Il Commercialista Veneto n.228 (NOV/DIC 2015) - page 4

4
NUMERO 228 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2015
IL COMMERCIALISTA VENETO
-
sono imprenditori commerciali “sotto soglia”
ovvero imprenditori che, per limiti di attivo, ricavi e
ammontare dei debiti non sono considerati fallibili,
soggetti cioè ai quali è precluso l’accesso alla procedure
fallimentari per espressa disposizione della Legge
fallimentare;
-
imprenditori agricoli;
-
privati consumatori.
Vi rientrano anche gli enti privati non commerciali
(associazioni e fondazioni riconosciute, organizzazioni
di volontariato, associazioni sportive, Onlus, ecc.).
La procedura di composizione della crisi da
sovraindebitamento è di tipo concorsuale (definita
spesso anche “paraconcorsuale”) a carattere
volontario. Una causa ostativa all’accesso alla
procedura di composizione della crisi è di avervi già
fatto ricorso nei tre anni precedenti.
La legge prevede tre procedimenti:
-
proposta di accordo
: ha per oggetto la
ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei
creditori sulla base di un piano che deve essere da
quest’ultimi approvato;
-
piano del consumatore
: riservato ai privati
consumatori, non prevede l’approvazione dei creditori
perché è soggetto esclusivamente all’omologazione da
parte del giudice;
-
liquidazione del patrimonio
: si basa sulla
liquidazione di tutti i beni del debitore, prescinde
dall’accordo dei creditori ed è soggetta esclusivamente
all’omologazione da parte del giudice.
Organismo di composizione della crisi:
motore della procedura
Il vero motore della procedura è costituito, come
previsto dalla stessa legge, dall’Organismo di
composizione della crisi che ha trovato la propria
regolamentazione solo nel D.M. n. 202/2014.
Con il DM sopra citato è stato istituito presso il
Ministero della Giustizia l’apposito Registro presso
cui dovranno trovare iscrizione gli Organismi che
intendono proporsi per assistere i soggetti nella
composizione della crisi da indebitamento. Il Ministero
della Giustizia ha approvato il modello di domanda di
iscrizione per gli Organismi il 15/07/2015.
Alcuni Organismi possono essere iscritti di diritto: si
tratta, ad esempio, degli Organismi di Conciliazione
costituiti presso le Camere di Commercio e gli Ordini
professionali dei commercialisti ed esperti contabili,
degli avvocati e dei notai. Ciascun Organismo sarà
dotato di un elenco interno a cui verranno iscritti i
professionisti in possesso di specifici requisiti di
qualificazione professionale e di onorabilità che ne
faranno richiesta e che effettuerrano le prestazioni
necessarie per lo svolgimento della procedura. Tali
soggetti sono denominati: “
gestori della crisi
”.
Si ricorda in proposito che una recente sentenza del
TAR Lazio (n. 12457 del 4/11/2015) annullando il
D.M. 24/09/2014 n. 202 sopra citato nella parte in cui
negava ai soggetti privi di laurea specialistica la
possibilità di svolgere tale funzione, ha esteso anche ai
ragionieri iscritti all’albo la facoltà di essere nominati
gestori della crisi.
L’Organismo di composizione della crisi viene azionato
da una richiesta del debitore insolvente o del
consumatore sovraindebitato che intendano tentare la
sistemazione della propria situazione debitoria.
Si tratta di un organismo di natura pubblicistica che ha
il compito di assistere il debitore nella formulazione
della proposta di ristrutturazione dei debiti e nella
predisposizione del piano di pagamento oggetto dello
stesso. All’interno del piano dovranno essere
individuate scadenze e modalità di pagamento, anche
parziale, dei creditori, eventuali garanzie da rilasciare
per l’adempimento dei debiti, nonché le modalità per
l’eventuale liquidazione dei beni personali; dovrà quindi
essere verificata la veridicità dei dati contenuti nella
proposta di accordo, attestata la fattibilità del piano,
curate le comunicazioni con i creditori, predisposte
infine, le comunicazioni destinate al Giudice.
La predisposizione del progetto e l’
iter
per il deposito
dello stesso, esula dagli scopi della presente trattazione:
si ricorda però che va data menzione di tutti i creditori,
con l’indicazione delle somme dovute, di tutti i beni
del debitore e, nel caso in cui egli svolga attività di
impresa o di lavoro autonomo, vanno depositate anche
le scritture contabili degli ultimi tre esercizi. Alla
proposta di piano, va allegata anche la relazione
dell’Organismo di composizione della crisi nel quale
trovano esposizione una serie di indicazioni che
riguardano le cause dell’indebitamento, le ragioni
dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni
assunte, la solvibilità del soggetto e un giudizio sulla
completezza e sull’attendibilità della documentazione
depositata.
Poiché i compiti e le funzioni attribuiti agli Organismi
di composizione delle crisi possono essere svolte anche
da professionisti indipendenti (dottori commercialisti
ed esperti contabili, avvocati, notai) che saranno
nominati direttamente dal Presidente del Tribunale su
istanza del debitore che deposita il ricorso per l’accesso
alla procedura, è comprensibile come tutto questo si
tramuti in un vivo interesse da parte della nostra
categoria che può intravvedere nuove opportunità
professionali.
Una volta che il piano per la ristrutturazione del debito
è stato predisposto andrà depositato presso il
Tribunale del luogo di residenza del debitore: il Giudice,
dopo il coinvolgimento dei creditori al fine di accertarne
l’accordo, omologa l’accordo e ne dispone l’immediata
pubblicazione. Un evidente vantaggio collegato al
deposito di una proposta di accordo è la disposizione
del Giudice che vieta, per non oltre 120 giorni, l’inizio
o la prosecuzione di azioni esecutive individuali.
