Il Commercialista Veneto n.228 (NOV/DIC 2015) - page 1

Anno L - N. 228 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2015
Poste Italiane spa - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Vicenza
PERIODICO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE
CV
. org
di GERMANO ROSSI
In questo numero
2/3 DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE DEL SOCIO
ACCOMANDANTE DI SAS
3/4 COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
5
ART. 2467 C.C.: GIURISPRUDENZA, SUA APPLICABILITÀ
6/8 L'INAFFERRABILE ESSENZA DELLA STABILE
ORGANIZZAZIONE "PERSONALE"
9/10 AUTORICICLAGGIO E
VOLUNTARY DISCLOSURE
11/12 AZIONE DI RESPONSABILITÀ CONTRO COLLEGHI
NELL'AMBITO DI PROCEDURE CONCORSUALI
13/15 INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE
E ATTIVITÀ DI ORGANISMO DI VIGILANZA
16/17 Speciale Borse: ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA,
SCIOGLIMENTO OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
18/19 Speciale Borse: DEDUCIBILITÀ INTERESSI PASSIVI
TRA INERENZA ED ELUSIONE
20/21 Speciale Borse: SGUARDO ALLA DIRETTIVA MADRE-FIGLIA
22 PROTOCOLLO AGENZIA DELLE ENTRATE
CONI FRIULI VENEZIA GIULIA
23/24 UTILIZZO VIRTUALE DEL DEPOSITO IVA
25/26 VALORE E CORRISPETTIVO IN CESSIONE D'AZIENDA
27/28 FALLIMENTO E CONCORDATO PREVENTIVO
29/30 UN AMMINISTRATORE DELEGATO IN VATICANO
31/32 PATENT BOX. STIMA DEGLI INTANGIBILI
33 L'ISTAT: OSCURATI I FALLIMENTI
34 L'ARTE DEL CONTO A PADOVA
36 IL SIGILLO
DEONTOLOGIA:
ANNO ZERO?
L'inserto / I NUOVI ISA ITALIA
N
EGLI ULTIMI ANNI, ed in
particolare da quando i Consigli di
Disciplina sono stati separati dagli
Ordini Territoriali, le questioni
correlate all’etica ed alla deontologia nello
svolgimento della nostra attività professionale
hanno assunto un’importanza sempre
maggiore, che ha trovato riscontro in un
crescente dibattito sull’attualità e sull’efficacia
della normativa esistente.
Tutti concordano sull’importanza di una diffusa
conoscenza e di un puntuale rispetto dei principi
deontologici ai fini della salvaguardia del
prestigio e della credibilità della nostra
Professione. Ma poi, alla prova dei fatti, appare
evidente quanto limitato sia stato fino ad oggi il
controllo sulla loro applicazione concreta, e
quanto poco temuta sia stata la comminazione
delle sanzioni, invero molto più considerate dai
colleghi per irregolarità connesse alla formazione
professionale, alla stipula delle polizze
assicurative o alla puntualità nei pagamenti delle
quote di iscrizione annuale agli Ordini.
In questo contesto, nel corso del 2015 il Consiglio Nazionale ha dapprima approvato
un nuovo regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare, e poi ha posto
mano alla revisione del Codice Deontologico, definitivamente approvato lo scorso
mese di dicembre dopo un periodo di pubblica consultazione presso gli Ordini
Territoriali, e destinato ad entrare in vigore a partire dal prossimo mese di marzo.
Un segnale concreto di concreto cambiamento? E’ presto per dirlo.
Per il momento, l’impressione non è delle
migliori. E non solo per le numerose
sviste lessicali, francamente deplorevoli
in un testo che abbia l’ambizione di porsi
quale norma di riferimento di una intera
categoria. Nel suo insieme, infatti, il
documento appare debole, e continua a
non trattare con la necessaria chiarezza
tematiche di fondamentale importanza
per una professione in rapida evoluzione
qual è la nostra.
Ne costituiscono un esempio le norme
che vietano di inserire riferimenti
commerciali o pubblicitari nei propri siti
web; o quelle che disciplinano il
comportamento da tenere nel caso di
gestione congiunta della clientela o di
singole pratiche, che avrebbe meritato
senz’altro unmaggiore approfondimento
in uno scenario destinato a veder
ampliare sempre più le collaborazioni tra
gli studi; ovvero quelle che regolano la
gestione di pratiche specifiche per conto
di clienti altrui, che tuttora non prevedono
un obbligo di comunicazione al collega,
consentendo l’acquisizione di incarichi
con modalità palesemente non rispettose
dei principi di fondo cui si ispira il
Codice, come molti di noi hanno potuto
sperimentare anche recentemente per le
attività connesse alla
voluntary
disclosure
o ai crediti d’imposta sulla
ricerca e sviluppo.
In altri punti persiste invece un certo
grado di superficialità, come nella parte che
vieta al professionista di trattenere
copia
della
documentazione, senza il consenso della parte
assistita, una volta avvenuto il pagamento
integrale dei propri compensi (con buona pace
delle norme antiriciclaggio, o del diritto di
documentare la propria attività in caso di
successivi problemi).
APPARE PERALTRO doveroso rimarcare
l’inserimento di significative modifiche che
meritano di essere salutate con grande favore:
ad esempio quella che prevede il divieto di
acquisire incarichi tramite
procacciatori
(auspicabilmente intesi in sensomolto ampio…),
ed ancor più quella che obbligherà i collaboratori
dei giudici che vorranno intraprendere azioni di
responsabilità contro i colleghi (ad esempio per
le attività svolte in qualità di sindaci o di
consulenti), comunque preventivamente
consultati, ad argomentare e documentare
adeguatamente il rapporto di causalità tra la loro
condotta ed il danno che si vuole risarcito: una
norma di portata epocale (basti pensare alle
conseguenze che una sanzione disciplinare
pesante
potrebbe avere per un curatore eccessivamente
aggressivo)
fortemente
voluta dalla Conferenza dei Presidenti del Triveneto, alla cui determinazione si deve
la sua formulazione. Ora, però, viene il difficile: il nuovo Codice, infatti, nulla dice
delle sanzioni.A questo riguardo, il Consiglio Nazionale informa che a breve verrà
emanato un apposito “
Codice delle Sanzioni
”, atto a fornire indicazioni uniformi
ai Consigli di Disciplina in caso di violazione delle norme deontologiche.
Si tratta di
una grande occasione
, che
potrebbe consentire finalmente al nostro
Codice di diventare qualcosa di più
concreto di un blando riferimento
comportamentale, riducendo al minimo
i margini di discrezionalità dei singoli
Consigli di Disciplina ed elevando le
regole in esso contenute ad un rango
decisamente superiore, tale da indurre
tutti a considerarle con tutta la dovuta
attenzione.
Se il ConsiglioNazionale saprà sfruttarla
a dovere, con la necessaria rigidità e con
opportuna chiarezza, forse potremo
veramente parlare di
Anno Zero
, non
solo per la Deontologia, ma per tutta la
nostra Professione.
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