Il Commercialista Veneto n.224 (MAR/APR 2015) - page 8

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NUMERO 224 - MARZO / APRILE 2015
IL COMMERCIALISTA VENETO
2.4.
La rete nell’ordinamento professionale del commercialista
e nel D.Lgs 27.1.2010, n. 39.
Le norme di comportamento del collegio sindacale emanate il 15.12.2010 dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
identificano la rete professionale nella struttura finalizzata allo svolgimento
della attività in comune (pag. 12, n. 1.4 delle norme di comportamento
15.12.2010). La nozione è resa vasta dal semplice, ma efficace, riferimento alla
struttura finalizzata allo svolgimento di attività comune che non significa
condivisione di utili pur non escludendola
8
. Le citate norme di comportamento
del ConsiglioNazionale dei Commercialisti fanno seguito al D.Lgs. 27.1.2010,
n. 39 in attuazione della direttiva 2006/43/CE (chemodifica le direttive 78/660/
CEEe 83/349/CEE, e 84/253/CEE) relativa alle revisioni legali dei conti annuali
e dei conti consolidati. Il D.Lgs. 39/2010 con una articolata definizione, intende
per rete la “struttura”….”finalizzata alla cooperazione che persegue
chiaramente la condivisione degli utili o dei costi…” (art. 1, lettera
l
)
9
.
2.5.
Altre ipotesi di rete. Le reti strutturali.
Non è facile individuare tutte le ipotesi di reti strutturali citate espressamente
dall’ordinamento giuridico italiano. Si possono ricordare l’art. 117, comma 3,
della Costituzione che disciplina le “
grandi reti di trasporto e comunicazione
”;
l’art. 6 del D.Lgs. 259/2003 (“Codice delle comunicazioni”) che disciplina le
reti di comunicazione elettronica
”; gli artt. 52 e 93delD.Lgs. 112/1998 recante
riferimento alle reti strutturali.Non concernono i commercialisti perché le norme
sono rivolte agli imprenditori. Fra gli imprenditori ai quali sono rivolte non
sono comprese le piccole e medie imprese.
2.6.
Conclusione sulla nozione di rete.
Da quanto sopra emerge che la nozione di rete spazia in settori diversi ed
emerge altresì che può assumere forme e contenuti dai più semplici ai più
complessi. Per questi motivi non è possibile darne una definizione esauriente.
Ricordo che Alberto Predieri, ammirato giurista fiorentino, quando in un
convegno gli fu chiesto che cosa si intende per rete, rispose che la rete è un
plasma, ossia che non è definibile. Occorre, allora, precisare caso per caso
a cosa ci si riferisce quando si parla di rete.
3.
Rete fra commercialisti e rete fra imprese.
3.1.
Rete fra commercialisti.
Nel nostro caso, rete fra commercialisti, la rete è un modo per rimanere
autonomi (e per rimanere in tal modo legati al territorio e ai suoi valori) e al
tempo stesso è altresì un modo per avere collegamenti fra più studi
professionali e, quindi, per rimediare alle esigenze della globalizzazione,
che emergono nell’era digitale, pur rimanendo “piccoli”. L’avvento dell’era
digitale facilita le comunicazioni e, perciò, anche il sorgere delle reti fra
commercialisti finalizzate al continuo scambio di conoscenze.
3.2.
Rete fra imprese.
La stessa cosa vale per la rete fra imprese, nel senso che anche le imprese
possono rimanere piccole e, perciò, possono rimanere collegate al territorio,
pur con le attuale esigenze della globalizzazione, se rimediano a quelle
esigenze attraverso la rete che nel caso delle imprese è regolata dall’art. 3,
comma 4 ter, del D.L. 10.2.2009, n. 5 (vedasi retro § 2.3).
Le imprese possono rimediare alle esigenze della globalizzazione anche
riunendosi in distretti produttivi che dal 2005 sono l’effetto della formale
giuridicizzazione dei distretti industriali e sono comprensivi non solo
dell’area industriale, ma anche del commercio e dell’agricoltura
10
.
3.3.
La rete quale sintesi hegeliana dell’era digitale.
