Il Commercialista Veneto n.234 (NOV/DIC 2016) - page 5

NUMERO 234 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2016
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IL COMMERCIALISTA VENETO
Alessandro Solidoro
ENNIO VIAL
SILVIABETTIOL
Ordine di Treviso
La fiscalità del trust a inizio 2017
NORME E TRIBUTI
Introduzione
Lo scopo del presente intervento è quello di illustrare i lineamenti della
fiscalità del trust come si configura a inizio 2017. La disciplina, sia ai fini
della fiscalità diretta che indiretta, può dirsi consolidata a livello normativo
da ormai una decina di anni. La fiscalità indiretta, tuttavia, è stata oggetto di
continui interventi giurisprudenziali, non sempre coerenti tra di loro, da
dove emergono orientamenti oscillanti.
Sul tema della fiscalità diretta, inoltre, l’analisi non può prescindere da una
riflessione in ordine alla questione dell’interposizione fiscale.
Lineamenti dell’istituto
È appena il caso di ricordare che il Trust è un istituto di matrice anglosassone
sviluppatosi nei paesi di
common law,
che ha fatto il suo ingresso in Italia
con la ratifica della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 ad opera della
legge 9 ottobre 1989 n. 364. È una figura giuridica molto versatile che può
assumere forme estremamente diversificate e soddisfare numerose esigenze.
La struttura essenziale del trust vede la presenza di tre soggetti ovvero:
il disponente (o “settlor”);
il “trustee”;
il beneficiario, o i beneficiari.
Il trust determina un trasferimento di beni/diritti dal disponente al Trustee; il
trustee diventa proprietario ed amministratore dei suddetti beni con il vincolo
di gestirli nell’interesse dei beneficiari, ovvero in funzione di uno scopo.
Il trust è quindi caratterizzato dai seguenti elementi:
a)
i beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del
patrimonio del trustee;
b)
i beni in trust sono intestati al trustee o ad un altro soggetto per
conto del trustee;
c)
il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve
rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle
disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee
1
.
Il fondo in trust esce quindi definitivamente dal patrimonio del disponente
ma non entra a far parte del patrimonio del trustee e non è più soggetto alle
pretese dei creditori o di terzi (sempre in assenza di situazioni patologiche).
Nel presente intervento ci occuperemo delle principali tematiche fiscali per
approfondire alcuni aspetti peculiari in successivi contributi.
Imposte dirette
La L. 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria per il 2007) ha introdotto per la
prima volta una disciplina ai fini delle imposte sui redditi del trust ad opera
dei commi da 74 a 76 dell’art. 1. All’intervento normativo sono seguite la
C.M. n. 48/E/2007 e la C.M. n. 3/E/2008, diramate dall’Agenzia delle Entrate,
con cui sono stati forniti i primi chiarimenti ufficiali.
L’art. 1 comma 74 L. 296/2006 ha inserito il trust tra gli enti commerciali e non
commerciali nell’ambito dei soggetti che scontano l’IRES di cui all’art. 73
del TUIR. In particolare, il trust è stato inserito nella lettera b), tra gli enti
pubblici e privati diversi dalle società residenti nel territorio dello Stato, che
hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali
e nella lettera c) tra enti pubblici e privati diversi dalle società residenti che
non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commer-
ciali; infine, nella lettera d) tra le società e gli enti di ogni tipo, con o senza
personalità giuridica, non residenti.
Il legislatore ha previsto quale regola generale che i redditi del trust debba-
no essere tassati in capo al trust personificato che, a seconda dei casi, verrà
qualificato come ente commerciale o ente non commerciale.
Trattare il trust come ente a sé stante (commerciale o non), è una soluzione
in linea di massima conforme anche alle indicazioni della dottrina e della
prassi. Queste indicazioni, tuttavia, valgono solamente nel caso di trust in
cui i beneficiari del reddito non risultano identificabili e non abbiano un
potere discrezionale in relazione alla percezione dei frutti.
Diversamente, nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, l’ultimo
periodo inserito nell’art. 73 comma 2 stabilisce che i redditi conseguiti dal
trust siano imputati in ogni caso a questi ultimi in proporzione alla quota di
partecipazione individuata nell’atto di costituzione o in altri documenti suc-
cessivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.
In sostanza, i redditi del trust sono imputati per trasparenza ai beneficiari
del reddito solamente se questi sono individuati e se hanno un diritto
soggettivo alla percezione.
