Il Commercialista Veneto n.222 (NOV/DEC 2014) - page 14

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NUMERO 222 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2014
IL COMMERCIALISTA VENETO
previsti a seconda del codice ATECO che
ricomprende l’attività imprenditoriale o profes-
sionale esercitata.
Sembrerebbe trattarsi, quindi, di una sorta di “re-
gime forfetario per le start up”, che trae profonda
ispirazione dal regime fiscale per le nuove inizia-
tive produttive ai sensi dell’art. 13 della L. n. 388/
2000, tanto che nella relazione illustrativa al D.D.L.
di Stabilità 2015 si specifica chiaramente che val-
gono, in quanto compatibili, i chiarimenti forniti
dall’Agenzia delle Entrate già forniti nei diversi
documenti interpretativi succedutisi nel tempo.
Quali sono quindi i requisiti oggettivi per poter
beneficiare (o per poter continuare a beneficiare)
del nuovo regime agevolato? Cerchiamo di riepi-
logarli nella pagina precedente.
Si può subito notare, rispetto a quanto richiesto
nel regime di vantaggio per l’imprenditoria gio-
vanile, come sia scomparso il divieto di effettua-
re operazioni con l’estero. Nella precedente for-
mulazione era fatto assoluto divieto di operare
cessioni di cui all’art. 8, del D.P.R. 633/72 e le altre
indicate dall’art. 2 co. 2 del D.M. 2.1.2008, vale a
dire le operazioni assimilate alle cessioni al-
l’esportazione, i servizi internazionali o connessi
con gli scambi internazionali, le operazioni con lo
Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica
di San Marino e le cessioni di beni e prestazioni
di servizi non imponibili per trattati e accordi in-
ternazionali. Pertanto, il futuro contribuente mi-
nimo potrà eseguire operazioni con operatori eco-
nomici stranieri, avendo naturalmente cura di porre
in essere tutte le formalità richieste dalla normati-
va sull’IVAin materia.
I
LPRIMOREQUISITO è di natura reddituale.
Il contribuente deve aver prodotto ricavi o
conseguito compensi per un importo infe-
riore a determinati limiti che possono varia-
re in base all’attività imprenditoriale, artistica
o professionale svolta ed identificata
univocamente dal codice ATECO, che oscillano
da un minimo di 15.000 euro ad un massimo di
40.000 euro. Verrebbe meno quindi l’attuale para-
metro dei 30.000 euro di ricavi conseguibili nel-
l’anno, che funge da spartiacque per garantire, o
meno, lo
status
di “minimo” al contribuente an-
che nel periodo di imposta successivo, qualora
fossero rispettate le ulteriori condizioni.
E’ opportuno precisare che i limiti di cui sopra devo-
no essere sempre ragguagliati ad anno, mediante
il computo dei giorni effettivi. Inoltre, è stato chiarito
che non rilevano, per l’accesso al regime agevolato,
i ricavi o compensi derivanti dall’adeguamentoagli
studi di settore o ai parametri.
Il secondo requisito opera un’apertura, seppur
parziale, al possibile sostenimento di spese per
prestazioni di lavoro da parte del contribuente
minimo. Nella formulazione ancora in vigore è
infatti fatto assoluto divieto all’imprenditore o
lavoratore autonomo, che gode del regime di van-
taggio, di poter utilizzare lavoratori dipendenti o
collaboratori a progetto, pena la perdita, dal pe-
riodo di imposta successivo, dei benefici con-
cessi dal D.L. n. 98/2011. Il D.D.L. Stabilità 2015
intende permettere l’utilizzo di lavoratori, dipen-
denti, parasubordinati e associati in partecipa-
zioni con solo apporto di lavoro, anche se il co-
sto lordo massimo sostenibile deve essere infe-
riore ad euro 5.000 lordi annui.
Il terzo requisito introduce un’importante inno-
vazione: il costo complessivo, al lordo degli am-
mortamenti, dei beni strumentali, alla chiusura
dell’esercizio, non deve superare il limite di euro
20.000. Il riferimento operato dalla norma è allo
stock di beni ammortizzabili posseduti dall’im-
prenditore al 31 dicembre dell’anno precedente e
non al flusso dei beni acquistati nell’arco tempo-
rale del triennio precedente l’ingresso al regime
come è, invece, previsto per gli attuali minimi. E
sempre a confronto col regime di vantaggio per
l’imprenditoria giovanile, è interessante inoltre
sottolineare che, ai fini della verifica del limite,
non dovrebbe più rilevare il costo sostenuto per
i beni immobili, a qualunque titolo acquisiti ed
utilizzati nell’esercizio dell’attività.
La sussistenza dei suddetti requisiti deve essere
verificata sempre con riferimento all’anno prece-
dente l’inizio dell’attività.
