Il Commercialista Veneto n.234 (NOV/DIC 2016) - page 9

NUMERO 234 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2016
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IL COMMERCIALISTA VENETO
Alessandro Solidoro
MASSIMO GAZZANI
Ordine di Verona
Siti internet professionali: obblighi
di legge e novità della Manovra 2017
NORME E TRIBUTI
SEGUE A PAGINA 10
I
l tuo sito internet è a norma? È una domanda banale e nello stesso tempo poco
frequente e quindi non è sempre scontato riuscire a dare delle risposte corrette,
così come trovare siti internet in regola.
In Italia sono diverse le normative che riguardano la realizzazione dei siti internet
e i dati in esso contenuti (
la nostra Penisola si denota anche per questa normativa: di
complicare le situazioni semplici
). Ricordiamo solo l’ultima, quella della
Cookie Law
,
ma cerchiamo anche di non dimenticare le precedenti, alcune meno note, ma le cui
sanzioni sono comunque piuttosto elevate: parliamo quasi sempre di migliaia di euro!
E le condotte adottate non sono sempre regolari, secondo quanto emerge da un’in-
dagine (riportata da alcuni quotidiani), realizzata da FederPrivacy, l’associazione
dei tecnici per la tutela dei dati sul web, la quale
informa, come 2 siti su 3, non si preoccupano di
rispettare gli obblighi di legge. Difatti da un campio-
ne di 2.500 sitiweb quasi il 70% rischia multe e
sanzioni che partono
da un minimo di 6.000 ad
un massimo di 36.000 euro.
Riuscire a districarsi è assai complesso, ma provia-
mo a dare qualche riferimento, perché realizzare un
sito internet non è una cosa scontata!
Parto dal fatto che dobbiamo distinguere i siti web
aziendali da quei siti creati per la passione di un
certo argomento: è evidente che la Partita IVA per
un sito commerciale serve sicuramente, e determina
una diversità, ma non è solo questo connotato che
deve generare attenzione e approfondimento. La
regola della indicazione della Partita IVAnel sitoweb
viene prevista dal DPR del 5 ottobre 2001, n. 404, norma non molto conosciuta e
spesso completamente dimenticata.
La Partita IVA, come tutti i vari obblighi sono da indicare sulla homepage, proprio
per questo si mettono sempre tutti i dati sul footer del sito web, cosi da poterli
ritrovare sempre in ogni pagina, news o articolo che sia.
Nel caso in cui tu abbia realizzato un sito web personale dove vai a trattare un
argomento o vari argomenti in un blog a fini non commerciali, allora sarebbe il caso
di inserire il Codice Fiscale al posto della Partita IVA, per avere così una equiparazione
e un'identificazione di natura fiscale.
Ma andiamo con ordine nell’identificare le varie normative che dobbiamo osservare
per la realizzazione di un sito web, e quali obblighi sono previsti.
Normativa Fiscale - D.P.R. 404/2001
Partiamo dalla legge più vecchia, ed anche la più semplice.
L’attuale formulazione dell’articolo 35 del D.P.R. 633/1972, modificato dall’art. 2,
D.P.R. 404/2001 e secondo quanto ribadito nella Risoluzione n. 60 del 16/05/2006
dell’Agenzia delle Entrate prevede che sulla homepage del sito internet sia obbliga-
torio indicare la Partita IVA. In realtà spesso è più comodo e indicato metterlo nel
“footer”, ovvero l’area di chiusura del sito, quello che nei documenti si chiama
solitamente “piè di pagina”. La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate riporta esat-
tamente quanto segue:
L’obbligo di indicazione del numero di Partita IVA nel sito
web rileva per tutti i soggetti passivi IVA, a prescindere dalle concrete modalità di
esercizio dell’attività. Di conseguenza, quando un soggetto IVA dispone di un sito
web relativo all’attività esercitata, quand’anche utilizzato solamente per scopi pub-
blicitari, lo stesso è tenuto ad indicare il numero di Partita IVA, come chiaramente
disposto dall’articolo 35, comma 1.
Risulta pertanto obbligatoria l’indicazione della Partita IVA sul sito web, ciò anche
se il sito è utilizzato per fini meramente propagandistici e pubblicitari, senza il
compimento di attività di commercio elettronico.
I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione in Italia, o
vi stabiliscono una stabile organizzazione devono richiedere l’attribuzione del nu-
mero di Partita IVA. Tale codice identificativo, quindi, resterà invariato, fino alla
cessazione dell’attività.
