Il Commercialista Veneto n.222 (NOV/DEC 2014) - page 2

2
NUMERO 222 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2014
IL COMMERCIALISTA VENETO
MASSIMO MIANI
1
UNIVERSITÀ E TIROCINIO
I PROGRAMMI DEL NUOVO CONSIGLIO NAZIONALE
SEGUE IN ULTIMA
Consigliere CNDCEC
Nuova convenzione quadro MIUR - GIUSTIZIA - CNDCEC
Con la riduzione del tirocinio da 36 a 18 mesi sono stati riformulati anche i
termini delle convenzioni universitarie che consentono lo svolgimento del
tirocinio durante gli studi universitari. L’art. 6, comma 4, D.P.R. 137/2013,
consente di svolgere solo 6 mesi di tirocinio per l’accesso alla sezioneAdell’Al-
bo nel corso dell’ultimo anno di studi magistrali. A differenza del passato però
il beneficio dell’inizio del tirocinio nel corso degli studi è stata estesa anche agli
aspiranti esperti contabili per i quali sarà possibile svolgere 6 mesi di tirocinio
per l’accesso alla sezione B dell’Albo nel corso dell’ultimo anno del percorso di
laurea. Già nel giugno 2013 presso il MIUR era stato istituito un tavolo tecnico
per la stesura della convenzione e nei giorni scorsi la convenzione è stata siglata
dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministro della
Giustizia.
La convenzione permetterà non solo di svolgere un tirocinio semestrale nel
corso dell’ultimo anno del percorso di laurea triennale o magistrale, ma anche di
avere l’esonero dalla prima prova dell’esame di Stato per l’accesso alla Sez. A
o B dell’Albo.
La nuova convenzione quadro dovrà essere attuata mediante accordi tra Ordini
territoriali e Università. L’attuazione dovrà realizzarsi entro l’anno accademico
2014-2015, in quanto la norma transitoria prevede che le “vecchie” convenzio-
ni tra Ordini ed Università (quelle stipulate in attuazione della convenzione
quadro del 2010) possono trovare applicazione fino alla stipula delle “nuove”
convenzioni tra Ordini ed Università e, comunque, non oltre l’anno accademico
2014-2015. Quindi a partire dall’anno accademico 2015-2016 non potranno
più trovare applicazione i vecchi accordi e se non saranno siglati i nuovi accordi
non sarà possibile svolgere il tirocinio nel corso degli studi universitari.
Il Consiglio Nazionale fornirà agli Ordini un costante supporto per facilitare la
fase dell’attuazione della nuova convenzione quadro.
Convenzione quadro, riconoscimento reciproco, crediti ai fini FPC
L’art. 7, comma 4 del D.P.R. 137/2014 prevede che i Consigli Nazionali e le
Università con apposite convenzioni stabiliscano regole comuni per il ricono-
scimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari.
Il Consiglio Nazionale dovrà adoperarsi per attivare in tempi brevi queste
convenzioni che dovrebbero condurre non solo al riconoscimento dei crediti
conseguiti in determinati corsi di laurea, ma anche e soprattutto dei crediti
conseguiti nell’ambito dei master di primo e di secondo livello, promuovendo
tra l’altro l’istituzione di master universitari su materie di grande interesse per
la professione e contribuendo alla realizzazione di tali progetti. I master univer-
sitari potranno quindi affiancare le Scuole di Alta formazione nello sviluppo del
progetto della crescita delle competenze e delle specializzazioni, intensifican-
do il rapporto tra Consiglio Nazionale e mondo accademico.
Istituzione di un tavolo tecnico permanente fra il MIUR e il CNDCEC
Nei primi anni di vita della professione unificata più volte sono sorti problemi
di coordinamento fra le indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale agli Ordini
territoriali e quelle fornite dal MIUR alle Università sui temi relativi all’esame
di Stato, al tirocinio e all’applicazione della convenzione.