Il diverso regime di tassazione in capo al trust come ente opaco o per
trasparenza in capo ai beneficiari non dipende dalla diversa natura del trust
ma dal semplice fatto che i beneficiari del reddito siano individuati o meno.
Tale differenziazione, peraltro, non viene evidenziata nella dichiarazione dei
redditi del trust potendo, invece, esclusivamente essere compresa median-
te la lettura dell’atto istitutivo.
Trust trasparenti e opachi
Sul tema è intervenuta più volte l’Amministrazione Finanziaria.
In particolare, la R.M. n. 425/E/2008 ha affrontato il caso del trust ALFA
gestito dalla trust company BETA s.r.l. e costituito mediante apporto di
liquidità da parte di tre disponenti. L’atto istitutivo del trust individua sia i
beneficiari del reddito che del fondo dello stesso.
L’Agenzia osserva che, spettando un potere discrezionale al trustee in
ordine alla distribuzione del reddito ai beneficiari, il trust deve necessaria-
mente essere considerato opaco. La circolare n. 48/E/2007 ha correttamente
chiarito che per “beneficiario individuato” è da intendersi il beneficiario di
“reddito individuato” vale a dire il soggetto che esprime, rispetto a quel
reddito, una capacità contributiva attuale.
È stata quindi chiarita non solo la necessità che il beneficiario sia puntual-
mente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee
l’assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per traspa-
renza. È appena il caso di rilevare come ai fini della trasparenza del trust si
abbia riguardo solamente ai beneficiari del reddito e non anche ai beneficiari
del fondo in trust che assumono rilievo esclusivamente in relazione alla
determinazione dell’imposta di donazione
2
.
Il punto 4 della C.M. 48/E/2007 richiede per la trasparenza che “il beneficiario
non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di
pretendere dal trustee l’assegnazione di quella parte di reddito che gli viene
imputata per trasparenza”. Di conseguenza, la discrezionalità del trustee
esclude di per sé ogni diritto soggettivo del beneficiario a percepire un
reddito, per cui un trust del genere risulterebbe per definizione opaco.
Secondo la R.M. 425/E/2008, la tassazione per trasparenza di un trust pre-
suppone che il reddito sia immediatamente e originariamente riferibile ai
beneficiari. La trasparenza esclude quindi qualsiasi discrezionalità in capo
al trustee in ordine sia alla individuazione dei beneficiari sia alla eventuale
imputazione del reddito ai beneficiari stessi. In sostanza, il diritto all’asse-
gnazione del reddito deve nascere ab origine a favore di determinati
beneficiari. Diversamente, il trust deve considerarsi opaco.
L’opacità del trust comporta che i redditi scontino solamente l’IRES del
27,5% (probabilmente il 24% dal 2017) senza alcun ulteriore prelievo in
luogo della tassazione Irpef dei beneficiari che potrebbe risultare più one-
rosa. L’Agenzia delle Entrate sostiene quindi la tesi secondo cui la
discrezionalità del trustee in ordine all'attribuzione dei redditi determini di
per sé l’opacità del trust.
I tempi del trasferimento dei frutti
Come evidenziato poc’anzi, la tassazione in capo ai beneficiari opera solo
se questi sono titolari di un diritto soggettivo all'assegnazione dei frutti del
trust. Non sono tuttavia fornite indicazioni in merito alla tempistica con cui,
dopo l’assegnazione, i frutti devono essere trasferiti ai beneficiari.
La circolare si limita a precisare che in relazione al reddito imputato, il
beneficiario deve essere in grado di esprimere una capacità contributiva
attuale. Nel caso del trust, la tassazione per trasparenza era stata riconosciuta
dall’Interpello 13.9.2004, Prot. 903-14743/2004 D.R.E Liguria relativamente al
caso di un trust nel quale erano state conferite le azioni di una spa il cui
reddito era direttamente goduto dai beneficiari, precisamente individuati e
immutabili, ai quali doveva essere trasferito man mano che maturava.
L’Agenzia ha precisato che in una simile fattispecie il trust “non può costi-
tuire autonomo centro di imputazione fiscale in relazione all’art. 73 del nuo-
vo Tuir in quanto non esprime autonoma capacità contributiva … poiché il
reddito del trust va goduto direttamente dai beneficiari e deve essere corri-
sposto dal trustee … man mano che esso maturi e comunque entro 30 giorni
dalla presentazione del rendiconto annuale”.
SEGUE A PAGINA 6
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Art. 2 della Convenzione dell’Aja.
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Potrebbe infatti accadere che i beneficiari del reddito siano diversi dai beneficiari dei beni del trust.
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