Il Commercialista Veneto n.222 (NOV/DEC 2014) - page 32

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NUMERO 222 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2014
IL COMMERCIALISTA VENETO
Frà Luca Pacioli
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Numero chiuso il 30 dicembre 2014 - Tiratura 12.000 copie.
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Nuovo regolamento per lo svolgimento del tirocinio da Dottore
commercialista ed Esperto contabile mediante frequenza
di corsi di Formazione Professionale
Una delle novità più importanti introdotta dal D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 è quella
che prevede che sei mesi di tirocinio possono essere svolti tramite la frequenza, con
profitto, di specifici corsi di formazione professionale. Lo svolgimento del tirocinio
tramite frequenza di corsi di formazione rappresenta una modalità di effettuazione
del tirocinio facoltativa ed alternativa alla pratica svolta presso un professionista.
Il tirocinio tramite la frequenza di
un corso di formazione professio-
nale non può essere svolto in
concomitanza con il semestre di ti-
rocinio che è possibile anticipare
durante il corso di studi per il con-
seguimento della laurea di primo o
secondo livello.
Come previsto dall’art. 6, comma
9 del D.P.R. 137/2013 questi corsi
di formazione potranno essere or-
ganizzati dagli Ordini territoriali dei
dottori commercialisti ed esperti
contabili, ovvero da Associazioni
di iscritti all’Albo ed altri soggetti
autorizzati dal Consiglio Naziona-
le in possesso dei requisiti indicati
nell’emanando regolamento. I cor-
si di formazione sono diretti
all’acquisizione dei fondamenti teorici e pratici per l’esercizio e la gestione
organizzativa della professione e avranno ad oggetto le materie della professione di
dottore commercialista e di esperto contabile di cui all’articolo 1 del decreto legisla-
tivo 28 giugno 2005, n. 139, con particolare riferimento alle materie oggetto dell’esa-
me di Stato.
Nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. 137/2013 i tirocinanti che
frequenteranno questi corsi dovranno superare una verifica intermedia e finale del
profitto affidate ad una commissione composta da professionisti e docenti univer-
sitari. Al fine di rendere possibile lo svolgimento del tirocinio da dottore commercia-
lista ed esperto contabile mediante frequenza di corsi di formazione professionale il
Consiglio Nazionale dovrà adottare un apposito regolamento, previo parere favore-
vole del Ministro della Giustizia.
Coordinamento fra lo svolgimento del tirocinio per l'accesso
alla professione di Dottore commercialista e di Esperto contabile
ed il tirocinio per l'esercizio della Revisione legale
L’art. 9, comma 6 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 disponendo la riduzione del
tirocinio da 36 mesi a 18 mesi ha disallineato i periodi di tirocinio previsti per
l’accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile e quello
per l’esercizio della revisione legale.
Questo problema è stato evidenziato nell’art. 9, comma 14 del D.L. 30 dicembre
2013, n. 150, come sostituito dalla legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15,
laddove è stato previsto che coloro che hanno superato gli esami di Stato per
l’accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile e che sono
in possesso dei requisiti indicati nel decreto che dovrà essere emanato dal Ministro
della Giustizia, sentito il Ministro dell’Economia e delle Finanze, potranno essere
esonerati dall’esame per revisore legale, fermo l’obbligo di completare il tirocinio
legalmente previsto per l’accesso all’esercizio dell’attività di revisore legale.
Purtroppo l’emanando regolamento del Ministro della Giustizia, diversamente dalla
norma primaria, prevede che sia necessario aver completato il tirocinio triennale già
per poter sostenere la prova integrativa (relativa alla revisione legale) inserita nel-
l’ambito dell’esame per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di dottore com-
mercialista ed esperto contabile. In ogni caso il disallineamento fra i due periodi di
tirocinio rischia di ritardare, o comunque frazionare, l’accesso dei giovani alla pro-
fessione di dottore commercialista e alla funzione di revisione legale.
Il Consiglio Nazionale dovrebbe individuare delle soluzioni che consentano di non
ritardare troppo l’accesso all’esame di abilitazione da dottore commercialista (at-
tualmente possibile dopo 1 anno dal conseguimento della laurea specialistica/magi-
strale) comprensivo della prova per l’accesso alla revisione legale e che consentano
di iniziare a svolgere il tirocinio per l’iscrizione nel nostro Albo e nel Registro dei
revisori subito dopo il conseguimento della laurea triennale.
In particolare a fianco della convenzione, prevista dall’art. 6, comma 4, D.P.R. 137/
2013, che consente di svolgere solo 6 mesi di tirocinio per l’accesso alla sezione A
dell’Albo nel corso dell’ultimo anno di studi magistrali, sarebbe auspicabile la sotto-
scrizione di una nuova convenzione con il MIUR, ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs.
139/2005, che consenta non solo di svolgere 6 mesi di tirocinio per l’accesso alla
sezione A dell’Albo nel corso dell’ultimo anno di studi specialistici, ma anche i 18
mesi di tirocinio per l’accesso alla sezione B dell’Albo nel corso del biennio di laurea
magistrale.
UNIVERSITÀ E TIROCINIO
I PROGRAMMI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
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Quindi: descrizione dei vari accadimenti amministrativi anche se re-
golati in monete diverse, ma conversione e contabilizzazione in
un’unica moneta di conto. I concetti che attengono al principio
dell’
attendibilità
delle scritture si rinvengono al cap. VII per ciò che
concerne la vidimazione iniziale dei registri:
ditto scrivan … scrive-
rà il medesimo nella prima carta de’ tuoi libri e farà fede di tutto,
ecc., e bolleralli del segno del ditto ufficio in fede autentica per
tutti li giudizi che accadesse produrli; … molti tengano i loro libri
doppi: uno ne mostrano al compratore, e l’altro al venditore, e,
che peggio è, secondo quello giurano e spergiurano, che malissi-
mo fanno.;
al cap. X:
le partite del ditto Giornale si convengono
formare e dittare per altro modo più leggiadro, non superfluo …;
e al cap. XII:
mai per nullo tempo nel maneggio mercantesco la
Cassa può essere creditrice ma solo debitrice ovvero para.
Dall’attenta lettura del testo emerge anche una curiosità: al cap. XII,
trattando della valutazione degli elementi patrimoniali, il Nostro an-
ticipa di circa cinquecento anni il criterio del
fair value,
con l’intento
di far comprendere al mercante le conseguenze che l’utilizzo di tale
criterio può generare nella determinazione del risultato finale
(Cavazzoni, cit., p. 49). Scrive:
Distinguendo di punto per queste
prime partite ogni cosa, come festi nell’Inventario; ponendovi tu
per te un commun prezzo. E fallo grasso più presto che magro,
cioè: se ti pare che valgano 20, e tu di’ 24 ecc., acciò che meglio ti
abbia a riuscire il guadagno …
Concludiamo, riportando l’ennesima riflessione di Luca Pacioli che,
sull’importanza di disporre celermente delle varie scritturazioni e del
perché si sia Egli determinato alla stesura del
Tractatus
, al cap. I
dice: …
e questa parte
[descritta in precedenza come terzo requisito
del mercante]
fra l’altre è a loro utilissima, chè in lor faccende
altrimenti reggersi saria impossibile senza debito ordine di scrit-
ture, e senza alcun riposo la loro mente sempre staria in gran
travaglio.
A questo genio matematico indiscusso va senza dubbio ascritto il
merito di aver dato inizio ad un percorso che ha fatto assurgere la
Ragioneria da pura tecnica contabile al rango di scienza economica.
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