Il Commercialista Veneto n.234 (NOV/DIC 2016) - page 10

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NUMERO 234 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2016
IL COMMERCIALISTA VENETO
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L’eventuale stato di liquidazione della società
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L’indirizzo PEC (posta elettronica certificata), che anche se non è obbliga-
torio, rende l’azienda più trasparente verso i propri clienti e utenti.
Per le imprese individuali – invece - sarebbe utile riportare:
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Nome e cognome (eventualmente la denominazione se presente)
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L’indirizzo e la città della sede legale
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La partita IVA (almeno in home page)
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La provincia dell’ufficio registro di iscrizione
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Il codice fiscale
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Il numero REA
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L’indirizzo PEC (posta elettronica certificata), che anche se non è obbliga-
torio, rende l’azienda più trasparente verso i propri clienti e utenti.
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Norme professionali e deontologiche
Per le professioni regolamentate, ogni codice deontologico determina quali dati
aggiuntivi è obbligatorio inserire sul sito internet e quali sono le relative sanzioni in
caso di omissione o inadempienza.
E’ impossibile elencare tutti i regolamenti, che variano da ordine a ordine e da città
a città. E’ compito del professionista che si occupa della realizzazione del sito
quello di istruire il cliente circa i dati che deve fornire, sulla base del caso specifico.
Spesso in caso di attività professionale regolamentata, come la professione medica
ad esempio, esistono regolamenti molto severi e sanzioni altrettanto pesanti. In
alcuni casi si arriva perfino alla sospensione dell’attività.
Normativa di commercio – D.Lgs 70/2003
Se il sito aziendale si occupa di commercio elettronico (
eCommerce
o nel prossimo
futuro
tCommerce
) allora l’art. 7, D.Lgs. 70/2003 obbliga a riportare, oltre ai dati
già resi obbligatori dalle altre normative:
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i contatti, in modo tale che la comunicazione possa essere diretta ed efficace;
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l’indirizzo di posta elettronica;
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estremi di eventuali concessioni, licenze, autorizzazioni.
Per le professioni regolamentate, invece, occorre inoltre indicare:
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ordine professionale o istituzione analoga presso il quale è necessario iscri-
versi e numero di iscrizione;
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titolo professionale e Stato in cui è stato rilasciato;
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riferimenti alle norme professionali e codici deontologici con modalità di
consultazione;
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indicazioni chiare su prezzi e tariffe, evidenziando se comprensive di im-
poste o altri costi aggiuntivi;
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attività consentite ed estremi del contratto qualora un’attività sia soggetta
ad autorizzazione o vi sia una licenza d’uso.
Poiché alcuni Comuni d’Italia richiedono la compilazione di documentazione
contestualmente all’attivazione del negozio elettronico, va prestata particolare at-
tenzione in quanto l’eCommerce richiede indicazioni aggiuntive, che -
secondo il D.Lgs. n. 70/2003 - sono le seguenti:
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Prezzi e tariffe – Indicare in modo chiaro e trasparente i prezzi e le tariffe
applicate per i beni o servizi, inoltre indicare se il totale è con Iva o senza Iva.
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Spese di consegna – L’indicazione delle spese di consegna deve essere
chiara e separata dall’indicazione del prezzo di vendita del prodotto.
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Contatti – Deve essere ben chiaro nel sito quali sono le modalità per con-
tattare direttamente l’azienda che effettua la vendita, esempio Telefono/Email/
Ticket/PEC ecc…
Anche per questi dati, è consigliabile creare una pagina apposita facilmente individuabile
nel sito. In questo caso le sanzioni sono piuttosto elevate: le violazioni di cui agli artt.
7, 8, 9, 10 e 12 del decreto sono punite con il pagamento di una sanzione amministra-
tiva pecuniaria da 103 euro a 10.000 euro. Nei casi di particolare gravità o di recidiva
i limiti minimo e massimo della sanzione sono raddoppiati.
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Codice in materia di protezione dei dati personali
D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196
Il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, più noto come “normativa sulla
privacy” è una legge che nel 2003 ha fatto molto scalpore e ha posto un accento
sulla problematica di tutela dei dati personali. Nata per disciplinare l’uso
indiscriminato dei dati, ha avuto un impatto importante sui siti internet.
