Il Commercialista Veneto n.222 (NOV/DEC 2014) - page 31

NUMERO 222 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2014
31
IL COMMERCIALISTA VENETO
Normativa anti-usura
SEGUE DA PAGINA 30
Data piano Num. Rata
Rata
Qcap
Qint
DebRes
30/06/2014
100.000,00
‐                    
100.000,00
31/12/2014
1
6.115,67
4.115,67
2.000,00
95.884,33
30/06/2015
2
98.760,86
95.884,33
1.917,69
TOTALI
4.876,53
100.000,00
3.917,69
TEG
5,03%
TEG originale
4,04%
Incremento %
24,58%
Data piano Num. Rata
Rata
Qcap
Qint
DebRes
30/06/2014
100.000,00
‐                    
100.000,00
31/12/2014
1
6.115,67
4.115,67
2.000,00
95.884,33
30/06/2015
2
6.115,67
4.197,99
1.917,69
91.686,34
31/12/2015
3
6.115,67
4.281,94
1.833,73
87.404,40
30/06/2016
4
6.115,67
4.367,58
1.748,09
83.036,81
31/12/2016
5
6.115,67
4.454,94
1.660,74
78.581,88
30/06/2017
6
6.115,67
4.544,03
1.571,64
74.037,84
31/12/2017
7
6.115,67
4.634,91
1.480,76
69.402,93
30/06/2018
8
6.115,67
4.727,61
1.388,06
64.675,32
31/12/2018
9
6.115,67
4.822,17
1.293,51
59.853,15
30/06/2019
10
61.648,74
59.853,15
1.197,06
0,00
TOTALI
16.689,79
100.000,00
16.091,26
TEG
4,17%
TEG originale
4,04%
Incremento %
3,41%
[5] Banca d’Italia – Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura (03/07/2013).
[6] Arbitro Bancario Finanziario – Collegio di coordinamento: decisione N. 77 del 10 gennaio 2014.
codice penale fa esplicito riferimento al tasso effettivo medio rilevato
trimestralmente, ma il tasso moratorio non è sottoposto a simile rilevazione;
3.
gli elementi da considerare per il raffronto con il tasso soglia sono
quelli presenti in fase di stipula / erogazione
. L’Arbitro Bancario Finanziario
di Napoli, con propria decisione del 26/11/2013, ha ritenuto che non si debbano
considerare gli interessi di mora nel computo del tasso effettivo prendendo spunto
dal citato art. 644 del codice penale che collega gli elementi da considerare ai fini
dell’usura con il momento erogazione;
4.
tasso moratorio è sostitutivo e non aggiuntivo
. Le due tipologie di
interessi svolgono ruoli differenti: mentre gli interessi corrispettivi sono espressio-
ne dell’andamento fisiologico del rapporto, quelli moratori intervengono in caso di
inadempimento, risarcendo il creditore dal mancato adempimento del debitore e
mantenendo quest’ultimo al riparo da eventuali azioni per il recupero del danno
predeterminandone il risarcimento.
Nonostante ciò, come espresso anche da Banca d’Italia
5
, “
… anche gli interessi di
mora sono soggetti alla normativa anti-usura …
”. Per tale motivo anche per gli
interessi di mora, pur non sommandoli a quelli corrispettivi, è necessario verificare
il rispetto del tasso soglia ai fini della normativa sull’usura.
In merito si ricorda che la valutazione sull’usurarietà degli interessi deve essere
effettuata nel momento in cui gli stessi sono promessi o convenuti (come ribadito
anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 350 del 2013), ovvero al momento
della sottoscrizione del contratto (sulla base del tasso in vigore).
Si prova ora ad estendere i ragionamenti appena esposti anche alla penale per
estinzione anticipata, verificandone l’effetto sul TEG. In particolare, vista la natura
della penale, se ne mostrerà l’effetto sul TEG a seconda del momento di applicazio-
ne. Attingendo all’esempio già utilizzato, si immagini di estinguere il finanziamento
trascorso 1 anno dalla stipula / erogazione (2^ rata) oppure dopo cinque anni (10^
rata); in entrambi i casi il flusso di rimborso sarà costituito dal capitale residuo, più
gli interessi maturati per rata alla data di estinzione,
più la penale per estinzione
anticipata
. Penale estinzione anticipata come da contratto: 1%.
Esempio 3
: estinzione anticipata dopo 1 anno, penale pari a Euro 958,84.
Esempio 4
: estinzione anticipata dopo 5 anni, penale pari a Euro 598,33.
In un’ottica di attenta gestione della normativa in commento si ritiene che anche le
commissioni / penali per l’estinzione anticipata dei finanziamenti / mutui:
*
debbano essere ricomprese tra le voci di costo da tenere in considerazione
per determinare il tasso effettivo globale – TEG – dell’operazione da confrontare
con il tasso soglia ai fini dell’usura (anche la Corte di Cassazione con la sentenza n.
350 ha ribadito tale concetto confermando che sono usurai gli interessi, convenuti
a qualunque titolo
”, che superano il limite stabilito dalla legge);
*
e che tale inclusione debba avvenire fin dal momento in cui tali somme sono
promesse o convenute (ovvero dall’atto della stipula).
