Il Commercialista Veneto n.224 (MAR/APR 2015) - page 9

NUMERO 224 - MARZO / APRILE 2015
9
IL COMMERCIALISTA VENETO
Prima di proseguire e concludere sul cosa fare con scienza, etica e arte per
accompagnare l’imprenditore in questo cammino, vorrei sottolineare che
l’importanza dei nostri valori territoriali è stata oggetto di valutazione da
parte del legislatore, dell’ordinamento sportivo e del potere esecutivo che
li hanno tutelati.
4.2.
La tutela legislativa dei nostri valori territoriali.
Il legislatore si è preoccupato di salvaguardare i nostri valori territoriali in
due occasioni:
-
nelle agevolazioni a favore dei beni culturali che costituiscono le
strutture portanti del territorio dove operano le nostre imprese. È bene che
quelle fiscali siano mantenute (mentre, purtroppo, sono state ridotte), tenuto
conto che il contribuente non ha la disponibilità dei beni culturali così
come degli altri beni e, perciò, si giustifica il diverso trattamento tributario
di questo che è un settore di beni diverso da tutti gli altri;
-
nella disciplina dei distretti produttivi e delle reti di impresa
14
. È
bene che il legislatore e il potere esecutivo facilitino distretti produttivi e
reti attuando norme ancora mancanti o insufficienti.
4.3.
La tutela sportiva dei valori territoriali.
Anche l’ordinamento sportivo si è preoccupato di non disperdere i valori
immateriali dello sport con il cosiddetto
Lodo Petrucci
nel calcio. Quando
una società di calcio con meriti sportivi non viene ammessa al campionato
– cosa che si è verificata a causa di situazioni di grave squilibrio finanziario
o di insolvenza –, le norme della FIGC (art. 52 delle NOIF) prevedono la
possibilità di subentro nel titolo sportivo da parte di una nuova società
interessata che presenti requisiti di solidità patrimoniale e che sia
indipendente ed autonoma dalla prima. L’assegnazione del titolo è
discrezionale, avviene a fronte del versamento di un contributo straordinario
al Fondo di garanzia per allenatori e giocatori e comporta il diritto ad essere
ammessi alla partecipazione al campionato inferiore di due categorie rispetto
a quello della società non ammessa. Questa normativa è il riconoscimento
della ancora attuale importanza storico-culturale dei nostri territori
esteriorizzata dall’erompere della passione sportiva che accentua la
notorietà delle nostre città e dei loro valori.
4.4.
La tutela delle piccole-medie imprese da parte del potere esecutivo.
I fondi di investimento.
Negli ultimi tempi la nascita di più fondi di investimento anche per iniziativa
del Ministero dell’Economia è finalizzata soprattutto a intervenire nelle
piccole-medie imprese che formano la struttura dei nostri territori. Il loro
aiuto alle imprese è importante, ma occorre accentuarlo. Occorre fantasia
con l’aiuto del commercialista. Una soluzione per risolvere il problema di
eccessiva immobilizzazione potrebbe essere quella della costituzione di
società a carattere locale alle quali le imprese dovrebbero conferire i loro
immobili strumentali diventandone affittuarie. Alla società dovrebbero
partecipare i fondi che, oltre a intervenire nelle imprese con eventuali
partecipazioni di minoranza, dovrebbero acquistare parte delle azioni
ricevute dalle imprese conferenti che così acquisirebbero liquidità.
L’intervento dei fondi di investimento potrebbe essere una valida alternativa
alla quotazione in Borsa che, a mio personale parere, presenta non solo
grossi oneri per gli adempimenti burocratici disposti da una complessa
normativa, ma anche rischi che è meglio non far correre alle piccole-medie
imprese.
5.
Cosa fare per accompagnare l’imprenditore nell’era digitale con
scienza, etica, estetica (arte).
5.1. Premessa. Aderenza al territorio.
Il commercialista italiano può aiutare l’imprenditore in maniera concreta,
soprattutto perché, in controtendenza con la globalizzazione, non si aggrega,
di regola, in grandi studi e, perciò, resta più facilmente vicino alle piccole-
medie imprese del suo territorio. Lo può fare anche perché la rete fra
professionisti consente di fronteggiare le esigenze della globalizzazione,
rimanendo contemporaneamente ancorato al territorio e, perciò, come già
detto in altra sede
15
, in grado di supportare le imprese con scienza, con
etica, nonché con arte, ossia con giudizio estetico. Il giudizio estetico è
logicamente il terzomomento dell’opera del commercialista che deve trovare
la migliore soluzione per il cliente. Di fatto, però, l’intuito è il primo ad
affiorare quando si affronta l’opera e perciò, viene qui esaminato per primo
facendo poi seguire la conferma dell’etica e poi della scienza.
5.2.
Il commercialista e l’estetica (arte).
Le soluzioni professionali per soddisfare le molte esigenze della impresa,
sono sempre più di una. In un primo momento occorre intuito e fantasia
nella scelta della soluzione più adatta. In quel momento il commercialista è
come un pittore che quando si trova di fronte alla scena da riportare sulla
tela sceglie quali colori utilizzare fra quelli che ha sulla tavolozza guidato
dal giudizio del bello e da ciò che piace. Il commercialista deve cercare di
scegliere la soluzione migliore che è spesso diversa da quella di precedenti
circostanze. Per individuare la soluzione più adatta possono essere d’aiuto
quattro accorgimenti:
-
leggere quello che è stato scritto e detto nel passato da vecchi
maestri della nostra professione
16
. A questo fine può essere utile la lettura
degli atti dei nostri congressi nazionali.
