Il Commercialista Veneto n.234 (NOV/DIC 2016) - page 6

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NUMERO 234 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2016
IL COMMERCIALISTA VENETO
Il momento dell’individuazione
Un ulteriore aspetto problematico attiene al concetto di beneficiari del red-
dito individuati. La norma, come abbiamo visto, prevede la tassazione per
trasparenza se i beneficiari dei frutti sono individuati. Si ritiene, in assenza
di ulteriori indicazioni, che tale individuazione debba essere nominativa o,
comunque, inequivocabile e definitiva. Spesso, infatti, gli atti di trust indi-
viduano i beneficiari come categoria e non in modo nominativo.
Ad esempio, si può prevedere che i beneficiari dei redditi siano i discen-
denti in linea retta del disponente. Se il disponente può ancora generare
figli o adottarne è evidente che la categoria non è chiusa.
In questo caso gli atti di trust prevedono generalmente la categoria dei
beneficiari attuali ossia dei soggetti che in qualsiasi momento sarebbero i
beneficiari finali se il trust avesse termine in quel momento.
Non è chiaro, ai fini della trasparenza, se il beneficiario debba essere indivi-
duato in modo inequivocabile nell’atto di trust o se lo stesso possa essere
nominato successivamente dal trustee. Ad avviso di chi scrive, la tassazione
per trasparenza dovrebbe trovare applicazione anche nel caso in cui il
beneficiario dei frutti sia individuato in un momento successivo. Tale
impostazione sembra essere maggiormente ossequiosa del principio della
capacità contributiva. L’interpretazione alternativa, peraltro, presterebbe il
fianco a facili abusi in quanto si potrebbe evitare a piacimento del disponen-
te la tassazione per trasparenza in capo ai beneficiari riservando la nomina
degli stessi al trustee in un momento successivo all’istituzione del trust.
Le imposte indirette - Imposta di donazione
La L. 24.11.2006 n. 286 in sede di conversione del D.L. 3.10.2006 n. 262 ha
modificato la disciplina in materia di tassazione dei trasferimenti a titolo
gratuito (donazioni e successioni mortis causa) ripristinando la previgente
imposta sulle successioni e donazioni abrogata nell’anno 2001.
Ulteriori integrazioni sono state apportate dall’art. 1 co. 77-79 della Finanzia-
ria 2007. La novella precisa espressamente che l’imposta trova applicazione
anche alla costituzione di vincoli di destinazione e, pertanto, anche ai trust.
Il 29 gennaio 2007, in sede di Telefisco, l’Amministrazione Finanziaria ha
sostenuto che l’imposta sulle successioni e donazioni è dovuta per la sola
costituzione del vincolo disposta con modalità traslative, vale a dire me-
diante attribuzione di beni dal disponente al trustee.
È stato inoltre sostenuto che se il trust è istituito in favore di beneficiari finali
determinati o determinabili, ferma restando l’applicazione dell’imposta alla
costituzione del vincolo effettuata con modalità traslative, il successivo tra-
sferimento di beni in favore dei beneficiari finali è soggetta anch’essa ad
autonoma imposizione da individuarsi con riferimento al caso concreto e in
base agli effetti giuridici prodotti. L’intervento dell’Amministrazione Finan-
ziaria ad opera della C.M. 48/E/2007 ha fornito un’interpretazione particola-
re in quanto, rivedendo implicitamente le posizioni espresse in sede di
Telefisco, ha sostenuto che l’imposta di donazione è dovuta nel primo
passaggio dal disponente al trustee, ma che l’imposta non è più dovuta nel
passaggio successivo dal trustee al beneficiario.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre confermato che l’atto istitutivo con il
quale il disponente esprime la volontà di costituire il trust, che non contem-
pli anche il trasferimento di beni nel trust (disposto in un momento succes-
sivo), se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, va
assoggettato all’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’art. 11 della
Tariffa parte prima del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 quale atto privo di contenuto
patrimoniale. Il successivo atto dispositivo con il quale il disponente vin-
cola i beni in trust è un negozio a titolo gratuito che deve essere assogget-
tato all’imposta di donazione.
Poiché la costituzione del vincolo di destinazione avviene sin dall’origine
a favore del beneficiario, ai fini della determinazione delle aliquote che si
differenziano in dipendenza del rapporto di parentela e affinità, occorre
guardare al rapporto intercorrente tra il disponente e il beneficiario del
patrimonio disposto in trust anziché quello tra disponente e trustee.
La circolare precisa che, per poter beneficiare delle aliquote ridotte e delle
franchigie, il beneficiario deve poter essere identificato, in relazione al grado
di parentela con il disponente, al momento della costituzione del vincolo.
Il nodo focale della questione è relativo non tanto al fatto di dover corri-
spondere tale imposta, quanto piuttosto in che momento si realizza effetti-
vamente il presupposto impositivo dato dall’effetto arricchitorio in capo al
“beneficiario”. Infatti si potrebbe sostenere che in fase dispositiva non sus-
siste alcun effetto arrichitorio in capo al trustee che diventa esclusivamente
proprietario dei beni ai fini della loro gestione e non del godimento; diversa-
mente tale effetto troverebbe attuazione in fase finale quando i beni vengono
trasferiti dal trustee ai beneficiari finali.
Sul punto si è espressa anche copiosa giurisprudenza.
