Il Commercialista Veneto n.234 (NOV/DIC 2016) - page 7

NUMERO 234 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2016
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IL COMMERCIALISTA VENETO
Alessandro Solidoro
L’interposizione fiscale
Un tema particolarmente delicato che attiene al profilo fiscale del trust è il
tema dell’interposizione. Capita sovente infatti di vedere atti di trust che, già
dalla lettura dell’atto, trasudano profili di interposizione fiscale che determi-
nano la conseguente tassabilità dei redditi in capo al soggetto nei cui con-
fronti si concretizza l’interposizione stessa (generalmente il disponente o i
beneficiari). L’Amministrazione Finanziaria ha espresso il proprio pensiero
nella C.M. 43/E/2009 e nella successiva C.M. 61/E/2010. Si tratta di spunti di
pensiero che devono essere contestualizzati al caso concreto e che non
possono ottenere una applicazione acritica in sede di accertamento.
Esiste, peraltro, anche un intervento di prassi risalente che potremmo defi-
nire appartenere alla preistoria dei trust ma che per il suo contenuto risulta
ancora attuale
4
.
I casi della C.M. 43/E/2009
La circolare n. 43/E/2009 emanata in tema di scudo fiscale ha proposto
cinque fattispecie di trust fittiziamente interposti. Si tratta, secondo l’Agen-
zia, di una casistica non esaustiva.
È opportuno svolgere alcune considerazioni sulla questione.
Se da un lato è vero che la casistica non è esaustiva, è anche
vero che le ipotesi sviluppate devono essere recepite con la
dovuta attenzione e cautela
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. Ricordiamo, infatti, che il trust è
un istituto poliedrico e multiforme che non può prestarsi per
sua natura a generalizzazioni di sorta.
Il caso n. 3, che è stato riproposto con alcune modifiche an-
che dalla successiva C.M. 61/E/2010, ripropone in sostanza le
osservazioni fatte con la R.M. 8/E/2003. Una considerazione
va fatta anche in relazione alla quinta ipotesi, dove si consi-
dera il trust in cui il beneficiario ha diritto di ricevere attribuzioni
di patrimonio dal trustee. Qui bisogna innanzitutto chiedersi
quale portata possa avere questa indicazione. Se intesa in
senso ampio, infatti, potrebbe portare a dire che tutti i trust, a
parte quelli di scopo, sono interposti perché i beneficiari han-
no diritto a ricevere i beni.
In realtà, la fattispecie deve riguardare necessariamente il momento finale
del trust, quando i beneficiari hanno acquisito non un diritto potenziale ma
un diritto soggettivo e attuale a pretendere i beni dal trustee.
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In sostanza, il trust è finito e i beneficiari hanno diritto a ricevere i beni.
E’ in questo frangente che il trust diventa interposto in considerazione
dell’ultimazione della sua funzione.
Diverso è il caso in cui il beneficiario o il disponente maturi un diritto
durante la vita del trust a ricevere del patrimonio, in virtù della clausola che
impone al trustee di garantire il loro tenore di vita o di provvedere alle cure
mediche. Si tratta di una fattispecie eventuale e generalmente non gradita
dal beneficiario in quanto implica una situazione di difficoltà
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.
Da ultimo vogliamo stimolare la riflessione anche su questa ipotesi. Un
trust ha un numero cospicuo di immobili.
Il beneficiario ha diritto di vedersene assegnare uno in qualsiasi momento.
Il trust è totalmente interposto? E’ interposto relativamente a quell’immobi-
le? La prima soluzione appare, per ovvi motivi, irragionevole.
L’intervento della C.M. 61/E/2010
La circolare n. 61/E/2010 ha riproposto le 5 ipotesi già presentate nella C.M.
43/E/2009, ma la terza risulta integrata nel senso di prevedere che il trustee
è vincolato nei suoi poteri anche da elementi di fatto che denotano una
eccessiva ingerenza del disponente.
Si tratta quindi del caso in cui il potere del disponente può desumersi
anche da situazioni di fatto che vanno al di là del mero atto istitutivo. Ad
esempio, il trustee potrebbe essere una mera testa di legno ricadendo, nella
realtà, sul disponente l’effettiva attività gestoria.
