Il Commercialista Veneto n.234 (NOV/DIC 2016) - page 3

NUMERO 234 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2016
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IL COMMERCIALISTA VENETO
Alessandro Solidoro
GIORDANO FRANCHINI
Ordine di Verona
Decreto Ministeriale 140/2012 e parere
dell'Ordine circa la congruità dei compensi
PROFESSIONE
N
ei primi momenti che seguirono l’entrata in vigore del D.M. 140 del
20 luglio 2012, relativamente al rilascio del “parere di congruità” sui
compensi del commercialista si formarono diverse scuole di pensiero:
a
)
vi era chi affermava che dalla lettura del decreto, unitamente alla
relazione ministeriale, fosse possibile evincere la non necessità del
parere rilasciato dall’associazione professionale (Consiglio dell’Ordine) in quanto
tale adempimento sarebbe stato implicitamente abrogato dalle previsioni del decre-
to 140/2012;
b
)
vi era chi affermava che il parere di congruità dovesse essere rilasciato solamente
dietro espressa richiesta del ricorrente o del giudice chiamato a liquidare
giudizialmente il compenso del commercialista, ma solamente in corso di causa;
c
)
vi era chi, come il sottoscritto, affermava e sostiene tuttora che in presenza di una
richiesta di parere formulata all’Ordine di appartenenza da parte del professionista
che intende richiedere il rilascio di un decreto ingiuntivo a carico di un cliente
moroso, e quindi non solamente dietro richiesta formulata in corso di causa, l’Ordi-
ne stesso non possa esimersi dal rilasciarla
1
.
Così, per quanto di conoscenza di chi scrive, si presenta lo stato dell’arte.
Ora, per ciò che concerne i rapporti col Tribunale di Verona, la questione sembre-
rebbe iniziare ad assumere dei connotati più precisi e definiti.
Il Tribunale, con ordinanza del 16 luglio 2014, rigettava la domanda di emissione di
decreto ingiuntivo avanzata da un professionista, con la seguente motivazione:
non
costituisce prova scritta del credito e … neppure può essere attribuito tale valore
agli “avvisi di specifica” in difetto della firma del professionista ricorrente e del
parere della competente associazione professionale di cui all’art. 636 c.p.c. .
Per inciso, si evidenzia che in un caso analogo, con ordinanza del 17/02/2014 della
quale si era dato conto nell’articolo di cui alla nota 1, il Tribunale di Udine, Sezione
civile, disponeva che la cancelleria trasmettesse al Presidente dell’Ordine professio-
nale competente la “
richiesta di parere sulla parcella …., nonché di copia dei
documenti prodotti dalla parte opponente
”.
In questi giorni, a seguito di un incontro avvenuto presso il Tribunale civile e penale
di Verona con la Presidente da poco insediata e i giudici addetti alla trattazione dei
ricorsi per decreto ingiuntivo, veniva individuata la corretta procedura da seguire per
la richiesta dell’emissione di decreto ingiuntivo a favore di un professionista, procedu-
ra che fu poi trasfusa nel verbale della riunione del 29/11/16 il cui estratto, pervenuto
alla Segreteria dell’Ordine di Verona, viene pubblicato a latere di questo articolo.
Il Tribunale così si esprime:
…è ammissibile il ricorso per ingiunzione sulla base della
parcella del professionista, accompagnata dalla liquidazione o comunque da un parere
di congruità della competente associazione professionale, in quanto il potere di “liqui-
dare” le parcelle o comunque di esprimere un parere di congruità circa i parametri
applicati nelle stesse deve ritenersi tuttora sussistente … per gli altri Ordini professio-
nali, in ragione del disposto dell’art. 636 c.p.c. e soprattutto dell’art. 2233 c.c. .