R
IMANGONOALCUNESITUAZIONI
che precludono di poter usufruire, sin
dalla partenza, del regime agevolato,
anche qualora siano rispettati i requi-
siti appena descritti. Secondo quanto previsto
dall’art. 4 del Disegno di Legge di Stabilità per
l’anno 2015, l’accesso è impedito a quei contri-
buenti che si avvalgono di regimi speciali IVA o
di regimi forfetari di determinazione del reddito
(ad es., edicole, tabaccherie, agriturismi); non
sono residenti in Italia, con espressa eccezione
per i contribuenti residenti in uno degli Stati mem-
bri dell’UE o in uno Stato aderente all’Accordo
sullo SEE (Norvegia e Islanda), a condizione che
il reddito prodotto in Italia sia almeno il 75% del
reddito complessivo; effettuano, in via esclusi-
va o prevalente, cessioni di fabbricati e di terreni
edificabili e di mezzi di trasporto nuovi oppure
esercitano attività di lavoro autonomo o d’im-
presa in forma individuale e, contestualmente,
partecipano a società di persone o associazioni
professionali (art. 5 del TUIR), ovvero a SRL in
regime di trasparenza (art. 116 del TUIR).
L’esistenza di cause di esclusione dal regime deve
essere verificata in relazione al periodo d’imposta in
cui il soggetto intende aderire al regime in esame e
non nell’anno antecedente all’ingresso nel medesi-
mo. Pertanto, l’eventuale dismissione della parteci-
pazione in una SRL trasparente il 31 dicembre, non
è ostativa all’accesso nel nuovo regime forfetario a
partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Infine, è opportuno precisare che nel nuovo det-
Il nuovo regime fiscale agevolato per gli autonomi
SEGUE DA PAGINA 13
tato normativo per i contribuenti di dimensioni
minori scompare ogni riferimento temporale: ac-
certato il possesso dei requisiti previsti, il contri-
buente potrebbe usufruire dell’agevolazione in-
dipendentemente dall’età anagrafica ed anche per
più di 5 periodi di imposta. Ricordiamo che nel
regime di vantaggio ai sensi del DL 98/2011, il be-
neficio è limitato temporalmente al periodo d’im-
posta in cui l’attività è iniziata e per i quattro suc-
cessivi. L’applicabilità è estesa anche oltre il quar-
to periodo d’imposta successivo a quello di inizio
dell’attività, ma non oltre il periodo d’imposta di
compimento del trentacinquesimo anno di età.
Qualora venisse meno uno dei requisiti che per-
mettono di godere del regime forfetario o si veri-
ficasse una delle cause di esclusione, anche a
seguito di un avviso di accertamento divenuto
definitivo, il regime cessa di avere effetto dal-
l’anno successivo. In tali casi, l’imprenditore o il
lavoratore autonomo dovrà adempiere a tutti gli
obblighi previsti dal regime ordinario, come, ad
esempio la tenuta dei registri contabili e l’adde-
bito in fattura dell’IVA.
Viene meno quindi l’eventualità di una fuoriusci-
ta dal regime nel corso del medesimo periodo di
imposta, che nella formulazione del D.L. 98/2011
era prevista nel caso in cui il contribuente realiz-
zasse ricavi o conseguisse compensi per un im-
porto superiore ad euro 45.000.
Si può quindi concludere che il regime forfetario
agevolato previsto dal D.D.L. di Stabilità per l’an-
no 2015 intenda allargare la platea di coloro che
possono beneficiare di particolari agevolazioni
tributarie, adempiendo, seppur parzialmente e con
modalità diverse, a quanto era stato previsto dalla
decisione del Consiglio Europeo 2013/678/UE del
15 novembre 2013. Tuttavia, le penalizzazioni che
scaturiscono dalla diminuzione, inmolti comparti,
del limite massimo di ricavi conseguibili e l’au-
mento dell’imposizione sostitutiva richiedono un
attento esame, con una particolare attenzione a
quei contribuenti per i quali, al fine di contenere
gli adempimenti dovuti ed i costi correlati, si era
previsto di posticipare l’apertura della posizione
IVAal prossimo mese di gennaio 2015.
I
L CONSIGLIO DEI GARANTI dell’Organismo italiano di valutazione (OIV) del 27
novembre 2014 ha approvato per la pubblica consultazione l’
exposure draft
dei
Principi italiani di valutazione (PIV). Questo documento scientifico colma la lacuna
finora presente nel panorama dottrinario italiano cercando di porsi quale sintesi del
miglior stato dell’arte dell’elaborazione economistica sul tema delle valutazioni. Si tratta di
un compendio di particolare importanza per la nostra professione che spesso si trova di
fronte alle più varie necessità valutative.
Trattandosi di un corpo di principi comuni e perciò trasversali rispetto alle varie competenze
necessarie in campo valutativo, i colleghi troveranno in essi trasfusi istituti già presenti in
varie parti della nostra disciplina professionale. Troveranno inoltre e soprattutto una sintesi
ragionata e completa di tutte le informazioni e conoscenze necessarie ed utili all’attività di
valutazione per tutti coloro che, accettandoli, li faranno divenire la propria guida di riferimen-
to in tale attività.
Proprio per questo è importante che la nostra categoria faccia sentire la propria presenza sia per
condividere che per contribuire a raffinare il grande e complesso lavoro già fatto dall’OIV.
Il documento è disponibile al seguente indirizzo:
-
ti-in-progress/exposure-draft.
OIV invita inoltre tutti gli interessati ad inviare le proprie lettere di commento entro il 19
giugno 2015 ad
indicando nell’oggetto della email: LETTERA
COMMENTOPARTEPRIMAPIV.
Principi Italiani di Valutazione:
l’OIV approva l’
exposure draft
Luciano Berzè
Ordine di Padova
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...32
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