Un’interpretazione contraria giustificherebbe anche l’esclusione degli interessi
moratori dal calcolo del TEG da raffrontare con il tasso soglia (possibilità che come
illustrato è esplicitamente sconfessata dalla Corte di Cassazione e da Banca d’Ita-
lia); infatti entrambe le componenti (interessi di mora e penali per estinzione anti-
cipata): risultano solo eventuali, discendono da comportamenti messi in atto dal
mutuatario e non sono ricomprese tra le componenti considerate da Banca d’Italia
per la definizione del TEGM.
Il fatto poi di considerare anche tali costi nel calcolo del TEG fin dal momento della
stipula deriva ancora una volta dalla citata pronuncia della Corte di Cassazione;
pronuncia con la quale viene ribadito che tutti gli interessi (leggasi “fattori di costo
per il cliente”, ndr) devono essere considerati “
nel momento in cui essi sono pro-
messi o comunque convenuti”
.
Preme inoltre evidenziare che, per la struttura stessa della penale (così come comu-
nemente applicata nella prassi bancaria), l’impatto sul TEG risulta maggiore quan-
to più è ravvicinato il momento dell’estinzione anticipata rispetto a quello della
stipula. Risulta quindi più facile ricadere in pratiche usuraie per effetto di tale
commissione piuttosto che per effetto degli interessi di mora.
Ad ulteriore sostegno di questa impostazione si rileva inoltre il rischio di incorrere
nella fattispecie dell’usura originaria e nelle relative conseguenze (si veda quanto
esposto in seguito). Si prenda infatti il caso di un cliente che, nel corso del rapporto,
si accorgesse che le condizioni contrattuali, e i livelli dei tassi soglia all’epoca della
stipula, risultavano tali da configurare il mutuo come usuraio; in tale caso il cliente
potrebbe agire nei confronti della banca per richiedere l’applicazione dell’art. 1815,
comma 2 del codice civile, ovvero ottenere la riqualifica del contratto in gratuito.
L’usura assume una diversa connotazione e diverse conseguenze a seconda del
momento definito “genetico” da cui essa trae origine. Si può infatti parlare di:
usura originaria
: si è in presenza di questa fattispecie quando il carattere
dell’usurarietà è presente fin dal momento della conclusione del negozio (pattuizione);
usura sopravvenuta
: si ricade in tale caso quando gli interessi, originaria-
mente pattuiti al di sotto del tasso soglia, diventano usurari nel corso del rapporto.
Nel primo caso – usura originaria – gli interessi non sono dovuti per l’intero
prestito in applicazione dell’art. 1815, comma 2 del codice civile.
Nel secondo caso invece – usura sopravvenuta
– il superamento del tasso soglia, intervenuto
nel corso del contratto, comporta
l’inopponibilità al cliente dei tassi eccedenti
tale limite e, di conseguenza, il tasso deve esse-
re ricondotto entro il limite del tasso soglia rile-
vato di tempo in tempo (in applicazione dell’art.
1 del D.L. 394/2000 e in virtù del meccanismo
di integrazione legale del contratto previsto
dall’art. 1339 del codice civile).
Infine, si evidenzia che
:
*
tali principi si devono applicare anche a tutti i rapporti sorti prima dell’en-
trata in vigore della legge sull’usura (Legge n. 108/1996) e tuttora in essere, sia in
relazione ai contratti stipulati tra le parti, sia
in relazione ad eventuali titoli giudiziali conse-
guiti;
*
l’ABF (collegio di coordinamento), con
una propria decisione del 10/01/2014
6
, ha con-
fermato l’applicabilità dell’usura sopravvenu-
ta anche alle operazioni a tasso fisso (oltre che
a quelle a tasso variabile).
Sulla base dell’analisi
del contesto
normativo qui esposta e dei ragionamenti
espressi, si riassumono di seguito i principi
che si ritiene opportuno adottare per un’at-
tenta gestione della normativa antiusura:
*
tutte le componenti di costo collegate al contratto di finanziamento sono
soggette alla normativa in oggetto (interessi corrispettivi, interessi di mora, spese,
commissioni, penali estinzione anticipata, ecc.), ad eccezione delle imposte, delle
tasse e delle spese notarili;
*
il rispetto dei tassi soglia deve essere garantito al momento della pattuizione
(stipula) e nel continuo del rapporto, sia per le operazioni a tasso variabile, sia per
quelle a tasso fisso;
*
la verifica va effettuata sulla base dei tassi soglia tempo per tempo vigenti;
*
non è possibile, al fine di verificare il rispetto dei tassi soglia, sommare gli
interessi corrispettivi con gli interessi di mora, in quanto i secondi costituiscono una
compensazione della perdita causata alla banca dal mancato pagamento delle rate in
scadenza, ovvero il compenso per il rifinanziamento delle singole rate scadute e non
pagate dalla data di scadenza prevista dal piano fino alla data di effettivo pagamento.
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