Il Commercialista Veneto n.221 (SET/OTT 2014) - page 8

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NUMERO 221 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2014
IL COMMERCIALISTA VENETO
Il credito d'imposta sugli investimenti
(art. 18 del D. L. 91/2014)
NORME E TRIBUTI
1.
Introduzione
Tra le varie misure introdotte dal recente D.L. 91/
2014, spicca la disposizione contenuta nell’art.
18, che prevede una forma di incentivazione per
gli investimenti delle imprese.
Più in particolare, si stabilisce la concessione di
un credito d’imposta del 15% a favore dei titolari
di reddito d’impresa che effettuano investimenti
in beni strumentali nuovi, il cui valore unitario
non sia inferiore a 10.000 euro e che siano com-
presi nella divisione 28 della tabella ATECO, in
misura eccedente rispetto alla media degli inve-
stimenti effettuati nei cinque periodi d’imposta
precedenti.
Questa agevolazione si inserisce nel solco di al-
tre simili disposizioni precedenti, nello specifico
le cosiddette “Tremonti”, “Tremonti bis” e
“Tremonti ter” (contenute, rispettivamente,
nell’art. 3 D.L 357/1994, nell’art. 4 della L. 383/
2001 e nell’art. 5 del D.L. 78/2009), anche se, come
vedremo, presenta delle proprie specificità.
Trattandosi di una misura di recente introduzio-
ne, l’Agenzia delle Entrate non si è ancora espres-
sa in materia e si attendono perciò chiarimenti
per l’applicazione della disposizione.
Nel seguito, tuttavia, si cercherà di analizzare
l’agevolazione, in particolar modo per quanto ri-
guarda il meccanismo di calcolo e i possibili pro-
blemi applicativi che essa potrebbe comportare,
basandosi non solo sulla lettera della disposizio-
ne, ma anche sui documenti di prassi che sono
stati redatti in anni precedenti in relazione alle
precedenti agevolazioni “Tremonti”.
2.
Ambito soggettivo
I destinatari dell’agevolazione di cui all’art. 18
sono unicamente i
titolari di reddito d’impresa
.
Dunque, se da un lato restano esclusi i lavoratori
autonomi, dall’altro essa comprende tutti i pos-
sessori di reddito d’impresa, a prescindere dal
regime contabile che essi adottano o dalla forma
giuridica che rivestono. Possono usufruirne,
quindi, sia le imprese individuali che le società di
persone o di capitali, sia i contribuenti in conta-
bilità semplificata che in contabilità ordinaria e
così via. Il secondo comma dell’art. 18 specifica
inoltre che l’incentivo in commento spetta anche
alle imprese che sono “
in attività alla data di
entrata in vigore del presente decreto legge,
anche se con un’attività d’impresa inferiore ai
cinque anni
”.
Da ciò si evince che l’agevolazione spetta a tutte
le imprese in attività alla data del 25 giugno 2014
(o successivamente), anche se costituite solo nel
2014, mentre dovrebbe essere esclusa per le im-
prese che, sempre a tale data, risultino già poste
in liquidazione e quindi da considerare come non
più in attività
1
.
3.
Ambito oggettivo
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta
per gli investimenti in
beni strumentali nuovi
così
com’era previsto dalla “Tremonti bis”. Conse-
guentemente andranno esclusi dall’incentivo i
beni destinati alla vendita, i cosiddetti beni mer-
GIANMARIABORTOLETTO
Ordine di Padova
SEGUE A PAGINA 9
MARIALAZZAROTTO
Praticante Ordine di Padova
ce, i beni “immateriali”, nonché i “beni usati”.
Tale credito è pari al 15% della
differenza tra gli
investimenti effettuati nel periodo rilevante e la
media aritmetica di quelli relativi ai cinque eser-
cizi precedenti
, con la facoltà di escludere dalla
media stessa l’esercizio con l’ammontare di inve-
stimenti più elevato.
Tale possibilità viene prevista per non penalizza-
re quei soggetti che in un particolare periodo
d’imposta hanno effettuato investimenti straor-
dinari, superiori alle normali necessità.
Per le imprese costituite da meno di cinque anni,
bisognerà considerare gli investimenti effettuati
in tutti gli anni di attività, ma potendone comun-
que escludere uno dalla media.
Nel caso particolare di imprese costituite a parti-
re dal 2013, perciò, tutti gli investimenti realizzati
dal 25 giugno 2014 al 31 dicembre 2014 daranno
diritto al credito d’imposta, analogamente a quan-
to concluso, a proposito dell’agevolazione
“Tremonti bis”, dall’Agenzia delle Entrate
2
.
Gli investimenti devono riguardare
beni apparte-
nenti alla categoria ATECO 28
, ossia “macchi-
nari e apparecchiature che intervengono mecca-
nicamente o termicamente sui materiali o sui pro-
cessi di lavorazione”, conformemente alla prece-
dente “Tremonti ter”.
