Il Commercialista Veneto n.222 (NOV/DEC 2014) - page 11

NUMERO 222 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2014
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IL COMMERCIALISTA VENETO
LEGGE FALLIMENTARE
MAURO MORAS
Ordine di Pordenone
La liquidazione dell'attivo
nel fallimento: tra procedure
competitive ed esecutive
1. Introduzione
L’assetto delle vendite nel fallimento assume l’attuale configurazione con
il D. Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. Tale norma ha infatti profondamente
modificato il testo dell’art. 107 della legge fallimentare come era stato for-
mulato a seguito della riforma della legge fallimentare introdotta dal D. Lgs.
9 gennaio 2006, n. 5.
Segnatamente è stato introdotto il comma 2, applicabile con decorrenza dal
1 gennaio 2008 anche alle procedure anteriori pendenti, il quale permette al
curatore di utilizzare per le vendite dei beni mobili, immobili e mobili regi-
strati posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione le regole
del codice di procedura civile “in quanto compatibili”.
Ad una prima lettura della novella poteva sem-
brare che si trattasse di un ritorno al passato,
giacché le regole previste dagli artt. 105 e segg.
della legge fallimentare, nella formulazione
anteriore allamaxi riforma introdotta dal D.Lgs.
5/2006, prevedeva, in effetti, che “Alle vendi-
te di beni mobili o
immobili del fallimento si
applicano le disposizioni del codice di proce-
dura civile relative al processo di esecuzione,
in quanto compatibili con le disposizioni se-
guenti”.
Invero, lamodifica introdotta nel 2007 non rap-
presenta un passo indietro e ciò per diversi
motivi. In primo luogo, la norma prevede che
l’utilizzabilità degli schemi procedurali previ-
sti nel codice di rito sia una
facoltà
concessa al
curatore e non un obbligo. In tal senso, anche
la collocazione di tale disposto nel comma 2
dell’art. 107 ne fissa inequivocabilmente la
natura di modalità alternativa, e potremmo
dire residuale, di tale opzione rispetto alle
forme di vendita previste nel comma 1 del-
la medesima norma.
Secondariamente, sotto il profilo della genesi
della norma, va rilevato come la reintroduzione,
seppur come modalità alternativa, delle modalità previste nel codice di
procedura civile derivi direttamente dalle innovazioni apportate dal legisla-
tore nel 2005 e 2006 al sistema delle vendite codicistiche, le quali hanno
recepito le prassi virtuose instaurate dai giudici dell’esecuzione. In sintesi,
la novella del 2007 non è una “controriforma”, bensì un ampliamento del
potere concesso al curatore, da esercitarsi in accordo con il comitato dei
creditori, finalizzato ad assolvere il compito che precipuamente gli è stato
assegnato dalla riforma del 2006: aumentare l’efficienza delle attività di
liquidazione dell’attivo, anche attribuendo al curatore il potere di proporre
la modalità di vendita più opportuna in relazione alla specifica fattispecie.
Vi è dunque una discrezionalità
concessa al curatore di optare tra proce-
dure previste dal comma 1 dell’art. 107, che possiamo definire
procedure
competitive
e quelle disciplinate dal codice di procedura civile, altrimenti
dette
procedure esecutive.
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Ovviamente, le conseguenze di tale opzione
sono rilevanti, essendo destinate ad incidere profondamente sulla discipli-
na della vendita medesima. Infatti, optando per l’uno o per l’altro schema,
il curatore sceglie di richiamare le disposizioni normative della legge falli-
mentare oppure del codice di rito, pur rimanendo ferma la natura di vendite
coattive ex art. 2919 e segg. c.c. di entrambe le tipologie.
Per meglio comprendere la portata delle differenze sostanziali tra i due
schemi possiamo citare alcuni esempi: il diverso ruolo del giudice delegato,
la possibilità inderogabile concessa ai terzi successivamente all’aggiudi-
cazione di presentare offerta irrevocabile di acquisto migliorativa di almeno
il 10% con un ambito temporale ampio, mentre nelle vendite all’incanto il
rilancio, da farsi entro un termine perentorio, deve essere pari almeno ad un
quinto (art. 584 c.p.c.) e nella vendite senza incanto non è previsto.
Altre differenze attengono alla predisposizione e alla sottoscrizione dei
documenti necessari inerenti alla vendita. Infatti, mentre le vendite secon-
do il codice di rito sono rigidamente procedimentalizzate, le vendite
competitive sono caratterizzate dal principio della deformalizzazione,
ancorché nel rispetto di tre principi fondamentali: l’adozione di procedure
competitive, il valore di stima come base di partenza e la garanzia della
massima informazione e partecipazione degli interessati, attraverso ade-
guate forme di pubblicità.
Orbene, non potendo trattare tutti gli aspetti sopra accennati e nell’intento
di dare un contributo operativo, l’ambito del presente lavoro verrà circo-
scritto ai riflessi dell’opzione ai vari documenti che caratterizzano l’una o
l’altra procedura.
2. Le procedure esecutive nell'ambito delle vendite fallimentari
Veniamo dunque ad illustrare schematicamente le procedure previste dal
codice di rito. Esse sono, com’è noto, la vendita all’incanto (art. 534 e 576
e segg. c.p.c.) e la vendita senza incanto (art. 570 e segg. c.p.c.).
Per l’illustrazione delle principali differenze di tali vendite, si fa rinvio alle
norme, alla dottrina e alla giurisprudenza sull’argomento. Inoltre, nel pre -
SEGUE A PAGINA 12
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A. Saletti,
La liquidazione dell’attivo nel fallimento tra vendite “competitive” e "codice di rito”
in Il diritto fallimentare e delle società commerciali p. 641 e segg.
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