Il Commercialista Veneto n.228 (NOV/DIC 2015) - page 11

NUMERO 228 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2015
11
IL COMMERCIALISTA VENETO
Alessandro
Solidoro
DIRITTO FALLIMENTARE
ALDO PAGOTTO
Ordine di Pordenone
L'esercizio di azioni di responsabilità
contro colleghi nell'ambito
di procedure concorsuali
SEGUE A PAGINA 12
1.
Premessa
Il tema trova la sua origine nella non trascurabile
presenza di azioni di responsabilità avviate nel recente
passato da colleghi curatori fallimentari nei confronti
di altri colleghi sindaci di società fallite. E’ ben noto
che dette azioni si sono in gran parte concluse con
accordi transattivi, intervenuti nel corso del giudizio,
comunque caratterizzati da rilevanti differenze
quantitative tra l’ammontare del danno richiesto dal
curatore e la somma definita con la transazione.
Occorre preliminarmente sottolineare che gli appunti
seguenti non intendono intervenire
sull’autonomia di giudizio spettante al
curatore (né potrebbe essere altrimenti) che
rimane il soggetto cui è riservato l’onere di
valutare i profili di responsabilità ascrivibili
agli organi sociali della fallita e,
specificamente, ai colleghi componenti il
collegio sindacale.
Sul punto è utile sottolineare gli
stringenti
requisiti richiesti dalla prevalente
giurisprudenza sia di merito che di
legittimità per poter avviare le azioni
di responsabilità
, riconducibili, nella
sostanza, alla presenza di una
corretta
quantificazione del danno
e, soprattutto,
all’esistenza del c.d.
nesso di causalità
tra le violazioni contestate e i danni
provocati alla società e ai creditori sociali.
Appare invece degno di riflessione chiedersi
se, in presenza della decisione assunta dal
curatore fallimentare di avviare richieste
risarcitorie nei confronti di colleghi, vieppiù
se appartenenti allo stesso Ordine
professionale,
vi sia l’opportunità o,
addirittura, l’obbligo di attivare
particolari cautele, procedure o azioni
,
eventualmente da precisare nella natura e
nelle modalità di esercizio. L’attivazione di
tali procedure cautelative non contrasta con la sfera di
autonomia e indipendenza delle valutazioni del
curatore ma più propriamente investe invece il
complesso dei profili comportamentali, di integrità,
onestà e correttezza, quindi di
deontologia
professionale
, caratterizzanti le
modalità di
esercizio della professione di dottore
commercialista
.
2.
Considerazioni
Sull’argomento esiste un interessante presa di
posizione da parte dell’Ordine di Firenze con la
circolare informativa n. 39/01 del 12/10/2001, ribadita
con circolare informativa n. 14/12 del 07/05/2012,
avente ad oggetto
“Procedura in ordine ad azioni di
responsabilità contro colleghi”
.
Tale documento rileva innanzitutto come, nelle azioni
di responsabilità avviate nell’ambito delle procedure
concorsuali nei confronti di sindaci, non sia sempre
dimostrato
“con la necessaria certezza il
nesso di
causalità tra il fatto contestato e il danno causato
nonché la
evitabilità del danno
. Quest’ultimo
elemento appare alquanto significativo ed attuale,
soprattutto in relazione alla grave crisi di sistema
iniziata negli anni 2008/2009 ed ai conseguenti dissesti,
quindi richiedente un’indagine attenta della dinamica
economica e delle sue fisiologiche condizioni di
incertezza
onde evitare facili e fuorvianti
conclusioni in ordine alle cause del dissesto e
alle conseguenti responsabilità
ascrivibili agli organi
sociali, in particolare ai componenti il collegio sindacale.
Prosegue il documento elaborato dai colleghi fiorentini
sottolineando che le azioni di responsabilità in parola
“determinano, per la sola circostanza di essere iniziate,
a prescindere dall’esito finale:
-
effetti devastanti morali e patrimoniali
, se
accompagnate da azioni cautelative, nei confronti delle
persone che le subiscono;
-
rilevanti disagi nei rapporti tra colleghi
e
sviliscono, …, la funzione di sindaco che è funzione
qualificante dell’esercizio dell’attività professionale;
-
difficoltà nei rapporti tra gli iscritti e le
Compagnie di assicurazione
in ordine alle polizze di
responsabilità civile;
-
ritardi nella chiusura delle procedure
concorsuali
stesse, esponendole, in caso di insuccesso,
a gravi responsabilità a seguito degli inevitabili onorari
legali addebitati ed alle probabili azioni di risarcimento
promosse dai convenuti.”
