Il Commercialista Veneto n.221 (SET/OTT 2014) - page 4

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NUMERO 221 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2014
IL COMMERCIALISTA VENETO
nio successivo al primo.
Le annualità, pertanto, non sono frazionabili.
La pre-iscrizione è facoltativa ma, una volta pre-
sentata la domanda, i contributi diventano obbli-
gatori. L’importo può essere scelto annualmente
tra tre alternative che per il 2014 sono: Euro 578,00
- 1.157,00 - 2.313,00.
La pre-iscrizione può cessare con effetto al 31
dicembre dell’anno di richiesta da parte dell’inte-
ressato, mentre può proseguire complessivamen-
te anche per il triennio successivo al compimen-
to del periodo di tirocinio.
La restituzione dei contributi versati a titolo di
pre-iscrizione può essere richiesta dal tirocinan-
te a seguito della cancellazione o quando non
dovesse seguire la domanda d’iscrizione ordina-
ria alla Cassa entro 2 anni dal termine della pre-
iscrizione.
Iscrizione
Una volta terminato il tirocinio e superato l’esa-
me di Stato, si può passare alla fase due del per-
corso previdenziale, fase in cui bisogna cono-
scere bene i termini per evitare di incorrere in
sanzioni.
La regolare iscrizione alla Cassa consente la
valorizzazione degli anni e dei contributi versati
nella pre-iscrizione, che solo in questo momento
diventano effettivi.
L’iscrizione deve avvenire entro 6 mesi dal mo-
mento in cui si è maturato l’ultimo dei 2 requisiti
richiesti, ossia l’iscrizione all’Albo e l’apertura
della partita IVA.
Attenzione però: l’iscrizione alla Cassa decorre
sempre dal 1° gennaio dell’anno in cui coesisto-
no i requisiti richiesti, così come l’eventuale can-
cellazione avrà sempre decorrenza dal 31/12.
La cancellazione dalla Cassa può essere richie-
sta a seguito di:
a)
chiusura della partita IVA individuale e/o
dello studio associato e/o della società tra pro-
fessionisti (STP);
b)
recesso da studio associato e/o da socie-
tà tra professionisti;
c)
cancellazione dall’Albo professionale e/
o trasferimento nell’Elenco Speciale non Eser-
centi
d) iscrizione ad altra forma di previdenza obbli-
gatoria o titolarità di pensione da parte di altri
Enti;
e) iscrizione ad altra Cassa professionale di pre-
videnza;
e decorre dal 31 dicembre dell’anno in cui è ces-
sata l’attività professionale per le tipologie a), b),
c), dal 31 dicembre dell’anno di presentazione
della domanda per la tipologia d) e dal 31 dicem-
bre dell’anno di iscrizione ad altra Cassa profes-
sionale per la tipologia e).
Vediamo adesso come si può accelerare il pro-
cesso di raggiungimento degli anni di
contribuzione necessari.
Riscatto
Innanzi tutto c’è la possibilità di riscattare il cor-
so legale di laurea, il servizio militare o l’equiva-
lente servizio civile sostitutivo
fino ad un massi-
mo di due anni
e
il tirocinio
(per chi non fosse
ricorso alla pre-iscrizione). Le somme versate,
computate con il sistema di calcolo contributivo,
andranno ad incrementare il proprio montante,
con effetto dall’anno del versamento.
Chi era già iscritto alla Cassa al 31/12/03 può
ri-
chiedere i riscatti del corso di laurea e del servi-
zio militare con l’applicazione del metodo
reddituale; la facoltà di riscattare a titolo onero-
so il periodo di tirocinio vale, invece, esclusiva-
mente con il calcolo contributivo e per un perio-
do massimo di 3 anni.
Per tutte le tipologie è possibile effettuare un
riscatto parziale e non è, quindi, obbligatorio il
riscatto dell’intero periodo.
Non sono riscattabili:
– i periodi per i quali si è già richiesto ed
ottenuto il riscatto presso altri enti previdenziali;
– i periodi già coperti da contribuzione ob-
bligatoria presso altri enti previdenziali.
Il pagamento del riscatto va effettuato entro 60
giorni dalla notifica della comunicazione di quan-
to dovuto, attualmente secondo le seguenti mo-
dalità:
– unica soluzione;
– numero di rate mensili non superiori alla
metà delle mensilità corrispondenti ai periodi
oggetto di riscatto (per esempio, se scegliamo di
riscattare 2 anni, sono 24 mensilità, la rateizzazio-
ne massima è di 12 rate mensili), con la
maggiorazione degli interessi di dilazione;
– numero di rate mensili inferiori al numero
massimo consentito.
Il termine per il versamento è
perentorio
e quindi
il mancato rispetto dello stesso, ad es. delle pri-
me 3 rate del piano di massima rateazione, è con-
siderato
rinuncia.
La rinuncia espressa prima della comunicazione
dell’onere, o la rinuncia conseguenza al mancato
rispetto dei termini, non precludono la possibili-
tà di presentare una nuova domanda.
