Il Commercialista Veneto n.221 (SET/OTT 2014) - page 5

NUMERO 221 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2014
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IL COMMERCIALISTA VENETO
NORME E TRIBUTI
ARCANGELO LARESE FILON
Ordine di Belluno
CFC White List
Una normativa insidiosa
SEGUE A PAGINA 6
L
ADISCIPLINAdelle “ControlledForeign
Companies” relativa alle imprese estere
controllate, è stata introdotta con l´art. 1
della L. n. 342/2000 che ha inserito nel
D.P.R. n. 917/86 l´art. 127 bis.
Il D. Lgs. n. 344/2003 ha trasfuso quest´ultimo
nel nuovo articolo 167 del Testo Unico delle im-
poste sui redditi, introducendo anche l´art. 168
in materia di imprese estere collegate.
Successivamente la normativa è stata integrata
significativamente dal D.L. 78/2009 che ne ha
esteso l´ambito di applicazione alle c.d. CFC
White list. L´ambito di applicazione della norma-
tiva è stato esteso, infatti, dall´art. 13 del D. L. 78/
2009mediante l´inserimentonell´art. 167dei commi
5 bis, 8 bis e 8 ter.
Tale normativa ha esteso la disciplina delle
Controlled Foreign Companies
” o CFC anche
ai soggetti controllati esteri aventi sede in paesi
non a fiscalità privilegiata (cosiddetta CFCWhite
list). La presente relazione ha come obiettivo svi-
luppare proprio la disciplina delle CFCWhite list.
I presupposti di applicazione della disciplina
sono individuati ai co. 2 e 3 dell´art. 167 del TUIR.
1.
Presupposto soggettivo
Ai sensi del co. 2 dell´art. 167 del TUIR, le dispo-
sizioni in parola trovano applicazione con riferi-
mento ai soggetti IRPEF ed IRES residenti in Ita-
lia, che detengono il controllo di un´impresa, di
una società, o di altro ente residente o localizzato
in territori o Stati con regime fiscale privilegiato.
La disciplina si applica inoltre qualora la società
estera controllata operi in un paese con regime
fiscale privilegiato per mezzo di una stabile orga-
nizzazione.
2.
Presupposto oggettivo - il controllo
Ai sensi del co. 3 dell´art. 167 del TUIR, ai fini
della determinazione del rapporto di controllo si
applica l´art. 2359 del codice civile, in materia di
società controllate e collegate.
Il controllo può essere di diritto, di fatto o con-
trattuale. Esso va verificato alla data di chiusura
dell´esercizio del soggetto estero controllato.
Qualora la data non fosse determinabile, occorre
fare riferimento alla data di chiusura del periodo
d´imposta del soggetto residente controllante.
3.
Presupposti di applicazione
della disciplina CFCWhite list
Fermi restando il presupposto soggettivo e quello
oggettivo la normativa si applica qualora venga-
no soddisfatte le due condizioni stabilite al comma
8 bis dell’art. 167 TUIR:
a) il soggetto estero controllato risulta assog-
gettato a tassazione effettiva inferiore a più della
metà di quella a cui sarebbe stato soggetto ove
residente in Italia;
b) il soggetto estero controllato produce più del
50% del suo reddito tramite
passive income
.
Per
passive income
si definiscono i proventi de-
rivanti:
- dalla gestione, dalla detenzione o dall’investi-
mento in titoli, partecipazioni, crediti o altre atti-
vità finanziarie;
- dalla cessione o dalla concessione in uso di
diritti immateriali relativi alla proprietà industria-
le, letteraria o artistica;
- dalla prestazione di servizi nei confronti di sog-
getti che direttamente o indirettamente control-
lano la società o l’ente non residente, ne sono
controllati o sono controllati dalla stessa società
che controlla la società o l’ente non residente, ivi
compresi i servizi finanziari.
3.1 Trading company
In merito ai proventi derivanti dalla prestazione
di servizi infragruppo, l’Agenzia, tramite un chia-
rimento offerto durante Telefisco 2011 e con la
circolare n. 28 del 2011, ha stabilito che la com-
pravendita di merci e prodotti effettuata in nome
e per conto proprio da una trading company con
controparti consociate, non esclude la
configurabilità di una prestazione di servizi rien-
trante nella quantificazione dei
passive income
.
Nel medesimo Telefisco 2011 l´Agenzia ha stabi-
lito che anche le lavorazioni infragruppo posso-
no rientrare, in termini generali, nei
passive
income.
.
Tale considerazione comporta per il contribuen-
te il rischio che la società controllata possa rien-
trare nel co. 8 bis dell´art. 167, con la necessità di
provare che trattasi di un insediamento estero
effettivo e non di una costruzione artificiosa.
Peraltro, nella fattispecie, l’Agenzia sembra es-
sere incorsa nell’errore di avere confuso una fun-
zione aziendale (“funzione acquisti”, ad esem-
pio) con la circostanza che la trading giuridica-
mente effettua delle compra-vendite di beni e non
certo servizi infragruppo.
3.2 Holding estere
L´Agenzia ha precisato che potenzialmente rien-
trano nell’ambito applicativo dalla normativa
quelle holding che, in base alla normativa estera
non sono soggette ad imposte sulle plusvalenze
da cessione delle partecipazioni.
Dato che la tassazione nazionale su tali poste è
pari all´1,375%(27,5%del 5%dell’imponibile), la
norma trova applicazione – potenzialmente - sia
in relazione alle plusvalenze che ai dividendi.
4.
Conseguenze reddituali
per i soggetti residenti
La disciplina CFCWhite list comporta per i sog-
getti residenti che i redditi delle società estere da
essi controllate, residenti o localizzate in paesi
non Black list, siano attribuiti per trasparenza in
proporzione alla partecipazione posseduta, indi-
pendentemente dall´effettiva distribuzione di utili.
Ciò comporta che una volta verificata l´effettiva
applicazione della disciplina CFC, il contribuente
deve:
- procedere alla determinazione del reddito impo-
nibile da assoggettare a tassazione per traspa-
renza in Italia;
-procedere alla tassazione separata del reddito
con l´aliquota media applicata sul reddito com-
plessivo del soggetto residente e, comunque, non
inferiore al 27%.
La circolare n. 23 del 26 maggio 2011 ad interpre-
tazione della normativa in parola ribadisce che
l´imposizione per trasparenza del reddito della
partecipata estera esaurisce il prelievo fiscale in
relazione al medesimo reddito, di conseguenza
se gli utili distribuiti dalla CFC derivano da un
reddito già tassato per trasparenza in capo al
socio italiano, gli stessi non vanno nuovamente
tassati in capo al medesimo soggetto.
Sono esclusi dalla normativa CFC White list le
società collegate, alle quali si applica esclusiva-
mente la normativa CFC Black list.
5.
Interpello disapplicativo
ex art. 11 legge n. 212/2000
Il co. 8 ter dell´art. 167 del TUIR, prevede che il
contribuente possa disapplicare la disciplina delle
CFC White list dimostrando che l’insediamento
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