Alcune questioni rimangono ancora aperte, come ad esempio quella del diritto
all’esonero dalla prima prova scritta dell’esame di Stato per coloro che hanno
svolto il tirocinio fino alla vigenza del Decreto MIUR del 5 novembre 2010 e
che non hanno sostenuto l’esame di Stato durante la prima fase di attuazione
delle convenzioni ovvero quella relativa alla validità territoriale delle conven-
zioni (sempre ai fini dell’esonero). Il MIUR sostiene infatti che ai fini dell’eso-
nero è necessario che l’Ordine presso il quale il tirocinante ha svolto il tirocinio
abbia siglato una convenzione con l’Università presso la quale il tirocinante ha
frequentato un corso di laurea in convenzione. Ciò contrariamente a quanto
previsto dalla normativa vigente (articolo 43 D.Lgs. 139/2005) che prevede che
l’esonero spetta “genericamente” a coloro che hanno conseguito un titolo di
studio all’esito di un corso in convenzione ed alla convenzione quadro che
prevede che gli accordi siglati tra gli Ordini territoriali e le Università sono
applicabili nei confronti di tutti i soggetti iscritti nei Registri dei tirocinanti
tenuti da tutti i Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili costituiti sul territorio nazionale. Al fine di fornire indicazione univo-
che agli Ordini e alle Università e soprattutto evitare forti disagi ai giovani che
si accingono a svolgere la nostra professione è opportuno istituire uno stabile
tavolo di confronto con il MIUR.
Convenzione quadro per lo svolgimento del tirocinio
presso pubbliche amministrazioni
L’articolo 6, comma 4 del D.P.R. 137/2012 prevede che possano essere stipu-
late convenzioni tra i Consigli Nazionali degli Ordini e il Ministero per la
Pubblica Amministrazione e la Semplificazione per lo svolgimento del tirocinio
presso pubbliche amministrazioni all’esito del corso di laurea.
Un contatto informale era stato preso dagli uffici del CNDCEC durante il 2013
per individuare l’Ufficio competente presso il Ministero della Funzione Pubblica.
Sarà ora necessario chiedere l’istituzione di un tavolo tecnico per la stesura della
convenzione che analogamente a quanto previsto per le convenzione universitarie
preveda che un numero di ore minime di tirocinio continuino ad essere svolte anche
presso lo studio o comunque sotto la supervisione del professionista.
Regolamento quarto praticante
L’articolo 6 comma 3 del D.P.R. 137/2012 prevede che il
dominus
non possa
avere più di tre praticanti contemporaneamente e che il quarto possa essere
autorizzato dal consiglio dell’Ordine territoriale sulla base di criteri l’attività
professionale del richiedente e l’organizzazione della stessa, stabilito dal Con-
siglio Nazionale previo parere vincolante del Ministero vigilante.
E’ necessario predisporre la bozza di regolamento ed inviarla al Ministero della
Giustizia.
Istituzione di una commissione scientifica CNDCEC-Università
Il progetto delle Scuole di Alta Formazione e soprattutto il successivo obiettivo
del riconoscimento delle specializzazioni, portano necessariamente ad intensi-
ficare i rapporti a livello centrale con le principali Università di Economia
italiane. Si prevede quindi l’istituzione di una Commissione composta preva-
lentemente da Colleghi che svolgono anche attività di docenza universitaria.
Tale Commissione, oltre a collaborare alla realizzazione dei due progetti di cui
sopra, potrà essere un valido supporto anche per tutte le attività relative alla
predisposizione delle convenzioni con il MIUR e dei regolamenti.
TIROCINIO
Modifiche al regolamento del tirocinio
Nel corso degli ultimi anni la disciplina del tirocinio ha subito diversi interventi
di modifica. Da un lato, l’art. 9, comma 6 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.
1 ha disposto la riduzione del tirocinio da 36 mesi a 18 mesi, dall’altro, l’art. 6
del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante la riforma degli ordina-
menti professionali), ha introdotto novità in tema di interruzione e sospensione
del tirocinio, di svolgimento, di stipula delle convenzioni universitarie, di vali-
dità del tirocinio. Diverse norme del regolamento del tirocinio (D.M. 7 agosto
2009, n. 143) appaiono quindi superate dalle nuove disposizioni normative,
altre avrebbero bisogno di essere riformulate in considerazione della diversa
durata del tirocinio professionale. La presenza di diverse disposizioni sul tiro-
cinio, talvolta in contrasto fra loro, ha creato negli ultimi anni non pochi proble-
mi interpretativi e reso assai difficile la gestione dei tirocinanti da parte degli
Ordini territoriali. È opportuno quindi riformulare in maniera coerente il regola-
mento del tirocinio in modo tale da dare risposte chiare agli Ordini territoriali ed
ai tanti giovani che si apprestano ad intraprendere la nostra professione. Il
nuovo testo dovrà essere portato all’attenzione del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, al quale ai sensi dell’art. 42, comma 2 del D.Lgs.
28 giugno 2005, n. 139 compete l’adozione del regolamento.
UNIVERSITÀ
1
Pubblichiamo un estratto del programma presentato dal consigliere Massimo
MIANI per l’area di delega relativa all’Università ed al Tirocinio, approvato dal
Consiglio Nazionale il 22/10/2014
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...32
Powered by FlippingBook