-
creare uno schedario-archivio del modo come nel passato lo studio
del commercialista ha impostato una certa pratica, facendo però attenzione
alle differenze che sempre ci sono, come già detto;
-
recarsi presso l’impresa, parlare con l’imprenditore nel suo luogo di
lavoro, conoscere dipendenti e terzi in rapporto con l’impresa onde rendersi
conto dell’ambiente nel quale opera il cliente. La presenza dell’intuito e
degli elementi propri dell’artista (quali, ad esempio, la fantasia o l’armonia)
nell’esercizio delle professioni intellettuali sono correlati all’intensità della
componente umana del rapporto professionista/cliente
17
;
-
pensare alla soluzione nel momento nel quale la mente è più libera e
pronta. Di regola ciò accade di notte dopo circa 4 ore di sonno, sempreché
si abbia la fortuna di svegliarsi spontaneamente e soprattutto, dopo avere
rapidamente annotato la soluzione su un block notes, si abbia la fortuna di
riaddormentarsi;
5.3.
Il commercialista e l’etica.
Il commercialista, più di ogni altro professionista, non solo è effettivamente
a contatto con la ricchezza nello svolgimento della professione, ma appare
come se ne avesse il contatto o come se ne fosse l’artefice anche quando
non detiene o addirittura non sussiste ricchezza. Per questo motivo deve
sempre appurare che la soluzione scelta guidata dal giudizio estetico sia
conforme all’etica anche secondo principi solo teoricamente rilevanti. Sotto
questo aspetto il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs.
231/2001 costituisce, in un momento storico come l’attuale, caratterizzato
dalla diffusione di corruzione e comportamenti scorretti, un luogo di
riflessione, una importante conferma dell’attenzione posta dalla impresa
nel volere eticità e correttezza dei comportamenti, pur con le dovute
attenzioni a non creare costi, oneri e burocrazia addizionali per la società
18
.
5.4.
Il commercialista e la scienza.
L’economia aziendale è disciplinata sempre di più dal diritto con il quale
occorre confrontarsi. Solo il confronto con il buon diritto può dare la
conferma della correttezza scientifica della soluzione scelta. A questo fine
soccorre non solo l’informatica digitale e, se del caso, la collaborazione di
altri professionisti, ma soprattutto la conoscenza dei principi della scienza
giuridica. Infatti i principi del diritto sono simili alle chiavi del cassetto: chi
ha la chiave può aprire il cassetto e capire subito cosa contiene. Nello
stesso modo chi ha la conoscenza dei principi del diritto può avere un’idea
del contenuto di una norma giuridica già dalla lettura della rubrica.
Per il supporto dell’informatica e di altri professionisti, che nell’era digitale
sono comunque necessari, occorre dematerializzare la propria struttura e
creare una rete di scambio e condivisione della conoscenza e dell’esperienza
con altri professionisti. In ciò sono indispensabili i giovani che devono
continuamente mantenere primaverile l’età media dello studio anche al fine
del ricambio generazionale che tramanda i valori intangibili creati anche
dalla aderenza dello studio al territorio.
Finisco ricordando
con George Bernard Shaw che se siamo in due ed
entrambi ci scambiamo una mela, ciascuno resta sempre con una mela, ma
se entrambi ci scambiamo un’idea, ciascuno avrà due idee. Allora ben
vengano riunioni fra di noi come oggi ha fatto l’Ordine dei Commercialisti
di Venezia!
SEGUE DA PAGINA 8
La professione del commercialista
nell'era digitale
[14] È opportuno ricordare che i distretti produttivi sono “libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale” (oltre che sul piano funzionale) con l’obiettivo di
accrescere lo sviluppo delle aree (oltre che dei settori di riferimento). Vedasi anche retro nota 9.
[15] “Scienza, etica, arte nella professione del commercialista” è stato l’oggetto del Congresso nazionale di Lecce 1994 (vedasi retro nota n. 11).
[16] Nel cercare di attingere da quello che i maestri della professione hanno detto nel passato, proprio come disse a Firenze nel 1968 al XVI Congresso dei Dottori Commercialisti
uno di quei maestri, Enrico Gustarelli di Milano, “bisogna avere l’ardire … di riprendere lo studio ed approfondire i problemi ed i fenomeni come si presentano attualmente e
soprattutto come i processi in corso consentono di far prevedere si dovranno presentare nel futuro”. A questo fine soccorre il momento della scienza. Su questo punto in quel
congresso vi fu la piena adesione di un altro maestro della nostra professione, Antonino Gianquinto, di Venezia.
[17] La dottrina pedagogico-letteraria ritiene di privilegiare l’intuito quale prima forma di conoscenza, preliminare a successivi approfondimenti (Y.S. Bruner, citato da Piero
Boscolo,
Psicologia dell’apprendimento scolastico. Aspetti cognitivi
, UTET, Torino, 1986, pag. 12).
[18] Anche il codice di comportamento in materia di governo societario disposto dall’art. 123 bis, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, ovvero il codice di
autodisciplina disposti per le società quotate in Borsa, potrebbero essere opportunamente adottati da società non quotate nell’ottica di confermare la correttezza dei loro
comportamenti la cui disciplina, secondo i principi vigenti per le quotate, deve essere resa nota all’esterno essendone sanzionata l’omissione con la sanzione amministrativa da
diecimila a trecentomila Euro (art. 192 bis D.Lgs. 58/1998).
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...36
Powered by FlippingBook