Il Commercialista Veneto n.234 (NOV/DIC 2016) - page 4

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NUMERO 234 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2016
IL COMMERCIALISTA VENETO
ANNALISATESSARIN
PraticanteOrdine di Rovigo
Deducibilità al 50% per vestiario
dei liberi professionisti? Spunti di riflessione...
SENTENZE
(Commissione Tributaria Provinciale
di Milano n. 6443/40/16 del 22/07/2016)
[omissis..]
La Commissione in via preliminare rileva che la ri-
corrente, nel proprio ricorso, si limita a contestare i
rilevi: n. 3, n. 5, nonché il rilievo relativo all’IRAP,
pertanto, per i rilievi n. 1- sottoconto consulenza, ri-
lievo n. 2 – sottoconto costi per corsi, rilievo n. 4 -
sottoconto parrucchiere e rilievo sottoconto noleggi la
ricorrente non solleva alcuna contestazione, prestan-
do quindi acquiescenza.
Valutate le argomentazioni addotte dalle parti in ordi-
ne ai tre rilievi contestati, la Commissione ritiene il
ricorso parzialmente fondato ed in quanto tale merite-
vole di parziale accoglimento.
A parere del Collegio il concetto di
deducibilità di un
costo per inerenza
riguarda non tanto la natura del
bene o del servizio ma il suo rapporto con l’attività
professionale, in relazione allo scopo perseguito al
momento in cui la spesa è stata sostenuta e con riferi-
mento a tutte le attività tipiche della professione stessa
e non semplicemente, ex post in relazione ai risultati
ottenuti in termini di produzione del reddito.
Non v’è dubbio che vestiario e accessori, in alcuni
casi specifici, devono essere considerati inerenti al-
l’attività svolta e, pertanto, il loro costo integralmente
deducibile (è il caso della toga per l’Avvocato o, in
generale, della divisa da indossare durante l’orario
di lavoro tanto da parte dell’imprenditore quanto dai
dipendenti). In altri casi, in cui il vestiario e gli acces-
sori utilizzati per la propria attività potrebbero avere
anche impieghi privati (frac per il direttore d’orche-
stra), si ritiene opportuno limitarne la deducibilità ap-
plicando percentuali forfettarie, così come previsto
dal comma 3 dell’art. 54 del TUIR per l’utilizzo di
beni in uso promiscuo, al fine di semplificare il calcolo
del reddito applicando una percentuale ragionevole e
usualmente impiegata dalla normativa fiscale in tutti
quei casi in cui vi è la possibilità che un determinato
bene acquistato per l’attività economica svolta possa
avere utilità anche nella sfera privata.
Gli abiti utilizzati durante le trasmissioni televisive e
le interviste sono per la maggior parte dei casi acqui-
stati direttamente dalla ricorrente, come risulta sia
nelle dichiarazioni raccolte dalla Polizia Tributaria in
sede di verifica (all. 6) sia dai contratti d’ingaggio
dell’artista (all. 7). Infatti, come si evince dai contratti
allegati, per le trasmissioni televisive è espressamente
previsto che l’Artista deve usare adeguato vestiario
moderno di sua proprietà (abiti, vestiti, scarpe, acces-
sori in genere, trucchi, ecc). Le società televisive si
limitano a fornire solamente particolari abiti o costu-
mi da scena legati a determinate coreografie, sketch
che vengono realizzati dalle sartorie delle trasmissio-
ni stesse. Pertanto
l’inerenza e la deducibilità
forfettaria del 50% di detti costi all’attività profes-
sionale è oggettivamente dimostrata dai contratti te-
levisivi prodotti in atti
.
Anche il rilievo n 5 deve essere annullato. In effetti
l’abitazione della ricorrente nell’annualità di cui si
discute veniva utilizzata ad uso promiscuo sia per l’atti-
vità professionale che per la vita privata. Di conseguen-
za è ragionevole che l’acquisto di mobilio per arredare
in modo appropriato le stanze dalla stessa utilizzate per
rilasciare interviste, scattare foto, realizzare videoclip,
ecc. siadeducibile nellamisura forfettariadel 50%. Chia-
ramente, il costo dei mobili e degli arredi deve rientrare
in una certa proporzionalità tra costi affrontati per l’ac-
quisto e i ricavi conseguiti, presupposto che nel caso di
specie si ritiene rispettato (10.322,98 costi a fronte di
1.267.149,00 ricavi conseguiti).
[omissis…]
Gli abiti di Belen
L
a sentenza
de quo
affronta la questione della
deducibilità del vestiario direttamente con-
nesso all’esercizio di una attività di lavoro
autonomo, questione che è stata poco esami-
nata dalla giurisprudenza e si presta facilmente a rilie-
vi fiscali da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Il tema è balzato alle cronache grazie al ricorso presen-
tato da una nota
soubrette
televisiva, che ha impugna-
to un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia del-
le Entrate di Milano, contenente diversi rilievi d’im-
posta. Le principali contestazioni riguardavano la
deducibilità di costi, portati in detrazione nella dichia-
razione dei redditi dalla showgirl, per l’acquisto di
vestiario e mobili.
Sul tema sono stati scritti numerosi articoli, basta
digitare il numero della sentenza sulla barra di un qual-
siasi motore di ricerca per vedere pagine e pagine di
articoli intitolati “deducibilità al 50% per gli abiti dei
lavoratori autonomi” oppure “il lavoratore autonomo
può dedurre al 50% il vestiario” e ancora “autonomi,
vestiario deducibile al 50%” e così via. Tuttavia, noi
tutti sappiamo bene che non bisogna mai soffermarsi
al titolo di un articolo, ma leggere attentamente tra le
righe e cercare di adottare un approccio critico special-
mente in tematiche quali la fiscalità.