A tal proposito, l’Agenzia aveva avuto modo di
precisare che, pur essendo la tabella ATECO una
classificazione delle attività economiche finalizza-
ta a contraddistinguere con un “codice” il tipo di
attività svolta da un soggetto economico, ai fini
dell’agevolazione rileva esclusivamente l’investi-
mento in beni descritti nella divisione 28, mentre è
ininfluente il codice attività del soggetto cedente.
Per quanto riguarda i “
beni complessi
”, l’Agen-
zia aveva chiarito che l’agevolazione spetta an-
che per le componenti di beni non inclusi nella
Tabella ATECO 28, ma che costituiscono parti in-
dispensabili per il funzionamento di beni ivi rien-
tranti (esempio, software necessari per il lavoro
dei macchinari), così come spetta nel caso di ac-
quisto di un nuovo “bene complesso” strumenta-
le non rientrante nella categoriaATECO 28, costi-
tuito anche da macchinari rientranti in tale catego-
ria, limitatamente al costo di quest’ultimi
3
.
Una peculiarità della nuova agevolazione risiede
nel fatto che “
il credito d’imposta non spetta
per gli
investimenti d’importo unitario inferio-
re a 10.000 euro
”.
Pertanto, per poter usufruire dell’agevolazione,
il bene deve non solo essere “strumentale” e rien-
trare nella divisione 28 della TabellaATECO, ma
anche avere un valore unitario pari o superiore ai
10.000 euro.
Ciò pone un interrogativo circa i riflessi dell’age-
volazione sui “beni complessi”, cui si è appena
accennato con riguardo alla “Tremonti ter”. Ci si
chiede, per esempio, se siano o meno agevolabili
le componenti di beni rientranti nella divisione
28 il cui costo unitario sia inferiore ai 10.000 euro,
ma che nel loro insieme costituiscono un bene
strumentale di valore superiore ai 10.000 euro. Si
auspica, quindi, un intervento chiarificatore del-
l’Agenzia delle Entrate in merito a tale punto.
Il Decreto considera agevolabili gli investimenti
in beni strumentali, senza fornire ulteriori specifi-
cazioni riguardanti le
modalità di acquisizione
dei beni
. Conseguentemente, in continuità con
quanto previsto dalla “Tremonti ter”,
l’acquisizione di tali beni può avvenire non solo
tramite compravendita, ma anche con altri stru-
menti, quali l’appalto, la costruzione in economia
o il leasing finanziario.
Il
momento di effettuazione degli investimenti
va infine individuato basandosi sul criterio di
competenza di cui all’art. 109 del TUIR, distinto
in base allemodalità di acquisizione dei beni, come
già stabilito con riferimento alle agevolazioni pre-
cedenti. Similmente alla “Tremonti ter”, dunque,
non dovrebbe rilevare il momento di entrata in
funzione del bene.
4.
Modalità di fruizione dell’agevolazione
Come anticipato, l’agevolazione consiste nell’at-
tribuzione di un credito d’imposta pari al 15%del
volume degli investimenti rilevanti.
Pertanto, a differenza delle precedenti “Tremonti”
che prevedevano una variazione in diminuzione
dal reddito imponibile IRES per una quota degli
investimenti effettuati, il legislatore propone un
beneficio fiscale sotto forma di credito d’impo-
sta che si dovrebbe poter utilizzare non solo ai
fini IRES/IRPEF, ma, più in generale, per com-
pensare altre imposte quali, per esempio, IRAP e
IVA. Sotto questo punto di vista, si tratta di un
beneficio non di poco conto dato che, per effetto
della crisi economica, molte società, pur essendo
in perdita civilistica e fiscale, si trovano comun-
que a dover pagare l’IRAP.
Il
credito d’imposta
verrà ripartito in tre quote
annuali di pari importo e potrà essere utilizzato
solamente in compensazione nel modello F24 a
decorrere dal primo gennaio del secondo perio-
do d’imposta successivo a quello in cui è stato
effettuato l’investimento.
Quindi, per gli investimenti effettuati nel secon-
do semestre del 2014, la compensazione potrà
essere effettuata dal primo gennaio 2016.
Tale credito di imposta dovrà essere indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui
viene riconosciuto e, successivamente, anche in
quelle dei periodi in cui verrà utilizzato.
5.
Meccanismoapplicativodell’agevolazione
L’agevolazione in oggetto dovrebbe riguardare
gli
investimenti al lordo di eventuali
disinvestimenti
.
Infatti, la disposizione normativa non parla di
1
Si veda in merito la Circolare n. 90/E del 2001.
2
Si veda la Circolare 90/E del 2001.
3
Sul punto, si vedano la Circolare 12/E del 2010 e la Risoluzione 91/E del 2010.
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