portatore di interessi antagonisti.
Il concorso del professionista
.
La giurisprudenza più recente tende a punire a titolo di concorso nella
bancarotta fraudolenta distrattiva dell’intraneo anche la condotta del
soggetto che, in posizione antagonista in quanto controparte contrattuale,
acquisti dall’imprenditore beni facenti parte del patrimonio dell’impresa,
spuntando un affare; gli amministratori della società acquirente, non
essendo gravati da alcuna posizione di garanzia rispetto alla conservazione
del patrimonio della società cedente e ai creditori di questa, potranno
eventualmente concorrere nella bancarotta fraudolenta solamente mediante
una condotta di tipo commissivo, non certo per non aver impedito la
consumazione del patrimonio del fallito; la differenza con la ricettazione
prefallimentare, che punisce proprio le condotte di acquisto a prezzo (non
già favorevole, bensì) notevolmente ridotto, va rinvenuta nella presenza o
meno di un accordo, in spregio ai creditori, fra cedente e cessionario;
diversamente, laddove ne sussistano i presupposti, l’acquirente potrà al
più rispondere di ricettazione prefallimentare, eventualmente aggravata
laddove eserciti professionalmente un’attività commerciale.
La responsabilità del professionista – con particolare riguardo alla figura
del commercialista – è fenomeno dilagante nella giurisprudenza sia di merito
sia di legittimità. Quale
extraneus
, può certamente concorrere nel reato
anche il professionista il quale, mediante una consulenza e nella
consapevolezza della pregiudizialità dell’atto suggerito alle ragioni dei
creditori, agevoli il proprio cliente nella realizzazione del proposito criminoso.
Nondimeno, il professionista che assista il portatore di interessi antagonisti
che si trovi ad acquistare, affittare (aut similia) il compendio aziendale o
una parte di esso, può concorrere con il proprio cliente negli stessi termini
in cui questi ne risponde, sia a titolo di concorrente nella bancarotta
distrattiva sia a titolo di concorrente nella ricettazione prefallimentare.
Il conflitto di interessi
Il conflitto di interessi sia nelle fattispecie penali sia in quelle civili viene
prevalentemente previsto e punito soltanto allorché provochi un danno alla
società. Esiste solo nei principi generali dell’ordinamento, talvolta applicati
alle società amministrate da un’unica persona, il concetto di conflitto di
interessi rilevante a prescindere dal danno. Certamente il conflitto di interessi
rappresenta un ostacolo significativo alle politiche di gruppo, ma nel contempo
un freno per le operazioni più spregiudicate che avvantaggino, senza
corrispettivo beneficio, una sola realtà del gruppo a scapito delle altre.
Rapporti e interferenze tra il delitto di appropriazione indebita
e la bancarotta per distrazione
Fra appropriazione indebita e bancarotta fraudolenta impropria per
distrazione vi è concorso formale di reati. Ogni appropriazione indebita
avente ad oggetto il patrimonio dell’impresa costituisce, laddove intervenga
il fallimento, una condotta distrattiva. Ma non solo essa. Fra appropriazione
indebita e infedeltà patrimoniale sussiste un rapporto di specialità reciproca.
Anche l’elemento di apparente comunanza (la
deminutio patrimonii
) pare
assumere contorni diversi, laddove nell’infedeltà patrimoniale, dovendo
sussistere un interesse – sia pur conflittuale con quello esistente in capo
all’amministratore – nell’operazione, l’atto dispositivo rientrerà certamente
all’interno del perimetro dell’interesse sociale, mentre la
deminutio
patrimonii
conseguente all’appropriazione indebita si colloca all’esterno
di tale perimetro, essendo necessaria l’esistenza di un contrasto tra l’autore
del fatto e il proprietario del bene. Quando ad una condotta appropriativa,
giudicata con sentenza irrevocabile, segua la dichiarazione di fallimento,
l’astratta configurabilità di un concorso formale di reati (646 c.p. e 223,
comma I, l. fall.) sembrerebbe rendere inoperante la preclusione del
ne bis
in idem
ex art. 649 c.p.p. Sennonché, l’unico elemento non “coperto” dal
precedente giudicato è costituito dalla sentenza dichiarativa di fallimento
che, se non intesa quale evento del reato (né quale un non meglio specificato
elemento costituivo del reato medesimo) bensì come condizione obiettiva di
punibilità, renderebbe identico il
fatto
(da intendersi quale condotta, nesso
causale ed evento) oggetto dei due giudizi e dunque operante la preclusione
del
ne bis in idem
. Sul piano civilistico risarcitorio la posizione della
giurisprudenza (che consente un nuovo giudizio sullo stesso fatto
appropriativo seguito dal fallimento in quanto ritiene sussistere un rapporto
di complessità ex art. 84 c.p. tra appropriazione indebita e distrazione) fa sì
che ci si debba confrontare con due distinte ed autonome fonti di
responsabilità; gli eventuali effetti estintivi sul piano penale e di rinuncia sul
piano civile non paiono, allo stato, potersi riverberare nella nuova fattispecie
contraddistinta dal sopravvenire della sentenza dichiarativa di fallimento.
I vantaggi compensativi nel diritto penale societario e fallimentare
I vantaggi compensativi trovano riconoscimento formale agli artt. 2497 e
2634 c.c. che, rispettivamente, disciplinano l’istituto ai fini civili e ai fini
penali. Le due nozioni non sono sovrapponibili: ai fini della responsabilità
Le nuove responsabilità
civili e penali
nelle società di capitali
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TAGLIODELNASTRO, LOSCORSOAPRILE, per la nuova sede dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili a Padova, alla presenza del
Sindaco di Padova Bitonci e del Vicario del Vescovo monsignor Prosdocimo.
L'ODCEC di Padova ha inaugurato i nuovi spazi in via Gozzi 2G, di fronte al
piazzale Boschetti. La nuova sede, più organica e funzionale, appare adatta alle
sfide con le quali la categoria è oggi chiamata amisurarsi. Lo slogan è appropriato:
"La casa dei commercialisti apre le porte ai padovani". L'Ordine di Padova conta
1630 iscritti, fra cui il 32,4% donne e il 24,3% di età inferiore ai 40 anni.
ODCEC, nuova sede a Padova
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