L’Assemblea dei Delegati, nella seduta dello scor-
so 7 maggio, ha approvato alcune modifiche
migliorative all’istituto del riscatto, al momento
non applicabili in quanto non è ancora pervenu-
ta l’approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti.
Ricongiunzione
Se un iscritto alla Cassa ha versato contributi in
altri enti previdenziali obbligatori (per es. un in-
segnante) è data facoltà di chiedere la
ricongiunzione
di tutti i periodi
di contribuzione:
non è possibile scegliere quanti e quali periodi.
La legge di riferimento per la ricongiunzione è la
legge 45 del 5marzo 1990.
Purtroppo la ricongiunzione è generalmente piut-
tosto onerosa poiché resta a carico del richie-
dente la differenza tra la cosiddetta “riserva ma-
tematica” e le somme riversate dalle gestioni
previdenziali competenti.
Sono ricongiungibili tutti i periodi di
contribuzione maturati presso le gestioni
previdenziali obbligatorie (
unica eccezione è la
gestione separata INPS)
purché:
– il periodo di anzianità assicurativa totale
non coincidente non sia inferiore a 5 mesi e 16
giorni;
– il periodo di contribuzione o anche solo
uno dei periodi contributivi precedenti l’iscrizio-
ne alla Cassa non siano già stati liquidati o utiliz-
zati presso altre gestioni previdenziali.
Il pagamento, come per il riscatto, va effettuato
entro 60 giorni dalla data di notifica della comu-
nicazione dell’importo dovuto, secondo le stes-
se tre modalità, ossia:
– unica soluzione;
– numero di rate mensili non superiore alla
metà delle mensilità corrispondenti ai periodi
Si può oggi essere previdenti?
ricongiunti (ad es. 4 anni da ricongiungere, corri-
spondono a 48 mesi, rateizzazione massima con-
sentita 24 rate mensili) con maggiorazione degli
interessi di dilazione;
– numero di rate mensili inferiori a quello
massimo consentito.
Il termine per il versamento è
perentorio
e, quin-
di, il mancato rispetto dei termini di scadenza è
considerato
rinuncia
ma, a differenza di quanto
detto per il riscatto, una nuova domanda potrà
essere ripresentata
solo dopo 10 anni
dalla pre-
cedente
,
purché in tale periodo si possano far
valere almeno 5 anni continuativi di iscrizione e
di versamenti oppure, in mancanza di questo
requisito, solo al momento del pensionamento.
L’avvalersi dell’istituto della ricongiunzione
pre-
clude sia la restituzione dei contributi ex art. 21
della legge 21/86, sia la facoltà di totalizzare.
Totalizzazione
Il terzo istituto che consente di aumentare il nu-
mero di anni di versamenti è quello della
totalizzazione, introdotta dal D.Lgs 42 del 2 feb-
braio 2006.
Chi non fosse già titolare di trattamento
pensionistico presso una delle gestioni interes-
sate, acquisisce il diritto ad un’unica pensione di
vecchiaia, di anzianità, di inabilità o indiretta se
sono stati versati contributi in diverse Casse,
gestioni o fondi previdenziali, compresa la ge-
stione separata INPS.
Ai fini del computo degli anni utili alla
maturazione del diritto, l’eventuale contribuzione
coincidente sarà conteggiata una sola volta.
La totalizzazione può essere esercitata a condi-
zione che il soggetto abbia compiuto 65 anni e 3
mesi e possa far valere un’anzianità contributiva
di almeno 20 anni, oppure, indipendentemente
dall’età anagrafica, abbia accumulato un’anzianità
contributiva di almeno 40 anni e 3 mesi
.
Dal 2011 sono state introdotte le cosiddette “fi-
nestre” che fanno slittare in avanti la decorrenza
della pensione in totalizzazione di 18 mesi per la
pensione di vecchiaia e 21 mesi per quella di
anzianità (per chi completa i requisiti anagrafico-
contributivi richiesti nel 2013).
Vantaggi
rispetto alla ricongiunzione: non costa
nulla e la pensione viene determinata pro quota
dai singoli enti e liquidata sempre dall’INPS.
Svantaggi
: il calcolo viene effettuato col sistema
contributivo, assai meno vantaggioso di quello
reddituale, salvo il caso in cui il requisito contri-
butivo maturato sia uguale o superiore a quello
minimo richiesto dalla Cassa per la pensione di
vecchiaia (ossia almeno 25 anni); in questo caso,
il calcolo della pensione pro quota è effettuato
sulla base delle regole del singolo Ente e, nel
nostro caso, parte col sistema reddituale e parte
col sistema contributivo.
P
er decidere quale
istituto possa even-
tualmente convenire ad ognuno di noi,
si può ricorrere alle simulazioni dispo-
nibili sul sito della Cassa
: partendo dalla reale e perso-
nale posizione contributiva, possiamo valutare
e raffrontare il costo dell’operazione con il van-
taggio che ne deriva ai fini dell’entità della pen-
sione. Tale valutazione andrà poi ponderata con
la propria propensione al rischio, perché chi sce-
glie di versare importi spesso ingenti per il ri-
scatto o la ricongiunzione, fa una scommessa
con la vita.
SEGUE DA PAGINA 3
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