Questa visione è in linea con l’evoluzione dell’economia alla quale abbiamo
assistito negli anni addietro, evoluzione che, aiutato da quanto ci ha insegnato
il filosofo Hegel, può essere schematizzata in questo modo: nel divenire della
storia si verificano situazioni di stabilità, che Hegel chiamò “tesi”, seguite poi
da situazioni opposte, che Hegel chiamò “antitesi”. Il contrasto tesi/antitesi
genera una terza situazione che Hegel chiamò “sintesi”
11
. Questo è quello
che è successo nell’era digitale con l’avvento delle reti.
3.4.
Le imprese costituite in rete mantengono il contatto con la
territorialità dei nostri valori storico-culturali.
Infatti: negli ultimi anni le imprese hanno avuto la tendenza a diventare
grandi (Borsa, azionariato popolare, fusioni, ecc.). Poi ci si è accorti che
l’essere grandi fa venire meno il legame al territorio di provenienza che
talvolta, soprattutto in Italia, è di notevole importanza per i suoi valori
storico-artistici. Inoltre, come già detto, la gente, grazie all’era digitale, si è
resa conto della cultura storico-artistica che esiste nel mondo, la vuole
anche per sé e ne ha sete. Per soddisfare questa sete la gente si rivolge ai
territori caratterizzati storicamente da arte e cultura. Le imprese che riescono
a collegare i loro prodotti ai territori di origine storicamente caratterizzati da
arte e cultura sono competitive. Per esserlo, però, non possono diventare
grandi come è successo nella situazione di “tesi” degli anni addietro.
L’”antitesi”, costituita dall’esigenza di rimanere collegati al territorio (e,
perciò, piccoli), ha la sua evoluzione che trova nelle reti la “sintesi”. Le reti,
infatti, consentono alle imprese di vivere nel mondo globalizzato pur
rimanendo piccole e, perciò, autonome e legate al territorio. L’avvento delle
reti fra imprese è facilitato dall’avvento dell’era digitale, che
dematerializzando le strutture, facilita i collegamenti
12
.
4.
Il
Made in Italy
e la professione del commercialista: scienza, etica,
estetica (arte). Rinvio.
4.1.
Arte e storia dei nostri territori quali elementi determinanti della
competitività del Made in Italy.
Come già detto, la gente nel mondo ha sete di cultura. Consegue che le
“nostre” aziende, se riescono a permeare i loro prodotti con la cultura dei
nostri territori, sono competitive. Infatti non esistono al mondo territori
come quelli italiani dove i valori storico-artistico sono così intensi e ancora
oggi così palpabili. Per questo motivo è pertanto quasi un corollario
affermare che l’impresa italiana deve rimanere collegata al suo territorio, e ,
perciò deve rimanere medio-piccola, salvo supplire alle esigenze della
globalizzazione con reti e distretti produttivi. Ma poi come fa l’imprenditore
a permeare il
Made in Italy
della cultura storico-artistica dei nostri territori?.
È sufficiente la semplice certificazione della provenienza enfatizzando come
merita il territorio di origine? Non lo so! Sono però certo che gli imprenditori
italiani stanno riuscendo e ancora meglio riusciranno, grazie alla loro
genialità e alla loro fantasia, anche in questo. Il commercialista, con la
scienza, con l’etica, nonché con il giudizio estetico proprio dell’arte che
caratterizza in modo particolare la nostra professione
13
, è il professionista
ideale per accompagnare l’imprenditore italiano in questo cammino.
La professione del commercialista
nell'era digitale
SEGUE DA PAGINA 7
[8] Norma di comportamento citata: “La rete va identificata nella struttura finalizzata allo svolgimento dell’attività in comune, alla quale appartiene il professionista, e che persegue
chiaramente la condivisione degli utili o dei costi avvero fa capo ad una proprietà, un controllo o una direzione comuni ovvero è caratterizzata da prassi e procedure comuni, dalla
stessa strategia, da uno stesso nome, marchio o segno distintivo ovvero dalla condivisione di una parte rilevante delle risorse professionali. L’associazione o società professionale
può essere qualificata come rete quando ricorrano i predetti requisiti. Pertanto non rientrano nella definizione di rete i casi in sui si preveda la mera ripartizione dei costi”.