Si tratta di osservazioni aventi carattere oggettivo che
non possono passare inosservate e, tantomeno,
sbrigativamente liquidate in ragione di un presunto
prioritario interesse della procedura concorsuale a
conseguire il massimo realizzo in funzione risarcitoria
del ceto creditorio.
L’Ordine di Firenze, assunte dette osservazioni,
raccomandata la necessità di svolgere la funzione di
sindaco con la massima attenzione, diligenza e
indipendenza, evidenziata altresì la qualificante
funzione del curatore fallimentare quale collaboratore
del Giudice, ha tuttavia individuato una serie di principi
da osservare per assicurare, nel rapporto del curatore
con altri soggetti, principalmente con altri
professionisti, il
“massimo rispetto della persona”
così come inteso dalle norme di deontologia
professionale.
In tale contesto è stata
individuata una
procedura
finalizzata a consentire ai colleghi investiti dall’azione
risarcitoria la più ampia possibilità di difesa
“senza
che ciò pregiudichi l’attività degli organi della
procedura”
.
Si ritiene utile riportare letteralmente i singoli punti
della procedura:
1)
il Curatore,
prima di iniziare ogni azione
di responsabilità
, deve
informare il sindaco in
forma scritta
, indicando i singoli fatti da cui
deriverebbe la assunta responsabilità, nonché il
nesso
causale
tra la omissione e il danno, ove possibile,
quantificato, ricordando sempre la necessità
del rispetto della persona del collega e della
funzione ricoperta,
nell’osservanza delle
norme di deontologia professionale che
tutti gli iscritti all’Albo devono applicare
.
2)
Al sindaco deve essere riconosciuta
sempre la
facoltà di formulare le proprie
osservazioni ed eccezioni alle contestazioni
,
sempre in forma scritta, entro un termine congruo
dalricevimentodellacomunicazionedicuialsub1.
3)
Il Collega a cui sono mosse le
sopracitate contestazioni può, se lo crede,
chiedere la
collaborazione gratuita ad
esaminare i rilievi ad uno o più colleghi
di
sua scelta all’interno di una lista di Colleghi
disponibili formata dall’Ordine.
Si tratta di indicazioni del tutto condivisibili
perché pienamente in linea con i principi
c ntenuti nel
Codice deontologico della
professione di dottore commercialista ed
esperto contabile
approvato dal Consiglio
Nazionale in data 9 aprile 2008 con ultimo
aggiornamento al 1° settembre 2010.
Diversi sono i principi che si possono rinvenire
nel Codice deontologico e senz’altro calzanti
con la questione in esame.
L’articolo 6 –
Integrità
, rileva al comma 1.
che
“il professionista dovrà agire con
integrità
,
onestà
e
correttezza
in tutte le sue attività e
relazioni, ...”
e al comma 3. che
“il professionista
deve
evitare di perseguire utilità non dovute
…”
; tale
principio appare associabile a talune situazioni, non
infrequenti nelle azioni di responsabilità, in cui è carente
o non particolarmente rigorosa la dimostrazione del
nesso di causalità e/o la quantificazione del danno e la
conseguente esorbitante richiesta risarcitoria viene
comunque effettuata confidando in un accordo
transattivo, raggiunto poi per somme di gran lunga
inferiori.
Non va dimenticato che spesso gli accordi
transattivi sono accolti dai sindaci per concludere
uno stato di “sofferenza” psicologica, anche se le
condizioni di causa appaiono favorevoli ad un esito
positivo per gli stessi.
Più in generale sono da considerare nell’ambito del
tema trattato anche il principio di
obiettività
(articolo
7), che si sostanzia nell’agire in assenza di pregiudizi,
di conflitti di interesse e di indebite pressioni di altri, e
quello di
corretto comportamento professionale
(articolo 11) che trova attuazione nella dignità,
nell’onore, nel decoro e nell’immagine della professione
e nella conformità al dovere di lealtà nei confronti dei
colleghi.
Il Titolo II – Rapporti professionali al Capo I si occupa
dei
Rapporti con i colleghi
rilevando, al comma 1.
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