Da una lettura a prima vista della sentenza, sembre-
rebbe che i lavoratori autonomi possano portare in
detrazione, in misura forfettaria, i costi relativi all’ab-
bigliamento qualora essi siano tenuti ad osservare un
“dress code” nell’esercizio delle proprie funzioni. È il
caso del citato “frac” per il direttore d’orchestra. La
spesa del frac è ammessa in detrazione al 50% in quan-
to lo stesso capo può essere utilizzato anche per usi
privati. Da qui può derivare la convinzione che un
libero professionista, quale l’avvocato o il commercia-
lista, possano portare in detrazione, seppur in misura
del 50%, il completo elegante acquistato per quell’im-
portante udienza in tribunale o per quel
business me-
eting
con il cliente prestigioso.
Da una lettura più attenta e minuziosa si evince che
l’inerenza e la deducibilità al 50% di detti costi al-
l’attività professionale è oggettivamente dimostrata
dai contratti televisivi prodotti in atti”
.
Pertanto, l’inerenza del costo sostenuto con l’at-
tività esercitata deve essere oggetto di prova in-
confutabile e obiettiva di fronte agli occhi del-
l’Amministrazione finanziaria.
La Commissione
Tributaria, infatti, focalizza l’attendibilità della tesi
della ricorrente sul fatto che sono stati prodotti i con-
tratti di ingaggio in cui erano previste specifiche clau-
sole riguardanti l’abbigliamento da adottare durante le
riprese televisive. A conferma di quanto esposto, si
riporta testualmente il passaggio della sentenza
[omissis…] Gli abiti utilizzati durante le trasmissioni
televisive e le interviste sono per la maggior parte dei
casi acquistati direttamente dalla ricorrente, come ri-
sulta sia nelle dichiarazioni raccolte dalla Polizia Tri-
butaria in sede di verifica (all. 6)
sia dai contratti d’in-
gaggio dell’artista
(all. 7). Infatti
, come si evince dai
contratti allegati
, per le trasmissioni televisive è espres-
samente previsto che l’Artista deve usare adeguato ve-
stiario moderno di sua proprietà (abiti, vestiti, scarpe,
accessori in genere, trucchi, ecc)[omissis…]”.
Si tratta di un’interpretazione estremamente
prudenziale e cautelativa, ma d’altronde con l’Ammi-
nistrazione finanziaria è noto come sia necessario an-
dare con i piedi di piombo!
Sulla base della sentenza, la deduzione forfettaria dei
costi per vestiario dovrebbe essere estesa a tutti quei
professionisti (avvocati, commercialisti e altri colla-
boratori di studi professionali),
con un contratto di
collaborazione in cui è prevista una particolare
“clausola contrattuale” che impone agli stessi di
conformarsi ad un determinato
dress code
. Se e solo
se esista una clausola contrattuale ci si può avvalere
della detrazione forfettaria senza ombra di dubbio, in
quanto l’inerenza della spesa sostenuta è supportata
da un vincolo contrattuale oggettivo.
I lavoratori autonomi che operano individualmente,
potendo scegliere in libertà come vestirsi, non potreb-
bero avvalersi di questo eventuale “vincolo contrat-
tuale” che, in caso di contestazione fiscale, può tra-
sformarsi in un buon supporto probatorio ai fini
dell’inerenza dei costi di vestiario e della loro
deducibilità parziale. Tuttavia, sebbene non sia nep-
pure generalmente previsto dai codici deontologici che
i professionisti indossino abiti di un certo tipo, fa
parte del bagaglio di esperienze comuni il fatto che tali
soggetti indossino completi di abbigliamento adeguati
al decoro che la professione impone e quindi
dovreb-
be
(il condizionale è d’obbligo!) comunque esserne
ammessa la deducibilità al 50%. Rimane comunque in
capo al libero professionista l’onere della prova
dell’inerenza del costo sostenuto con l’attività svolta.
Riguardo la possibilità di detrarre l’acquisto di mobili
della propria abitazione, la Commissione Tributaria
ha riconosciuto il fatto che “
l’abitazione della ricor-
rente nell’annualità di cui si discute veniva utilizzata
ad uso promiscuo sia per l’attività professionale che
per la vita privata”.
Sulla base di quanto indicato nella
sentenza al fine di poter effettuare tale deduzione sa-
rebbe necessario che il costo degli arredi non sia spro-
porzionato rispetti ai ricavi conseguiti.
Partendo dalla conclusione alla quale è arrivata la Com-
missione Tributaria Provinciale di Milano, ammetten-
do la deducibilità come bene promiscuo, quindi al 50%,
per gli acquisti di vestiario e arredi utilizzati da una
showgirl
, appare quanto meno lecito sostenere che ciò
aprirà la strada anche ad altre conclusioni similari; tale
vicenda crea, infatti, un precedente che può essere
adattato anche ad altre tipologie di contribuente, le
quali fanno dell’immagine il proprio “biglietto da
visita”.
Tutto dipenderà dai prossimi rilievi dell’Amministra-
zione Finanziaria.
Dal punto di vista di “noi addetti ai lavori”, occorrerà
valutare di volta in volta e caso per caso la possibilità
di portare in diretta deduzione questo genere di spese,
studiando bene le caratteristiche e le necessità del con-
tribuente nonché soppesando opportunamente i pro e
i contro di tale opzione.
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