Il Commercialista Veneto n.234 (NOV/DIC 2016) - page 11

NUMERO 234 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2016
11
IL COMMERCIALISTA VENETO
Alessandro Solidoro
procedura di rimozione di contenuti che si presumono possano violare il
Diritto d’Autore a causa dell’illecito utilizzo degli stessi sulle reti informa-
tiche da parte di terzi.
Il ruolo della AGCOM appare pertanto quello di sostituirsi alla Autorità
Giudiziaria, sebbene siano piovute da più parti consistenti critiche di
incostituzionalità di tale istituto. Ciò in quanto la AGCOM emette delibere
irrogando sanzioni vere e proprie paragonabili a quelle irrogate dai tribunali attra-
verso i provvedimenti giudiziali.
Cookie Law - Provvedimento dell’8 maggio 2014
La confusione più totale c’è stata due anni e mezzo fa per la norma che ha introdot-
to l’obbligo a tutti i siti web di inserire in una pagina tutti i vari cookies che il sito
web va a prelevare dal computer dell’utente. La Direttiva Europea 2009/136 è stata
recepita dal provvedimento del Garante della Privacy n. 229 dell’8 Maggio 2014 e
pubblicata su G.U. del 3 Giugno 2014. Questo obbligo viene richiesto sui siti da
Maggio 2015: la legge prevede che venga richiesto un popup sulla homepage per
garantire l’immediata conoscenza dei vari cookies che usa il sito web.
In questo popup viene scritta una frase di questo genere di solito:
”Utilizzo i cookie
per essere sicuro che tu possa avere la migliore esperienza possibile sul mio sito.”
Oltre a questa frase devono essere presenti due scelte: una dove si va a confermare
l’autorizzazione al uso dei cookie, mentre con l’altra scelta viene richiesto un link
che rimanda sulla pagina dove si andrà ad inserire tutte le varie informazioni sui
cookie che si vanno ad usare. Questa sui cookie è sicuramente la normativa più
recente e più difficile da “comprendere”. Con questo Provvedimento dell’8 maggio
2014 il Garante sulla Privacy ha recepito la normativa europea che impone una
regolamentazione dei cookie, stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visi-
tati salvano sui terminali per essere gestiti nelle visite successive alla prima.
Dal sito del Garante:
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente
inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per
essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel
corso della navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo terminale anche
cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. “terze parti”), sui
quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni,
specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando.
I cookie, solitamente presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato e a volte
anche con caratteristiche di ampia persistenza temporale, sono usati per differenti
finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni,
memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che
accedono al server, ecc.
Al fine di giungere a una corretta regolamentazione di tali
dispositivi, è necessario distinguerli posto che non vi sono delle caratteristiche tecniche
che differenziano gli uni dagli altri proprio sulla base delle finalità perseguite da chi li
utilizza. In tale direzione si è mosso, peraltro, lo stesso legislatore, che, in attuazione
delle disposizioni contenute nella direttiva 2009/136/CE, ha ricondotto l’obbligo di
acquisire il consenso preventivo e informato degli utenti all’installazione di cookie
utilizzati per finalità diverse da quelle meramente tecniche (cfr. art. 1, comma 5, lett. a),
del D. Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, che ha modificato l’art. 122 del Codice).
La questione non è da sottovalutare, poiché i proprietari dei siti non a norma
rischiano multe piuttosto importanti: da 6.000 a 36.000 euro per omessa informa-
tiva e da 10.000 a 120.000 euro nel caso in cui venga dimostrata l’installazione di
cookie di profilazione senza l’autorizzazione degli utenti. Ci sono infine sanzioni
per chi non ottempera all’obbligo di notifica.
È importante - pertanto - conoscere se il sito internet installa cookie, di che tipo e
come va adattato il sito. E’ bene pertanto rivolgersi a un consulente qualificato che
possa analizzare il sito internet e valutare le opportune azioni per essere in regola.
Per essere a norma è necessario:
- fare un censimento dei cookie in utilizzo al sito;
- nei casi previsti implementare un banner con un’informativa breve da mostrare
all’utente alla sua prima visita e il link all’informativa completa;
- implementare una pagina con l’informativa completa, personalizzata sulla base
del tipo di cookie in utilizzo e linkata in ogni pagina del sito;
- se sono presenti cookie di profilazione, ottenere il consenso prima di poterli
installare.
È quindi necessario informare gli utenti del sito se si installano cookie durante la
navigazione e non deve essere possibile installare cookie per finalità di profilazione
e marketing, senza aver prima ottenuto il loro consenso.
Implementare l’ottenimento del consenso prima di installare il cookie di profilazione
può essere impegnativo dal punto di vista della programmazione. E’ necessaria
pertanto un’accurata analisi e un concreto rapporto costi/benefici.
6
Manovra di Bilancio 2017
Iper-ammortamento e importanza del sito internet
La legge di bilancio 2017 prevede una nuova maggiorazione del 150% del costo di
acquisto di tutti investimenti di alta innovazione e tecnologia.