Nei principali pronunciamenti del 2015 e inizio 2016 (n. 3737/2015 – n. 3735/
2015 – n. 3886/2015 – n. 4482/2016), i Giudici hanno in un certo senso
avvallato la tesi dell’Agenzia delle Entrate prevedendo che la diposizione
di beni in trust debba scontare l’imposta di donazione appunto nella fase
iniziale. Secondo la giurisprudenza, infatti, l’imposta va applicata in sede di
costituzione del Trust perché afferente al solo vincolo; una delle Ordinanze
citate precisa oltretutto che trattasi di un’imposta “nuova” equiparabile al-
l’imposta di donazione. Pertanto, indipendentemente dal realizzo o meno di
una maggior capacità contributiva in capo al “donatario”, secondo i giudici
l’imposta di donazione deve trovare applicazione giacché viene istituito un
vincolo su un determinato patrimonio. La capacità contributiva viene quindi
collegata non ad un arricchimento ma alla mera creazione del vincolo.
Una recente sentenza della Corte (n. 21614/2016), si discosta dall’orienta-
mento assunto in precedenza. In questa sede, infatti, i giudici evidenziano
come già numerose ordinanze della Cassazione erano giunte a “diverse più
radicali conclusioni” dove era stato ritenuto che “il D.L. n. 262/2006, art. 2,
comma 47 e ss., avesse istituito un’autonoma generale imposta ‘sulla co-
stituzione dei vincoli di indisponibilità’.
Secondo le precedenti ordinanze, come detto, l’applicazione del tributo
“prescinderebbe dal trasferimento di ricchezza discendente dal conferimento
di beni” e, “troverebbe il suo presupposto impositivo nella semplice costi-
tuzione di vincoli d’indisponibilità” includendovi tra questi ultimi il trust.
Secondo i Giudici, le posizioni assunte dalle precedenti Ordinanze “non
appaiono condivisibili.” La sentenza in analisi esprime chiaramente il pro-
prio dissenso precisando da ultimo che “nemmeno può condividersi l’in-
terpretazione letterale del D.L. n. 262 cit., art. 2, comma 47 e ss., adottata
dalle rammentate ordinanze di questa Corte sez. 6^ al cui avviso sarebbe
stata istituita un’autonoma imposta ‘sulla costituzione dei vincoli di desti-
nazione’ (…) e avente come presupposto la loro mera costituzione.”
La Corte conclude precisando in maniera a questo punto ‘scontata’ che “il
presupposto dell’imposta rimane quello stabilito dal D. Lgs. n. 346 cit., art.
1, del reale trasferimento di beni o diritti e quindi del reale arricchimento dei
beneficiari.” Ciò detto, tale pronuncia si discosta completamente dai pre-
cedenti orientamenti giurisprudenziali, prevedendo, infatti, che l’imposta
di donazione debba essere corrisposta in fase finale, quando quindi il trustee
trasferisce il patrimonio detenuto in trust ai beneficiari dell’istituto stesso,
questo perché l’imposta indiretta ha come presupposto il reale arricchi-
mento che in fase iniziale, quando i beni vengono intestati al trustee, non si
realizza mai, perché quest’ultimo soggetto ne è proprietario esclusivamen-
te ai fini della gestione e non invece ai fini del godimento.
Le imposte indirette - Imposte ipotecarie e catastali
La circolare 48/E/2007 ha fornito alcune indicazioni in merito all’applicazio-
ne delle imposte ipotecarie e catastali qualora il trust venga dotato di beni
immobili. In mancanza di specifiche disposizioni trova applicazione il Testo
Unico delle imposte ipotecaria e catastale approvato con D.Lgs. 31 ottobre
1990 n. 347. Le imposte sono dovute, rispettivamente, per la formalità della
trascrizione di atti aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari
e per la voltura catastale dei medesimi atti.
La circolare conferma quindi che le stesse imposte sono dovute in misura
proporzionale relativamente alla trascrizione di atti che conferiscono nel
trust, con effetti traslativi, i menzionati beni e diritti.
Analogamente, sono dovute in occasione del successivo trasferimento
dei beni medesimi allo scioglimento del vincolo, o dei trasferimenti even-
tualmente effettuati durante il vincolo.
I trasferimenti effettuati durante la vita del trust sono quelli che il trustee
potrebbe effettuare nei confronti di terzi e non anche il passaggio degli
immobili da un trustee ad un altro.
In sostanza, tali imposte si applicano in misura proporzionale:
1.
nel momento di costituzione di vincolo di destinazione (nel passag-
gio dei beni dal disponente al trustee);
2.
nel successivo trasferimento dei beni in seguito allo scioglimento
del vincolo (nel passaggio finale dei beni dal trustee ai beneficiari);
3.
ai trasferimenti eventualmente effettuati durante la vigenza del vincolo.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, il solo fatto che i beni vengano trasferiti
ad altro soggetto, anche con il solo obbligo di gestirli e amministrarli per
poi alla scadenza del trust trasferirli al beneficiario, determina l’imposizione
proporzionale.
Anche su questo tema è necessario analizzare la posizione assunta, inve-
ce, dalla giurisprudenza. Nelle recenti sentenze Cassazione n. 21614 del 26
ottobre 2016 (ud 5 ottobre 2016) e la sentenza CTP Milano n. 8200 del 24
ottobre 2016 i giudici hanno statuito che le imposte sono applicate in misu-
ra fissa al momento della disposizione dei beni inTrust.
Le stesse troveranno invece applicazione in misura proporzionale in sede
di attribuzione dei beni al beneficiario in quanto solo al termine finale del-
l’istituto si realizzerà concretamente l’effetto arricchitorio
3
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La fiscalità del trust
a inizio 2017
SEGUE DA PAGINA 5
SEGUE A PAGINA 7
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A conclusioni diverse era invece giunta l’ordinanza 3886/2015.
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