[9] Il D.Lgs. 39/2010, con riferimento alle sole società di revisione legale, richiama la citata definizione di rete alla lettera i del comma 2 dell’art. 7, recante “Contenuto informativo
del Registro”; con riferimento sia ai revisori legali, sia alle società di revisione legale, richiama la stessa definizione al comma 2 dell’art. 10, recante “Indipendenza e obbiettività”, nonché,
limitatamente ai revisori legali e alle società di revisione legale degli enti di interesse pubblico, al comma 3, e alla lettera a del comma 9, dell’art. 17, recante “Indipendenza”, e alla lettera
b del comma 1 dell’art. 18, recante “Relazione di trasparenza”. La nozione di ente di interesse pubblico comprende anche società quotate, banche e assicurazioni (art. 16 D.Lgs. 39/2010).
[10] I distretti produttivi sono “libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale” (oltre che sul piano funzionale) con l’obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree
(oltre che dei settori di riferimento). La disciplina dei distretti è contenuta nell’art. 1, commi da 366 a 372, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, più volte modificati e integrati,
da ultimo dall’art. 42 del D. L. 78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni dalla L. 122 del 30 luglio 2010.
La L. 122/2010 ha anche disciplinato alcune agevolazioni fiscali in favore del contratto di rete tra imprese, ossia del contratto che prevede la collaborazione tra imprese sulla
base di un programma comune (art. 42 della L. 122/2010). L’agevolazione consiste nella detassazione degli utili reinvestiti, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2012, nel fondo di dotazione o nel patrimonio destinato alla realizzazione del programma comune. Essa consiste essenzialmente nella esenzione da IRES degli utili accantonati,
sino ad un massimo di Euro 1.000.000, ad apposito fondo di riserva e reinvestiti secondo un programma asseverato e controllato. L’esenzione è limitata alle imposte dovute in
sede di conguaglio annuale tenuto conto del virtuale acconto calcolato in assenza della disposizione agevolativa (art. 42, comma 2 quarter del D. L. 78/2010 convertito in L.
122/2010 la cui attuazione è completata con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate).
[11] La veloce evoluzione delle situazioni dei nostri tempi si presta ad essere inquadrata nella dialettica del pensiero del filosofo tedesco Georg Wilhelm Friedrich Hegel, vissuto
dal 1770 al 1831, per il quale i momenti della “tesi” e della “antitesi” si risolvono nel momento della loro “sintesi”, che conciliando quei momenti, li concretizza. Questa
dialettica del pensiero si ritrova nelle evoluzioni dell’economia aiutandoci a comprenderle.
[12] Le professioni intellettuali in generale e quella del commercialista in particolare devono porre molta attenzione alle innovazioni che le imprese devono attuare con
l’avvento delle reti e dell’era digitale, innovazioni delle quali, con particolare riferimento alla internazionalizzazione, si parla tanto in senso generico, mentre meriterebbero di
essere maggiormente specificate.
[13] Anche l’arte con l’intuito e con la fantasia che l’accompagnano, caratterizza la nostra professione. Il commercialista, infatti, deve prima di tutto intuire la soluzione più
armonica da prospettare al cliente, salvo poi confrontarla con l’etica e con la scienza come sarà detto oltre sub n. 5. Sul punto mi si consenta anche rinviare alla mia relazione
al Congresso Nazionale dei Dottori Commercialisti del 1994 tenuto a Lecce, che si può leggere in Rivista dei Dottori Commercialisti, Giuffrè, 1995, n. 1, dal titolo
Il dottore
commercialista: scienza, etica, arte
. Anche in questo caso è di aiuto un grande filosofo tedesco, Immanuel Kant, vissuto dal 1724 al 1804. La complessità dell’impresa e del
territorio di ubicazione impongono al professionista che li assiste di operare, non solo secondo scienza ed etica, ma anche secondo valutazioni estetiche della realtà, così come
descrisse Kant nelle sue “Critica della ragione pura” (la teoria della realtà o metafisica deve essere preceduta dall’analisi delle possibilità conoscitive), “
Critica della ragion
pratica
” (l’uomo attinge nell’azione morale maggiore altezza che è preclusa nell’esercizio della scienza) e “
Critica del giudizio
” (la soluzione è quella che si manifesta nella
considerazione estetica che appare bella quando è contemplata con la passione propria dell’arte).
SEGUE A PAGINA 9
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