Con particolare riferimento agli iper-ammortamenti, si evidenzia che si tratta di una
nuova maggiorazione del 150% per i beni ad alto contenuto tecnologico (consenten-
do così di ammortizzare un valore pari al 250% del costo di acquisto), istituita al
fine di favorire i processi di trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave “Indu-
stria 4.0”, come stabilito dal comma 9 della Legge Finanziaria 2017
7
. Il costo di
acquisizione è così maggiorato del 150% soltanto per gli investimenti in beni stru-
mentali nuovi inclusi nell’Allegato A alla legge di bilancio. In linea di massima, si
tratta dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese
in chiave “Industria 4.0”, quali i beni strumentali il cui funzionamento è controllato
da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento, i
sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità, i dispositivi per
l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurez-
za del posto di lavoro in logica 4.0.
Per i soggetti che beneficiano dell’iper-ammortamento è, inoltre, prevista una
maggiorazione del 40%del costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali inclusi
nell’Allegato B alla legge di bilancio. Si tratta, in linea di massima, di software, sistemi,
piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0.
Quanto ai profili temporali dell’agevolazione, la disposizione rimanda al periodo
definito con riferimento alla proroga dei super-ammortamenti. Si tratta, quindi,
degli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, nonché di quelli effettuati
entro il 30 giugno 2018, a condizione che entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine
risulti accettato dal venditore e che sia avvenuto il pagamento di acconti in misura
pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
Ai fini della fruizione dell’iper-ammortamento, l’impresa è tenuta a produrre una
dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del DPR 445/2000 ovvero, per i
beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia
tecnica giurata rilasciata da un perito iscritto all’albo, attestante che il bene possiede
caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui all’allegatoAe/o B e che è
interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Ma requisito fondamentale anche per il sito internet super-tecnologico, come una
applicazione, è l’esistenza necessaria e fondamentale dell’interconnessione del bene
- o del servizio - al sistema aziendale.
Pertanto, a differenza del super-ammortamento, per la fruizione dell’iper-ammor-
tamento è necessario anche che i beni agevolabili – così come il portale e il sito
internet - siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o
alla rete di fornitura, o della prestazione di servizi.
Possiamo – infatti – annotare che i carteggi di accompagnamento della norma di
Manovra di Bilancio 2017 hanno evidenziato che “in pratica il bene deve “entrare”
attivamente nella catena del valore dell’impresa”.
A ciò è aggiunto – per una maggiore informativa e definizione dell’innovazione -
che “la dichiarazione del legale rappresentante e l’eventuale perizia devono essere
acquisite dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione,
ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al
sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Va precisato
che, in quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di
imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione”.
Ma non è solo questa la norma che interagisce con il sito internet aziendale, perché
il comma 545 della Manovra di Bilancio 2017 prevede che al fine di contrastare
l’elusione e l’evasione fiscale, nonché di assicurare la tutela dei consumatori e
garantire l’ordine pubblico, la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di
titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari,
anche sulla base di apposit contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emis-
sione è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l’inibizione della condot-
ta e con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 180.000 euro, nonché,
ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, secon-
do le modalità stabilite dal comma 546, con la rimozione dei contenuti, o, nei casi
più gravi, con l’oscuramento del sito
internet
attraverso il quale la violazione è stata
posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie.
In questo modo l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le altre autorità
competenti effettuano i necessari accertamenti e interventi, agendo d’ufficio ovve-
ro su segnalazione degli interessati, ponendo anche come restrizione – appunto –
l’oscuramento del sito internet aziendale.
Non è comunque sanzionata la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di
titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da una persona fisica in modo
occasionale, purché senza finalità commerciali.
Dati obbligatori, norme e burocrazia
La burocrazia italiana come si è sempre dimostrata ha evidenziato tempi sempre
lunghi, implicazioni continue, normative a grappolo e diverse, che in vario modo
assorbono la realizzazione di un sito web. A questo punto gradirei sapere cosa
pensi di tutti questi dati obbligatori che devi inserire nel Tuo sito web.
Se ritieni
potrai fammi conoscere il tuo pensiero, scrivendo a
.
E poi ?
Le leggi e i regolamenti sono in continua evoluzione: il web si muove a una velocità
incredibile. Essere a norma non è necessario solo per evitare inutili sanzioni, ma
anche per dimostrare serietà professionale nei confronti degli utenti del sito, sem-
pre più attenti a questi aspetti.
Se il sito internet è l’immagine della Tua Attività, il sito e la normativa devono
essere sempre aggiornati e precisi, perché possano valorizzarTi e tutelarTi.
6
Link utili: Provvedimento dell’8 maggio 2014 - Cookie e privacy: istruzioni per l’uso.
7
"Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», per gli investimenti, effettuati nel periodo indicato al comma 8, in
beni materiali strumentali nuovi compresi nell’elenco di cui all’allegato A annesso alla presente legge, il costo di acquisizione è maggiorato del 150 per cento."
Siti internet professionali
SEGUE DA PAGINA 10
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...24
Powered by FlippingBook