Ogni sito web ha bisogno di una
privacy policy
. Dichiarare sul sito come vengono
trattati i dati e trattarli correttamente è indispensabile a livello normativo, ma anche
per il rispetto degli utenti.
La normativa e gli adeguamenti sono molto complessi ed è difficile sintetizzare il
tutto in poche righe. E’ necessario, fra le altre cose:
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dichiarare il titolare del trattamento dei dati;
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indicare eventuali responsabili del trattamento;
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indicare il luogo del trattamento dei dati;
-
indicare il tipo di dati trattato, le modalità del trattamento e i diritti degli
interessati.
Ci sono poi alcuni dati per i quali è necessario ottenere un consenso per poterne
effettuare il trattamento. E ci sono dati più o meno sensibili.
Le sanzioni sono molto pesanti e non riguardano solo il sito internet, ma la tutela dei
dati in tutti i processi aziendali. Parliamo di cifre molto importanti: dai 6.000 in su,
arrivando anche a toccare punte di 120.000 Euro a seconda del tipo di infrazione.
In un sito web è – pertanto - obbligatorio anche inserire la pagina di privacy come
viene scritto dall’art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.
La legge richiede che questo obbligo sia ben visibile nel sito web e se hai dei form
dentro il sito web si richiede di inserire un esplicita accettazione o almeno una frase
con scritto: “
effettuando l’invio di questa richiesta, viene in automatico accettata la
nostra informativa sulla privacy
.”
È necessario sapere anche che la parola privacy dovrebbe essere cliccabile cosi che
l’utente possa entrare e leggere i contenuti della pagina e informarsi al meglio su
come verranno trattati i dati. L’aspetto più importante da tenere presente è che è
opportuno inserire in tutti i
form di contatto, dove sono richiesti dati personali del
visitatore, la dicitura di accettazione dell’informativa sulla
privacy
, utilizzando una
delle seguenti previsioni:
-
Modalità diretta – Utilizzo di un “
check
” esplicito di accettazione dopo la
lettura dell’informativa;
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Modalità indiretta – Indicazione del tipo “
con l’invio della presente form
accetti la nostra informativa sulla privacy
”.
In entrambi i casi è consigliabile utilizzare nel form di contatto un
link
cliccabile
con l’informativa sulla
privacy
(vi consigliamo di effettuare l’apertura del link in
una nuova finestra, al fine di evitare che le informazioni inserite dal visitatore nel
form vadano perse cliccando sul link). All’interno della pagina di informativa
sulla
privacy
è consigliabile inserire anche le modalità del trattamento dei dati anche
quando questi provengano da email spedite spontaneamente dagli utenti agli indi-
rizzi pubblicati sul sito internet.
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Nuovo Regolamento in Materia di Tutela del Diritto d’Autore
adottato dalla AGCOM
Il 31.03.2014 è entrato in vigore il Nuovo Regolamento in Materia di Tutela del
Diritto d’Autore adottato dalla AGCOM – Autorità Indipendente per le Garanzie
nelle Comunicazioni, istituita dalla Legge n. 249 del 1997 la quale
,
espletando il ruolo
di “Garante”, con il citato Regolamento ha inteso:
-
Promuovere per lo sviluppo dell’offerta legale di opere digitali;
-
Diffondere l’educazione alla legalità nell’utilizzo delle stesse;
-
Introdurre un sistema di repressione della violazione del Copyright.
Il Regolamento emanato è il primo provvedimento in Italia destinato ad
affrontare in via amministrativa la pirateria
online (Internet) e radiotelevisiva
(radiodiffusione, livestreaming, webcasting i copia/incolla di documentazione, e
video on demand) e, pertanto, a contrastare la messa a disposizione del pubblico di
opere digitali in violazione del diritto d’autore dei titolari e di tutelare tutti quei
soggetti che, a monte dell’utente finale, gestiscono un sitoWeb, un Provider, o colui
che presta servizi di Hosting. I soggetti legittimati ad agire sono, dunque, sia gli
Autori delle Opere che i relativi licenziatari dei Diritti d’Autore.