Conclusioni
Non si può che accogliere favorevolmente il tentativo
posto in essere dal nostro Legislatore nella materia
oggetto del presente intervento: certo è che i tempi che
hanno accompagnato l’iter sono stati piuttosto ampi e
senz’altro, nel frangente sono state perse delle
opportunità. La creazione di Organismi appositi che
possano assistere, con funzioni pubblicistiche,
particolari categorie di debitori in crisi è un’idea che
può prestarsi alle critiche di chi pensa che il nostro
tessuto economico e sociale, già disponeva di
professionisti in grado di offrire questo tipo di
assistenza ai soggetti individuati dalla norma: ed in
effetti, è a loro che, sebbene in via residuale, la norma
pensa permettendo la nomina diretta di commercialisti,
avvocati e notai da parte del Tribunale. Sarà necessario
aspettare che il tempo decreti il successo o meno
dell’iniziativa, principalmente verificando il numero
dei soggetti che vi faranno ricorso.
Inoltre, avendo la legge previsto il coinvolgimento del
Tribunale e dettato tempi di risposta piuttosto brevi
alle istanze dei soggetti a vantaggio della celerità della
procedura, andrà verificato nel concreto se i termini
introdotti potranno essere così amministrati dalla
Giustizia italiana.
Non possiamo dire tuttavia che la procedura sia entrata
compiutamente a regime.
Dal sito del Ministero della Giustizia
(
crisisovriandebitamento.giustizia.it
) è possibile
consultare il registro degli Organismi iscritti che, per
tutto il territorio nazionale, non supera le sei unità. Ad
esclusione di un organismo che fa capo ad un Comune
ed iscritto nella Sezione B, gli altri cinque sono
Organismi che fanno riferimento a nostri Ordini
Professionali Provinciali: Roma, Verona, Bologna,
Brescia e Taranto così come nell’elenco dei 130 gestori
da crisi di sovraindebitamento la figura del dottore
commercialista è, in assoluto, la più numerosa. Si tratta
di cinque Organismi iscritti in sezione A, ovvero
organismi iscritti di diritto ex art. 4 comma 2) del
Regolamento (D.M. 202/2014).
La nostra categoria appare dunque molto interessata alla
opportunità che questo nuovo strumento offre ai cittadini
anche se, la ancora troppo scarsa diffusione nel territorio
di Organismi di composizione delle crisi, ne rende, di
fatto, ancora difficilmente praticabile la funzione.
DIRETTORERESPONSABILE
Germano Rossi
Via Municipio, 6/a - 31100 TREVISO
Tel. 0422-583200 Fax 583033
email
VICEDIRETTORE
Ezio Busato
Piazza De Gasperi, 12 - 35131 PADOVA
Tel. 049-655140 Fax 655088
email
BASSANO DELGRAPPA
Michele Sonda
Via Ca' Dolfin, 37 - 36061 BASSANO (VI)
Tel.0424 - 228106 Fax 232654
email
BELLUNO
Alessandro Bampo
Via Garibaldi, 3 - 32100 BELLUNO
Tel. 0437-941019 Fax 943160
email
BOLZANO
Luciano Santoro
Via Mendola, 3 - 39100 BOLZANO
Tel. 0471-052235
email
GORIZIA
Alfredo Pascolin
Piazza della Repubblica, 15 - 34074 Monfalcone (GO)
Tel. 0481-413048 Fax 411529
e
mail
PADOVA
Ezio Busato
Piazza De Gasperi, 12 - 35131 PADOVA
Tel. 049-655140 Fax 655088
email
PORDENONE
Eridania Mori
Via G. Cantore, 21 - 33170 PORDENONE
Tel. 0434-541790
e Fax 030193
email
Emanuela De Marchi
Via XXIV Maggio, 3 - 33072 CASARSA (PN)
Tel. 0434-871020 Fax 86111
email
emanuela.demarchi @carusoedemarchi.it
ROVIGO
Filippo Carlin
Via Mantovana, 86 - 45014 PORTO VIRO (RO)
Tel. 0426 321062 fax 323497
email
TRENTOEROVERETO
Silvia Decarli
Corso Buonarroti, 13 - 38122 TRENTO
Tel. e Fax 0461- 835949
email
TREVISO
Alberto De Luca
Viale Italia, 203 - 31015 CONEGLIANO (TV)
Tel. 0438 - 400075
email
TRIESTE
Laura Ilaria Neri
Via degli Artisti 9 - 34121 TRIESTE
Tel. e Fax 040 4702090
email
UDINE
Guido Maria Giaccaja
Via Roma, 43/11D - 33100 UDINE
Tel. 0432 - 504201 Fax 506296
email
VENEZIA
Luca Corrò
Via Brenta Vecchia, 8 - 30174 MESTRE (VE)
Tel 041-971942 Fax 980015
email
VERONA
Claudio Girardi
Via Sommacampagna, 63/A - 37137 VERONA
Tel. 045 - 596450 Fax 591411
email
Giordano Franchini
Via Custoza, 26 - 37069 VILLAFRANCA (VR)
Tel. 045-6303688 Fax 045-6303423
email
VICENZA
Adriano Cancellari
Via degli Alpini, 21
36040 TORRI DI QUARTESOLO (VI)
Tel. 0444-381912 Fax 381916
email
REDAZIONE
email
Contattate il redattore
del vostro Ordine.
Collaborate al giornale
Composizione della crisi
da sovraindebitamento
SEGUE DA PAGINA 3
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...36
Powered by FlippingBook