Verrebbe da dire che al momento di redigere l’articolo poi trasfuso nell’inserto
allegato al
CV
n. 217 richiamato in nota 1, nel quale si sosteneva che dietro richiesta
da parte dell’iscritto inoltrata all’Ordine per il rilascio del parere di congruità sui
compensi l’Ordine fosse tenuto ad adempiere, già allora si era visto giusto in quanto
nessuna disposizione del predetto D.M. 140/2012 sembra abrogare implicitamente
o esplicitamente le norme del codice civile o del codice di procedura civile che
disciplinano la materia (e ciò, comunque, non sarebbe stato possibile, dal momento
che un D.M. mai e poi mai avrebbe potuto abrogare o modificare norme previste da
una legge di rango superiore); ed inoltre, dalla lettura del combinato disposto degli
artt. 2233 c.c., 633 e 636 c.p.c. non sembra potersi evincere che il rilascio del parere
di congruità sui compensi del professionista avvenga solamente dietro richiesta
inoltrata all’Ordine competente da parte del giudice o dal ricorrente e solamente in
corso di causa.
Ciò detto, la corretta procedura da seguire per ottenere la liquidazione dei compensi
da parte del Tribunale di Verona potrebbe essere formalmente uguale a quanto avve-
niva prima dell’avvento dei parametri: inoltro al competente Ordine professionale, da
parte dell’iscritto, dei preavvisi di parcella con richiesta di parere di congruità circa i
parametri applicati per la determinazione dei compensi espressi nella specifica già
inviata al cliente, con puntuale indicazione degli articoli che prevedono le prestazioni
rese e il tutto accompagnato da una relazione dettagliata circa l’attività svolta.
A questo punto l’Ordine, investito della questione, previo esame della documenta-
zione prodotta provvederà ad “
esprimere un parere di congruità circa i parametri
applicati
2
, senza entrare nel merito di quanto riportato sui documenti prodotti.
Inoltre, visto il provvedimento del luglio 2014 del Tribunale di Verona, sopra citato,
si consiglia di corredare la domanda giudiziale con i preavvisi di parcella debitamente
sottoscritti dal professionista. A tutto questo sarà possibile ovviare se il rapporto
tra commercialista e cliente sarà disciplinato da una lettera di incarico indicante i
compensi previsti per le varie attività, debitamente sottoscritta dalle parti.
Per inciso, si ritiene che la circostanza che il D.M. 140 sia un regolamento ad uso di
un organo giurisdizionale per la determinazione dei parametri al fine di procedere
alla liquidazione dei compensi del professionista non sia ostativa al rilascio del
parere da parte dell’Ordine, dal momento che tale documento, a differenza di quan-
to avveniva in passato, attiene ad un aspetto di congruità dei parametri applicati e
non è più un provvedimento di liquidazione.
In conclusione, si auspica la soluzione di un ulteriore aspetto della questione. In
vigenza della Tariffa professionale, su richiesta dell’iscritto il Consiglio dell’Ordine
emetteva il provvedimento di liquidazione della parcella con la quale, per usare
l’espressione del Tribunale di Udine, si stabiliva “
il giusto ed esatto compenso
spettante al professionista
”. L’atto che ne derivava era quindi un vero e proprio atto
amministrativo, la procedura di formazione del quale, come di tutti gli atti emessi da
organi della P.A., trovava e trova puntuale disciplina nelle disposizioni di cui alla L.
241/1990. Ora, venendo richiesto non più un atto liquidatorio bensì un parere di
congruità, tra l’altro non vincolante per il giudice, non risulta chiaro, a chi scrive, se
per il rilascio dello stesso debba o meno essere rispettata la procedura di cui alla L.
241/1990 di avvio del procedimento amministrativo, cosa sulla quale lo scrivente
nutre qualche riserva. Un atto di indirizzo sarebbe pertanto quanto mai gradito,
come sarebbe altresì utile ed interessante conoscere l’orientamento degli altri Tri-
bunali del Triveneto sull’argomento.
1
G. FRANCHINI,
I parametri per la liquidazione dei compensi. Una nuova tariffa di fatto?
, inserto su “Il commercialista Veneto” n. 217, 2013, p. 11.
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Verbale della riunione del 29 novembre 2016, presso il Tribunale Civile e Penale di Verona.
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...24
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