Il procedimento, che ha una durata massima di 35 giorni a decorrere dalla data di
istanza presentata dinanzi all’Autorità, si articola nelle seguenti fasi:
1.
Avvio del procedimento
- La procedura prevede che, qualora il detentore dei
diritti d’autore sull’Opera, qualunque essa sia (Canzoni, Video, Fotografie,
Immagini, Testi), ritenga vi sia stata una violazione, potrà (ma non sarà obbli-
gato a) ricorrere alla segnalazione dell’illecito al fornitore di servizi internet
(Facebook e YouTube, per esempio, hanno appositi strumenti per farlo).
Contestualmente, avrà possibilità di segnalare tale violazione all’ AGCOM
depositando apposita istanza per l’avvio del procedimento, allegando la prova
della titolarità del diritto d’Autore che si ritiene leso.
2.
Svolgimento del procedimento
- A seguito dell’invio dell’istanza il procedimento
prende inizio e l’Autorità Garante vaglia i requisiti formali e sostanziali della stessa
decretando l’archiviazione del procedimento ovvero il relativo accoglimento. Se
l’istanza viene accolta l’Autorità Garante comunica l’avvio del procedimento ai
prestatori di servizio internet, nonché all’uploader, ed ai gestori della pagina o del
sito Internet destinatario del provvedimento, i quali potranno spontaneamente
rimuovere i contenuti oggetto di contestazione dandone immediatamente comuni-
cazione alla medesima Autorità Garante, nel quale caso l’AGCOM decreterà
l’archiviazione dandone poi notizia al soggetto istante ed ai relativi destinatari.
Come ad esempio, nel procedimento avviato con istanza n. DDA/40
,
per il
tramite della quale l’istante rivendicava la violazione relativa alla riproduzione
di una fotografia che raffigurava lo skyline di Manhattan pubblicata illegittima-
mente su di un sito internet. L’AGCOM con la determinazione N. 21/14/DDA,
disponeva
l’archiviazione del procedimento ai sensi dell’art. 7, comma 3, del
Regolamento di cui alla Delibera 680/13/CONS, per adeguamento spontaneo del
gestore del sito internet sul quale era stata illegittimamente riprodotta la fotografia.
Diversamente, qualora il soggetto “accusato” non voglia procedere alla rimozione
dei contenuti contestati, ha cinque giorni di tempo per produrre le proprie
controdeduzioni dimostrando il buon diritto all’uso delle opere respingendo le
contestazioni mossegli.
L’organo collegiale istituito in seno all’AGCOM, una volta ricevute ed esaminate le
controdeduzioni all’Istanza, deciderà per l’archiviazione del procedimento, ovve-
ro, ravvisando la sussistenza delle motivazioni poste a sostegno dell’ istanza,
adotterà degli “ordini” nei confronti dei prestatori di servizi, i quali a loro volta
dovranno ottemperare nel termine di trenta giorni della notifica.
3.
Sanzioni
- Tra le sanzioni emesse, il recente Regolamento emanato prevede ci sia
la
rimozione dei contenuti
che potrebbero costituire violazione del Diritto d’Au-
tore altrui, potendo arrivare, nei casi più gravi di violazione “massiva” dei Diritti
d’Autore, anche all’
oscuramento dell’intero sito internet
. Ed ancora, qualora i
destinatari dell’ “Ordine” dell’Autorità si rifiutino di collaborare attraverso le
modalità su indicate, sono previste
sanzioni pecuniarie rilevanti
e, l’AGCOM,
altresì, potrà rivolgersi alla
Polizia Giudiziaria
che procederà secondo le norme
di legge previste in materia di Diritto d’Autore.
Il vantaggio del presente procedimento consiste, dunque, nel facilitare la
3
Link utili:Legge 88/2009
4
Link utili:Decreto Legislativo 70/2003
5
Link utili: Sito del Garante per la protezione dei dati personali, Codice in materia di protezione dei dati personali, Linee guida del Garante
Siti internet professionali
SEGUE DA PAGINA 9
SEGUE A PAGINA 11
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