Bisogna prestare tuttavia la massima attenzione a non confondere un pote-
re gestorio di fatto del disponente col diverso caso in cui il trustee, eserci-
tando il suo potere in totale autonomia rispetto al disponente, prende delle
decisioni in linea con i suggerimenti o le osservazioni giunte da quest’ulti-
mo. Potrebbe essere il caso di comportamenti di fatto poco accorti dei
beneficiari che possono indurre una decisione del trustee in senso protet-
tivo verso il patrimonio in trust. Ad esempio, si pensi ai casi in cui, sentito
il guardiano, si è deciso di pagare una somma al beneficiario Tizio perché
meritevole rispetto al beneficiario Caio che si è dimostrato non rispettoso
dei
desiderata
del disponente.
In questo caso, le segnalazioni del disponente non possono
essere qualificate come interposizione.
Riassumiamo nella successiva tabella le ulteriori ipotesi di
interposizione rispetto a quelle già individuate con la circolare
n. 43/E/2009.
Il primo caso non riguarda le lettere di desideri che il dispo-
nente dovesse inviare al trustee: sono desideri e non indica-
zioni vincolanti!!
Per quanto riguarda invece il potere del disponente di modifi-
care i beneficiari durante la vita del trust (caso 2), ad avviso di
chi scrive si tratta di una disposizione perfettamente compati-
bile con un trust non fittizio, salvo ovviamente i casi in cui si
configurano evidenti patologie.
La terza ipotesi, invece, in cui il disponente abbia poteri di
attribuzione o concessione di prestiti si ritiene sia riferibile al
caso in cui il disponente sia anche trustee (trust auto dichiarato), quindi
non si può che condividere come tale trust sia interposto sotto il profilo
fiscale.
L’ultimo punto della nuova elencazione sembra essere una generica dispo-
sizione che mira a colpire tutte le ipotesi residuali in cui vi sia una limitazio-
ne o un condizionamento del potere di amministrazione e gestione del
trustee.
Va da ultimo evidenziato come l’interposizione del trust non si risolve ne-
cessariamente in un disvalore. Potrebbe accadere infatti che la tassazione
dei redditi in capo al disponente o al beneficiario sia meno onerosa di
quella che avrebbe scontato il trust.
Il tema verrà approfondito con casistiche concrete ed esempi di clausole in
futuri interventi.
Tabella n. 2: I trust interposti secondo la C.M. 43/E/2009
Caso Descrizione della fattispecie
1
trust che il disponente (o il beneficiario) può far cessare liberamente in ogni momento,
generalmente a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi;
2
trust in cui il disponente è titolare del potere di designare in qualsiasi momento se stesso
come beneficiario;
3
trust in cui il disponente (o il beneficiario) è titolare di significativi poteri in forza dell'atto
istitutivo, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella
gestione ed amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso;
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trust in cui il disponente è titolare del potere di porre termine anticipatamente al trust,
designando se stesso e/o altri come beneficiari (cosiddetto “trust a termine”);
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trust in cui il beneficiario ha diritto di ricevere anticipazioni di capitale dal trustee.
La fiscalità del trust
a inizio 2017
SEGUE DA PAGINA 6
Tabella n. 3: I trust interposti secondo la C.M. 61/E/2010
Caso Descrizione della fattispecie
1
trust in cui è previsto che il trustee debba tener conto delle indicazioni fornite dal disponente in
relazione alla gestione del patrimonio e del reddito da questo generato;
2
trust in cui il disponente può modificare nel corso della vita del trust i beneficiari;
3
trust in cui il disponente ha la facoltà di attribuire redditi e beni del trust o concedere prestiti a
soggetti dallo stesso individuati;
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ogni altra ipotesi in cui potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal
regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente
condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari.
,
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Si tratta della R.M. 8/E/2003che in questa sede omettiamo.
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In sostanza, ci vuole un approccio ragionevole da parte degli operatori. Chi scrive conviene sulla non esaustività della casistica ed infatti propone alcune casistiche che esulano
dalla circolare.
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Spesso negli atti si legge una clausola come questa:
Sopraggiunto il termine finale della Durata del Trust, il Fondo in trust è trasferito di diritto al Beneficiario al quale soltanto
il Fondo da quel momento appartiene
.
Il Trustee: 1. tiene il Fondo a loro disposizione;.
2. E cura qualunque adempimento necessario per rendere tale appartenenza giuridicamente opponibile ai terzi.
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E’ quindi evidente che una clausola come quella di seguito riportata non può determinare l’interposizione
sic et simpliciter
.
Qualora il reddito corrente del disponente e dei beneficiari attuali sia insufficiente per:
1. sostenere spese mediche
2. o mantenere il proprio precedente tenore di vita
il Trustee impiega il reddito e, se insufficiente, il Fondo in trust per supplire alla insufficienza.
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