L’art. 35 del D.P.R. 633/1972, stabilisce l’obbligo, per il contribuente intestatario
della Partita IVA che disponga di un sito web, di indicare nella relativa
home page
il
numero identificativo ad esso attribuito ai fini IVA.
In particolare è la citata risoluzione n. 60/E del 16 maggio 2006 dell’Agenzia delle
Entrate, che ha definitivamente chiarito come tale obbligo sussista non solo per i
soggetti che svolgono attività di commercio elettronico, ma anche se il sito web è
utilizzato esclusivamente per scopi pubblicitari.
E cosa succede se sei inadempiente? Ovviamente se non rispetti la legge vieni
sanzionato, com’è giusto che sia. Le sanzioni vanno da
258 euro di multa fino ad
arrivare ai 2.065 euro
; mica male, vero? Una domanda sorge a questo punto spon-
tanea: “Chi paga se mi arriva la multa?” Beh, il sito
è Tuo, i contenuti sono i Tuoi, il dominio è Tuo,
quindi il responsabile di tutto questo non è chi Ti
ha fatto il sito web ma il proprietario dell’azienda
1
.
Normativa Civilistica - Legge 88/2009
Un’altra importante normativa che impatta sulla
legislazione dei siti internet si ha con l’introduzione
della Legge 88/2009 che ha innovato l’art. 2250
2
del
Codice Civile, prevedendo l’indicazione obbligato-
ria all’interno delle pagine del proprio sito web di
dati che precedentemente erano previsti solo per i
documenti cartacei, che trovano riferimento princi-
palmente alle società di capitali, massivamente uti-
lizzati per attività commerciali e aziendali.
Nel dettaglio questi dati sono:
-
ragione sociale per esteso,
-
indirizzo completo della sede legale,
-
codice fiscale e partita IVA,
-
Posta Elettronica Certificata (PEC),
-
Ufficio del Registro dove si è iscritti,
-
numero del Repertorio Economico Amministrativo (REA),
-
capitale sociale e indicazioni se interamente versato,
-
eventuale stato di liquidazione in seguito a scioglimento,
-
eventuale stato i s cietà con unico socio (Spa e Srl unipersonali),
-
società o ente alla cui attività di direzione e di coordinamento la società è
soggetta (art. 2497 bis c.c.).
In realtà esistono delle varianti a seconda della tipologia di azienda o relativi alla
figura professionale. E’ importante per questo il supporto di un professionista che
sappia valutare quali dati pubblicare. Anche in questo caso, infatti le sanzioni sono
rilevanti, comprese tra 258,23 e 2.065,83 Euro e fra i 206 e 2.065 euro a seconda
dell’inadempienza.
Le società di persone hanno l’unico obbligo di inserire il numero di partita IVA nel
footer
cosi da renderlo visibile in tutto il sito web, ma come già detto per rendersi
sempre più fruibile verso l’utente sarebbe meglio scrivere tutti i dati che possono
servire al cliente futuro e lettore/visitatore del sitoweb.
Questo piccolo consiglio serve anche a mettersi al riparo nel momento in cui in futuro
ci possano essere dei cambiamenti nella legge. È un buon metodo anche per non stare
sempre attaccati al monitor o ai vari giornali che trattano questi argomenti e quindi non
vivere con l’ansia della sanzione.
Quindi meglio sempre inserire per le società di persone:
-
La denominazione completa
-
L’indirizzo e la città della sede legale
-
La partita IVA (almeno in
home page
)
-
La provincia dell’ufficio registro di iscrizione
-
Il codice fiscale
-
Il numero REA
1
Link utili: Articolo 35 del D.P.R. 633/1972, D.P.R. 404/2001, Risoluzione 60 del 16/05/2006 dell’Agenzia delle Entrate.
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Art. 2250 Codice Civile.
Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese [2188] devono essere indicati la sede della società e l’ufficio del
registro delle imprese presso il quale questa è iscritta [2188, 2199, 2200] e il numero d’iscrizione.Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a
responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio.
Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione [2484 ss.].
Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio.
Gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali è obbligatoria l’iscrizione o il deposito, possono essere altresì
pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto.
In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere essere opposti ai terzi, ma questi
possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana.
Le società di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato a una rete telematica ad accesso pubblico forniscono,
attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma.
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